Gli interventi potranno essere appaltati subito dopo l’aggiudicazione definitiva, spariscono gli obblighi di pubblicazione sui giornali http://www.edilportale.com/news/2014/01/normativa/sicurezza-scuole-interventi-anche-senza-il-permesso-di-costruire_37561_15.html
29/01/2014 - Gli interventi per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole potranno essere effettuati senza richiedere il permesso di costruire. Ma solo in alcuni casi.È stato diffuso dal Miur il dpcm attuativo del DL “del Fare” 69/2013, che definisce le deroghe di cui Comuni e Province potranno avvalersi per mettere in pratica il programma di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. I poteri derogatori saranno operativi fino al 31 dicembre 2014. In questo periodo i sindaci e i presidenti delle Province opereranno come commissari governativi
Gli interventi che beneficeranno dello snellimento delle procedure sono quelli del Piano per le scuole, finanziato dal decreto del fare con 150 milioni di euro, che consentiranno la realizzazione di 692 interventi. Le semplificazioni agevoleranno l’aggiudicazione dei lavori, che devono avvenire entro il 28 febbraio per non perdere le risorse assegnate. Le deroghe faciliteranno anche gli interventi finanziati con 300 milioni messi a disposizione dall’Inail. nel triennio 2014-2016
Deroghe alle norme sul permesso di costruire
Il dpcm alleggerisce i vincoli dell’articolo 10 del Testo Unico dell’edilizia, contenente i lavori subordinati ala richiesta del permesso di costruire.
A meno che non comportino il cambio di destinazione d’uso dell’immobile o il mutamento della sagoma degli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali, gli interventi di riqualificazione delle scuole potranno essere effettuati senza bisogno di richiedere il permesso di costruire. Si potrà quindi optare per procedure semplificate, con un conseguente risparmio di tempo.
Deroghe al Codice Appalti
In base alle deroghe al Codice Appalti decise dal dpcm, i lavori potranno essere appaltati subito, senza aspettare i 35 giorni successivi all’aggiudicazione definitiva.
Non sarà possibile interrompere il termine di 30 giorni per l’approvazione, l’aggiudicazione provvisoria, l’approvazione del contratto e i controlli prima della stipula.
In sede di presentazione delle offerte, si potrà decidere di non effettuare controlli sulla capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa delle imprese.
Per velocizzare la realizzazione degli interventi, i tempi per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione potranno essere dimezzati, a prescindere dalla procedura utilizzata.
Sarà inoltre possibile non pubblicare sui giornali i bandi e gli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di importo superiore o uguale a 500 mila euro.
Il dpcm consente infine di derogare alle disposizioni che definiscono i lavori in economia, cioè quelle opere in cui il corrispettivo è calcolato sulla base dei materiali impiegati e delle ore di manodopera degli operai, che normalmente sono ammessi solo per alcune lavorazioni o in casi particolari.
Abbreviazione delle procedure
Il dpcm allenta i vincoli della Legge 241/1990 in base alla quale il responsabile unico del procedimento (RUP) o l’autorità competente, prima di adottare un provvedimento di diniego, deve comunicarne i motivi agli interessati, che hanno a disposizione dieci giorni per la presentazione delle loro osservazioni. La comunicazione del RUP interrompe i termini per la conclusione del procedimento. Questi iniziano infatti a decorrere nuovamente dopo la presentazione delle osservazioni.
Con le deroghe concesse, le Stazioni Appaltanti potranno quindi intervenire su queste tempistiche per velocizzare la conclusione dei procedimenti.
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