martedì 3 settembre 2013

Nuovo Piano Casa, ecco come fare domanda per gli incentivi

Dal Ministero delle Infrastrutture le linee guida per ottenere sostegno all’acquisto della prima casa o al pagamento dell’affitto di Paola Mammarella 04/09/2013 - Dopo l’approvazione del nuovo Piano per la Casa, da parte del Consiglio dei Ministri della settimana scorsa, il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti ha pubblicato una Guida per accedere agli incentivi messi a disposizione di chi intende stipulare un mutuo per l’acquisto della prima casa o di chi ha bisogno di un sostegno per continuare a pagarne le rate o per prenderne una in affitto. Il Piano prevede la creazione di un nuovo fondo presso il MIT e il rifinanziamento di tre fondi già esistenti. In tutto, le risorse stanziate ammontano a 200 milioni di euro. Al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa sono destinati 40 milioni di euro. Il fondo, istituito dalla Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) e rifinanziato con 20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, sostiene i proprietari, titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa, nel pagamento delle rate del mutuo, consentendo una sospensione fino a 18 mesi nel pagamento delle rate. Il fondo ripaga alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”. Possono accedere a queste risorse i proprietari di immobili adibiti a prima casa, in temporanea difficoltà, titolari di un mutuo non superiore a 250 mila euro e con ISEE non superiore a 30 mila euro. Oltre a queste condizioni, i richiedenti devono dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: - perdita del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; - perdita del rapporto di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile); - insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo. La domanda di sospensione va inoltrata alla banca utilizzando la modulistica messa a disposizione sui siti del Ministero del Tesoro e del Consap, concessionaria dei servizi assicurativi pubblici. La banca trasmette l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Il Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa, istituito con il DL 112/2008, viene rifinanziato con 60 milioni di euro. Il Fondo offre le garanzie necessarie per ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa perché lo Stato garantisce il 50% della quota capitale del mutuo. Possono fare richiesta le giovani coppie, i nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli minori, i giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, di cui all’articolo 1 della Riforma del Lavoro (Legge 92/2012), soggetti con reddito ISEE complessivo non superiore a 40 mila euro. In tutti i casi non bisogna superare i 35 anni di età ed essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo. Per beneficiare delle agevolazioni, l’immobile da acquistare deve essere adibito a prima casa, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi), non deve superare i 95 metri quadrati di superficie e non deve avere le caratteristiche di lusso. Grazie al fondo, possono essere attivati mutui ipotecari prima casa fino a 200 mila euro ad un tasso collocato entro i parametri predefiniti, non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della Legge 108/1996. I finanziatori non devono inoltre chiedere al mutuatario delle garanzie aggiuntive. Dopo aver consultato tutte le informazioni necessarie sul sito messo a disposizione dal Consiglio dei ministri e da Consap, i giovani interessati devono presentare la domanda alle filiali aderenti all’iniziativa. Altri 60 milioni di euro sono destinati al rifinanziamento del Fondo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, pensato dalla Legge 431/1998 per le famiglie che hanno un contratto di locazione registrato che si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto. Ogni anno la Finanziaria stabilirà l'importo da ripartire tra le Regioni entro il 31 marzo. Successivamente i Comuni definiranno l'entità e le modalità di erogazione dei contributi con appositi bandi pubblici. Possono presentare la domanda tutti i cittadini con un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%, o con un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Altri criteri possono essere definiti dai Comuni. È stato inoltre creato il Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità di locatari altrimenti affidabili, al quale sono stati destinati 40 milioni di euro, 20 per il 2014 e altrettanti per il 2015. Il fondo si prefigge di aiutare i locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole situazione economica che attraversa il Paese, si trovano momentaneamente in difficoltà e di prevenire l’apertura di procedimenti di sfratto. Possono usufruire del fondo gli inquilini residenti in Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Una volta ottenute le risorse necessarie, all’inquilino è consentita la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto. Per la definizione della materia si attende ora un decreto ministeriale, da emanare in tempi brevissimi, che ripartirà le risorse tra le Regioni. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/nuovo-piano-casa-ecco-come-fare-domanda-per-gli-incentivi_35105_15.html

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