lunedì 30 settembre 2013

DL Fare bis: 500 euro di multa per le compravendite senza Ape Proposta l'abolizione della nullità dei contratti cui non è allegato l’attestato di prestazione energetica

di Paola Mammarella 01/10/2013 - Eliminare l’obbligo di allegare l’Ape, attestato di prestazione energetica, nei trasferimenti di immobili a titolo gratuito e sostituire la nullità dei contratti a cui non sia allegato l’Ape con una multa di 500 euro. Sono alcune delle proposte del Decreto del Fare 2, messo a punto nei giorni scorsi dopo una serie di consultazioni con i Ministeri competenti. I contenuti ricalcano in gran parte le anticipazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/compravendite-anche-senza-ape-la-proposta-nel-decreto-del-fare-2_35204_15.html),intervenuto per semplificare le compravendite e le locazioni di immobili in un particolare momento di crisi, in cui sono in molti a chiedere di snellire le procedure per ridare linfa al mercato. Il decreto rivede le modifiche introdotte al Decreto Legislativo 192/2005 durante la conversione in legge del DL 63/2013, che ha inserito l’obbligo di allegare l’Ape anche ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito e ha previsto la nullità per i contratti di vendita, locazione e trasferimento di immobili a titolo gratuito a cui non sia allegato l’Ape. Con l’obiettivo di introdurre delle semplificazioni utili alla ripresa del mercato, per quanto riguarda gli atti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito è quindi previsto il venir meno dell’obbligo di allegare l’Attestato di prestazione energetica. La prescrizione di allegare l’Ape resterebbe invece per le compravendite e le locazioni, ma la punizione in caso di violazione dell’obbligo diventerebbe più soft. Non più nullità del contratto, ma una sanzione amministrativa da 500 euro. La situazione attuale, in cui la mancanza dell’Ape genera la nullità dei contratti, è invece appoggiata dal Consiglio Nazionale del Notariato, che in una nota illustrativa (vedere http://www.edilportale.com/normativa/nota-informativa/2013/consiglio-nazionale-del-notariato-dl-63-2013-prime-note-interpretative-relative-alla-allegazione_14774.html) ha spiegato che l’obbligo vige non solo per i trasferimenti a titolo oneroso, ma anche in tutti i casi in cui a fronte del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da una della parti contrattuali a favore dell’altra, quest’ultima non è tenuta a corrispondere un corrispettivo in denaro o in natura, né ad obbligarsi ad un determinato comportamento (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/l-ape-va-allegato-a-tutti-gli-atti-di-trasferimento-di-immobili_35163_15.html). Allo stesso tempo, la nullità intesa dal Consiglio Nazionale del Notariato èm assoluta perché può essere fatta valere da chiunque, può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta a prescrizione. Si tratta di novità pensate per semplificare gli oneri burocratici e ridare linfa al mercato, che potrebbero però rimanere paralizzate a causa della crisi di Governo. Durante il Consiglio dei Ministri del 27 settembre scorso l’Esecutivo ha infatti annunciato la sospensione di qualunque decisione in materia economica e fiscale. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/10/normativa/dl-fare-bis-500-euro-di-multa-per-le-compravendite-senza-ape_35661_15.html

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