martedì 10 settembre 2013

Durc valido 180 giorni solo se rilasciato dopo il 21 agosto 2013

Min. Lavoro: quelli precedenti continuano a valere 90 giorni perché rientrano nelle precedente normativa di Paola Mammarella 11/09/2013 - Il Durc vale 180 giorni solo se rilasciato dopo il 21 agosto 2013. Per i Documenti di regolarità contributiva precedenti resta invece il limite di validità di 90 giorni. Sono queste le conclusioni cui è giunto il Ministero del Lavoro con la Circolare 36/2013, che ha spiegato le novità introdotte dalla Legge del Fare 98/2013. Il Ministero del Lavoro ha ricordato che il DURC deve essere acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dal Codice Appalti (Dlgs 163/2006), per l’aggiudicazione e per la stipula del contratto, per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Come si legge nel testo della circolare, il documento rilasciato per queste finalità è valido per 120 giorni. Dal momento che si tratta di una novità introdotta dalla Legge del Fare, la disposizione risulta applicabile dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 21 agosto 2013. I Durc rilasciati prima di questa data continuano a seguire la vecchia normativa e avranno quindi una durata di 90 giorni. Il Ministero ha inoltre spiegato che il DURC può essere usato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Con la Legge del Fare viene anche meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero degli stati di avanzamento lavori o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale. Il Durc ha una validità di 120 giorni anche se rilasciato per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/durc-valido-180-giorni-solo-se-rilasciato-dopo-il-21-agosto-2013_35227_15.html

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