giovedì 12 settembre 2013

Difetti di costruzione, i tempi per l’azione legale Il termine per citare il costruttore decorre dalla perizia che accerta i danni e non dalla denuncia

di Paola Mammarella 12/09/2013 - Se in un manufatto edilizio vengono riscontrati difetti di costruzione, il termine di un anno per ricorrere contro il costruttore non decorre dal momento in cui viene inviata la lettera per la denuncia dei vizi, ma dalla data di asseveramento della perizia stragiudiziale che accerta i danni. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 20644/2013. Nel caso preso in esame dalla Corte, un condominio aveva citato l’impresa costruttrice per la presenza di vizi e difetti della costruzione, chiedendo un risarcimento e il ripristino dell’immobile. Dato che il Tribunale ordinario aveva condannato l’impresa al risarcimento, questa aveva fatto ricorso sostenendo che il termine di un anno a disposizione del condominio per l’azione legale era scaduto perché aveva iniziato a decorrere dall’invio delle lettere con cui si denunciavano i vizi. Di parere contrario si sono mostrate, invece, sia la Corte d’Appello sia la Cassazione, che hanno spiegato come il termine iniziasse a decorrere non dalle lettere, ma dall’asseveramento della perizia con cui i condomini avevano potuto conoscere non solo i vizi, ma anche le loro cause. Se, infatti, la presenza di gravi vizi rende necessarie indagini tecniche, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui i difetti sono realmente accertati. La Cassazione precisa inoltre che gli accertamenti tecnici non possono costituire un escamotage per guadagnare maggiore tempo per fare ricorso, ma che spetta al giudice di merito stabilire se è necessario un accertamento per conoscere la consistenza dei vizi tale da giustificare l’iniziativa giudiziale. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/difetti-di-costruzione-i-tempi-per-l-azione-legale_35257_15.html

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