martedì 10 settembre 2013
Compravendite anche senza APE, la proposta nel Decreto del Fare 2
Il Ministero dello Sviluppo Economico introduce al posto della nullità dei contratti multe da 250 a 500 euro
di Paola Mammarella
10/09/2013 - È in fase di definizione il Decreto del Fare 2, che dovrebbe completare il processo di semplificazioni e rilancio dell’economia. Al momento sono disponibili le anticipazioni rese note dal Ministero dello Sviluppo Economico che, se approvate, apporterebbero modifiche alla disciplina sull’attestato di prestazione energetica. La bozza di “Decreto del Fare 2” propone una modifica al Decreto Legislativo 192/2005 sostituendo la nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito, o locazione di beni immobili, prevista in mancanza dell’attestato di prestazione energetica, con sanzioni amministrative.
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la nullità dei contratti cui non sia allegato l’attestato di prestazione energetica appare esorbitante rispetto agli obiettivi della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in materia di edilizia, che prescrive la conoscibilità da parte dell’acquirente o del conduttore dell’attestato, ma non dispone nulla in merito agli atti.
Come si legge nella relazione illustrativa, la nullità non è necessaria né opportuna per il raggiungimento degli scopi dettati dalla Direttiva. Al contrario, la disposizione potrebbe incidere negativamente nel settore immobiliare fortemente in crisi. Allo stesso tempo, negli atti di trasferimento a titolo gratuito ci sarebbe un onere eccessivo a carico del donante.
Al posto della nullità il decreto propone quindi una multa di 250 euro per le locazioni e di 500 euro per le compravendite effettuate senza allegare al contratto l’attestato di prestazione energetica. Per gli atti di trasferimento a titolo gratuito resta in vigore l’inserimento dell’apposita clausola di presa visione prevista dal D.lgs. 192/2005.
Al momento la situazione è invece regolata in modo diverso. Ricordiamo infatti che la nota illustrativa diramata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale del Notariato ha spiegato la normativa vigente affermando che l’Ape va allegato a tutti gli atti, pena la nullità del contratto. Secondo i notai, infatti, l’obbligo di allegazione vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e non solo per i contratti di compravendita perché il termine “vendita” è stato utilizzato in senso lato, quale sinonimo di “alienazione”, comprensivo, pertanto, di ogni atto traslativo a titolo oneroso.
Allo stesso tempo, i notai sostengono che per quanto riguarda invece l’allegazione dell’APE agli atti a titolo gratuito che comportino “il trasferimento di immobili”, l’obbligo vige in tutti i casi in cui a fronte del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da una della parti contrattuali a favore dell’altra, quest’ultima non è tenuta a corrispondere un corrispettivo in denaro o in natura, né ad obbligarsi ad un determinato comportamento. Per il Consiglio Nazionale del Notariato, infine, la nullità è assoluta. Ciò significa che può essere fatta valere da chiunque, può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta a prescrizione (leggi tutto).
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/09/normativa/compravendite-anche-senza-ape-la-proposta-nel-decreto-del-fare-2_35204_15.html
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