domenica 25 dicembre 2016

Verifiche di agibilità post-sisma, tutti i tecnici potranno farle

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/12/normativa/verifiche-di-agibilit%C3%A0-post-sisma-tutti-i-tecnici-potranno-farle_55617_15.html

Secondo la precedente procedura le verifiche erano di esclusiva competenza dei tecnici ‘abilitati AeDES’

Presto tutti i professionisti abilitati iscritti agli ordini (architetti, ingegneri, geometri, periti edili) con competenze di tipo tecnico e strutturale si potranno occupare della compilazione delle schede AeDES.
 
A stabilirlo due ordinanze in corso di pubblicazione in Gazzetta, l’Ordinanza 10/2016 del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Ordinanza 422/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
 

Verifiche agibilità: nuova procedura in arrivo

L’Ordinanza 422/2016 sottolinea che, visto l'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica, a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica è necessario cambiare la procedura, rendendola più “speditiva”.
 
Mentre la precedente procedura stabiliva che tali verifiche potessero essere effettuate solo da tecnici “abilitati” alla stesura delle schede AeDES, con la nuova procedura istituita dalle due Ordinanze tutti i tecnici iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale potranno occuparsi della compilazione delle schede AeDES.

I tecnici professionisti dovranno redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell’edificio da parte dei Comuni.
 
Insieme alla scheda AeDES i professionisti dovranno allegare un’esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016.
 

Terremoto: le regole negli incarichi ai professionisti

Si pone l’accento che per lo stesso edificio il tecnico professionista che ha eventualmente redatto la scheda FAST non può predisporre la scheda AeDES.
 
Inoltre ogni professionista potrà redigere al massimo 30 schede AeDES; l’eventuale presentazione di un numero superiore comporterebbe la cancellazione o la non iscrizione all’elenco speciale, istituito (ma in fase di attuazione) dall’articolo 34 del DL 189/2016.
 
Nel caso di accertamento di una scheda AeDES “falsa o completamente errata” si procederà alla cancellazione, o non iscrizione, del professionista all’elenco speciale.
 
In caso di una non congruità dell’esito della scheda con il quadro valutativo si procederà d’ufficio, previo confronto con il professionista, alla sua correzione. Se ad un professionista sono contestate come incongrue più di tre schede AeDES la sua posizione verrà valutata e lo stesso potrà essere sospeso o non iscritto all’elenco speciale per un periodo da tre a nove mesi.
 
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