All’esame degli Stati membri le nuove regole comunitarie su prestazioni energetiche ed edifici a energia quasi zero
La Camera ha avviato l’esame di due proposte di direttive europee, trasmesse dalla Commissione UE al Parlamento italiano, relative all’efficienza energetica e alle prestazioni energetiche degli edifici.
La prima bozza modifica la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica; la seconda bozza interviene sulla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.
L’articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE, che impone agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, sarà trasferito nella direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, dove è più coerente con le disposizioni sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti, sui piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici.
L’articolo 7 verrà modificato per estendere al 2030 il periodo obbligatorio che attualmente arriva fino al 2020, e per precisare che gli Stati membri possono scegliere di realizzare i risparmi energetici prescritti attraverso un regime obbligatorio di efficienza energetica, misure alternative o una combinazione dei due approcci. Gli Stati membri potranno tenere conto in certa misura delle nuove tecnologie delle energie rinnovabili installate sugli o negli edifici.
L’allegato V sarà modificato per semplificare le modalità di calcolo dei risparmi energetici e chiarire quali risparmi possono essere conteggiati ai fini dell’articolo 7. Ciò è particolarmente importante per i risparmi energetici ottenuti con misure di ristrutturazione degli edifici, che ora possono essere dichiarati in toto.
Verrà introdotta la distinzione tra clienti finali e consumatori finali, per chiarire l’applicabilità delle norme nei condomini e negli edifici polifunzionali con misurazione divisionale dei consumi. Se informati in modo chiaro e tempestivo dei loro consumi effettivi di energia, i consumatori possono essere indotti a ridurre le bollette, ma affinché queste informazioni siano realmente utili occorre comunicarle spesso.
L’articolo 6 sugli edifici di nuova costruzione sarà semplificato: resterà soltanto l’obbligo generale di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica. L’articolo 8 sarà aggiornato per tener conto della definizione riveduta dei sistemi tecnici per l’edilizia.
Un nuovo paragrafo introdurrà requisiti per le infrastrutture per l’elettromobilità: gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto, sia di nuova costruzione che sottoposti a ristrutturazioni importanti, dovranno attrezzare un posto auto ogni dieci per l’elettromobilità.
La disposizione si applicherà dal 2025 a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto, compresi quelli in cui l’installazione dei punti di ricarica è sottoposta a procedure d’appalto pubblico. Gli edifici residenziali di nuova costruzione con oltre dieci posti auto e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica.
Gli Stati membri potranno scegliere di esentare gli edifici di proprietà delle PMI e da queste occupati e gli edifici pubblici contemplati dalla direttiva sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.
Saranno disciplinate l’incentivazione del sistema elettronico di monitoraggio, automazione e controllo degli edifici e l’introduzione di un ‘indicatore d’intelligenza’ che traduce la capacità dell’edificio di adeguare il funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete, e di migliorare le prestazioni.
L’articolo 10 sarà aggiornato in modo da includere due nuove disposizioni sull’uso degli attestati di certificazione energetica per calcolare il risparmio risultante dalle ristrutturazioni finanziate dallo Stato confrontando gli attestati prima e dopo la ristrutturazione; gli edifici pubblici con superficie superiore a una certa soglia dovranno indicare la loro prestazione energetica.
Gli articoli 14 e 15 concernenti le ispezioni saranno semplificati al fine di applicare approcci più efficaci alle ispezioni regolari e quindi preservare e/o migliorare le prestazioni degli immobili. Infine, l’allegato I sarà aggiornato per migliorare la trasparenza e la coerenza della definizione di prestazione energetica a livello nazionale o regionale e per tenere conto dell’importanza dell’ambiente interno.
La prima bozza modifica la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica; la seconda bozza interviene sulla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.
Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
Innanzitutto gli articoli 1 e 3 della Direttiva 2012/27/UE saranno modificati per aggiungere l’obiettivo UE vincolante di efficienza energetica del 30% per il 2030. Non sono stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale, ma è previsto che gli Stati membri comunichino i rispettivi contributi indicativi di efficienza energetica per il 2030 nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima.L’articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE, che impone agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, sarà trasferito nella direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, dove è più coerente con le disposizioni sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti, sui piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici.
L’articolo 7 verrà modificato per estendere al 2030 il periodo obbligatorio che attualmente arriva fino al 2020, e per precisare che gli Stati membri possono scegliere di realizzare i risparmi energetici prescritti attraverso un regime obbligatorio di efficienza energetica, misure alternative o una combinazione dei due approcci. Gli Stati membri potranno tenere conto in certa misura delle nuove tecnologie delle energie rinnovabili installate sugli o negli edifici.
L’allegato V sarà modificato per semplificare le modalità di calcolo dei risparmi energetici e chiarire quali risparmi possono essere conteggiati ai fini dell’articolo 7. Ciò è particolarmente importante per i risparmi energetici ottenuti con misure di ristrutturazione degli edifici, che ora possono essere dichiarati in toto.
Verrà introdotta la distinzione tra clienti finali e consumatori finali, per chiarire l’applicabilità delle norme nei condomini e negli edifici polifunzionali con misurazione divisionale dei consumi. Se informati in modo chiaro e tempestivo dei loro consumi effettivi di energia, i consumatori possono essere indotti a ridurre le bollette, ma affinché queste informazioni siano realmente utili occorre comunicarle spesso.
Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia
Come detto sopra, l’articolo 4 sulle ristrutturazioni di immobili della direttiva 2012/27/UE sarà spostato nella nuova direttiva 2010/31/UE. Le strategie di ristrutturazione degli immobili (residenziali e non) a lungo termine diventeranno parte dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e saranno comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 1º gennaio 2019 per il periodo successivo al 2020.L’articolo 6 sugli edifici di nuova costruzione sarà semplificato: resterà soltanto l’obbligo generale di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica. L’articolo 8 sarà aggiornato per tener conto della definizione riveduta dei sistemi tecnici per l’edilizia.
Un nuovo paragrafo introdurrà requisiti per le infrastrutture per l’elettromobilità: gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto, sia di nuova costruzione che sottoposti a ristrutturazioni importanti, dovranno attrezzare un posto auto ogni dieci per l’elettromobilità.
La disposizione si applicherà dal 2025 a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto, compresi quelli in cui l’installazione dei punti di ricarica è sottoposta a procedure d’appalto pubblico. Gli edifici residenziali di nuova costruzione con oltre dieci posti auto e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica.
Gli Stati membri potranno scegliere di esentare gli edifici di proprietà delle PMI e da queste occupati e gli edifici pubblici contemplati dalla direttiva sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.
Saranno disciplinate l’incentivazione del sistema elettronico di monitoraggio, automazione e controllo degli edifici e l’introduzione di un ‘indicatore d’intelligenza’ che traduce la capacità dell’edificio di adeguare il funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete, e di migliorare le prestazioni.
L’articolo 10 sarà aggiornato in modo da includere due nuove disposizioni sull’uso degli attestati di certificazione energetica per calcolare il risparmio risultante dalle ristrutturazioni finanziate dallo Stato confrontando gli attestati prima e dopo la ristrutturazione; gli edifici pubblici con superficie superiore a una certa soglia dovranno indicare la loro prestazione energetica.
Gli articoli 14 e 15 concernenti le ispezioni saranno semplificati al fine di applicare approcci più efficaci alle ispezioni regolari e quindi preservare e/o migliorare le prestazioni degli immobili. Infine, l’allegato I sarà aggiornato per migliorare la trasparenza e la coerenza della definizione di prestazione energetica a livello nazionale o regionale e per tenere conto dell’importanza dell’ambiente interno.
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