Dopo la richiesta della Commissione Giustizia di esclusione delle società dai mercati privati confronto aperto tra Oice e Architetti
15/07/2015 - Continua il botta e risposta tra società di ingegneria e liberi professionisti sulla possibilità di operare nel mercato privato.L’oggetto del contendere, lo ricordiamo, è l’articolo 31 deldisegno di legge sulla concorrenza, che ammette esplicitamente nel mercato della progettazione per icommittenti privati anche le società di ingegneria di capitali o cooperative.
Nei giorni scorsi la Commissione Giustizia della Camera ha chiesto la soppressione dell’articolo 31. Una posizione che ha suscitato reazioni diverse tra gli addetti ai lavori.
Società di ingegneria contro liberi professionisti
Secondo l’Oice, l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le società di ingegneria e architettura italiane, il parere della Commissione si rifà alla sentenza 103/2015del Consiglio di Stato, in base alla quale l’unico modo per esercitare le attività professionali in forma di impresa è rappresentato dalle società tra professionisti (STP). In realtà, afferma l’Oice, questa previsione non si applica alle società di ingegneria.Oltre a questo, l’articolo 10, comma 9, della Legge 183/2011fa salvi i modelli societari già vigenti alla data della sua entrata in vigore, mettendo quindi al riparo da ogni dubbio le società di ingegneria.
A detta dell’Oice, la richiesta di soppressione avanzata dalla Commissione Giustizia, motivata dall’esigenza di evitare contenziosi relativi ai contratti privati delle società di ingegneria, per i quali comunque si pagano i contributi a Inarcassa, non avrebbe quindi nessun fondamento giuridico.
Di parere opposto il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC) che ha mostrato apprezzamento per la decisione di escludere le società di ingegneria, ossia società di capitali, dai mercati privati.
Il Cnappc ha ricordato che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello al Parlamento sottolineando come il problema non fosse tanto la forma societaria, ma la necessità di operare secondo regole comuni.
A parere del Cnappc, le società di ingegneria non avrebbero un codice etico, mentre gli architetti e le Società tra professionisti (STP) operano nel rispetto del codice deontologico, della riforma delle professioni e delle direttive comunitarie.
Sulla stessa lunghezza d'onda la Rete delle Professioni Tecniche (RPT). Il parere della Commissione – ha commentato Armando Zambrano, Coordinatore della RPT e Presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri - rende giustizia alle tesi che da tempo andiamo sostenendo con forza. Le professioni tecniche si sono organizzate per combattere contro queste norme che violano il principio secondo il quale la legge è uguale per tutti”.
La normativa sulle competenze professionali
La necessità di intervenire su questo tema è dovuta allo stratificarsi di leggi sulle competenze professionali. L’articolo 2 della Legge 1815 del 23 novembre 1939 (una legge approvata dal Senato e dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) consentiva l’attività professionale solo nella forma di studio tecnico.Nel 1994 la Legge Merloni (poi sostituita dal Codice Appalti) ha introdotto la forma della ‘società di ingegneria’ per le attività di progettazione nel mercato pubblico. Cinque anni dopo, l’articolo 24, comma 1, della legge 266/1997 ha abrogato l’articolo 2 della legge 1815/1939, eliminando il vincolo dello studio tecnico ma lasciando nel limbo le attività delle società di ingegneria nei confronti dei committenti privati. Leggi tutti i dettagli
Il ddl Concorrenza ammette ora esplicitamente nel mercato della progettazione per i committenti privati anche le società di ingegneria di capitali o cooperative.
L’iter del provvedimento farà capire se si manterrà questa impostazione o se invece si optarà per la loro esclusione.
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