Si potranno esaminare le domande pendenti presentate ai sensi della prima e seconda sanatoria, regolarizzabili gli abusi in aree a inedificabilità relativa
07/07/2015 - La Campania potrà riaprire i termini del primo e del secondo condono. Lo ha affermato la Corte Costituzionale, che con la sentenza 117/2015 ha sancito la legittimità della Legge Regionale 16/2014.Il condono in Campania
Con la LR 16/2014 la Regione ha spostato da dicembre 2006 al 31 dicembre 2015 il termine entro cui le Amministrazioni locali devono pronunciarsi sulle domande di regolarizzazione presentate ai sensi del primo (Legge Nicolazzi 47/1985) e secondo condono (Legge 724/1994).La legge regionale ha previsto che nelle zone sottoposte a vincoli che non comportano l’inedificabilità assoluta, il titolo edilizio in sanatoria possa essere rilasciato senza il consenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. La sanatoria viene invece esclusa nelle zone ad inedificabilità assoluta se il vincolo è stato imposto prima della realizzazione dell’opera da condonare. Allo stesso tempo, sono consentiti gli interventi per l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili nella zona rossa del Vesuvio.
Secondo il Governo, che l’anno scorso ha impugnato la norma, la riapertura dei termini avrebbe comportato il rischio di condonare attività edilizie svoltesi successivamente alla chiusura dei termini del condono stesso.
Corte Costituzionale: la sanatoria edilizia si può riaprire
I giudici della Corte Costituzionale hanno dato ragione alla Regione Campania, dando quindi l’ok alla possibilità di esaminare le pratiche giacenti, mai esaminate per mancanza di tempo. Secondo la Corte, la norma regionale si limita a sollecitare i Comuni a definire le domande pendenti, ma in nessun modo consente che queste ultime siano modificate o integrate.Per quanto riguarda la possibilità di sanare gli interventi effettuati nelle aree a inedificabilità relativa, la Corte ha sottolineato che il primo e secondo condono escludono la sanatoria solo in presenza del vincolo di inedificabilità assoluta.
Diverso è il caso del terzo condono (Legge 326/2003), che impedisce la sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta.
Dato che la norma impugnata si riferisce solo al primo e secondo condono, i suoi contenuti sono stati considerati legittimi dalla Corte Costituzionale.
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