Tar Piemonte: dopo i 30 giorni previsti dalla legge il procedimento non può considerarsi concluso senza un provvedimento espresso
06/07/2015 - Se un intervento è realizzato con Dia o Scia, l’Amministrazione può vietare la prosecuzione delle attività anche dopo il termine di trenta giorni previsto dalla legge. È la conclusione cui è arrivato ilTar Piemonte analizzando le norme di settore con la sentenza 1114/2015.Dia e Scia, cosa dice la legge
La Dia va presentata trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Con la Scia, il cantiere può partire nello stesso giorno in cui viene consegnata l’istanza, ma il dirigente entro trenta giorni può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.Decorso questo termine, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
Ricordiamo che la Scia è stata introdotta dal DL 78/2010, che ha voluto introdurre una semplificazione modificando laLegge 241/1990. Nella versione iniziale, alle Amministrazioni erano concessi sessanta giorni per l’adozione di eventuali provvedimenti di divieto. Successivamente, il DL70/2011 ha abbassato questo termine a trenta giorni perché altrimenti la semplificazione, adottata per velocizzare l’avvio dei lavori, sarebbe risultata inefficace.
La PA non ha limiti di tempo per intervenire su Dia e Scia
Stando così le cose, i privati credevano che, decorso il termine concesso alla Pubblica Amministrazione, gli interventi avviati fossero al riparo da eventuali intoppi.A sparigliare le carte è arrivata però la nuova interpretazione normativa del Tar Piemonte. Secondo i giudici bisogna considerare che i soggetti terzi che si sentono danneggiati dall’intervento realizzato o avviato con Scia o Dia non hanno nessun limite di tempo per chiedere all’Amministrazione di intervenire a tutela dei loro diritti.
A detta del Tar, quindi, per considerare chiusa la questione non è sufficiente il decorso dei termini, ma è necessario unprovvedimento espresso dell’Amministrazione.
Questo perché, si legge nella sentenza, “la semplificazione della attività amministrativa non ha alcun senso se non provoca un alleggerimento effettivo della stessa, ed altresì nella consapevolezza che tale alleggerimento deve, per venire incontro alle esigenze di celerità degli operatori privati, riguardare essenzialmente i controlli preventivi, dalla cui responsabilità l’Amministrazione deve allora essere scaricata: e poiché un tale discarico di responsabilità non può avvenire senza che qualcuno ne paghi il prezzo, la responsabilità della attività è stata, del tutto ragionevolmente, trasferita sul privato che beneficia del modulo semplificato di azione amministrativa”.
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