Cassazione: i lavori non devono pregiudicare la stabilità dell’edificio né danneggiare gli spazi comuni
28/07/2015 - I parcheggi interrati in condominio possono essere realizzati con la maggioranza qualificata a condizione che non compromettano la stabilità dell’edificio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 15533/2015.La Cassazione ha bocciato il ricorso presentato da un condòmino spiegando che, se dopo una consulenza tecnicaemerge che la costruzione dei parcheggi non ha indebolito i muri, né ridotto il passaggio o reso inservibili le parti comuni non si possono impugnare le autorizzazioni.
Secondo il condòmino che aveva presentato ricorso, nei precedenti gradi di giudizio i giudici avevano ricondotto le autorimesse nel raggio d’azione della Legge Tognoli (L122/1989) sui parcheggi.
In base all’articolo 9 della legge, i proprietari degli immobili possono realizzare nel sottosuolo o nei locali al piano terra parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Sulla base di quanto stabilito nella norma, il ricorrente aveva obiettato che i parcheggi dovessero esserecompletamente interrati. Nel caso preso in esame, invece, i posti auto erano stati realizzati con degli interramenti ottenuti con un riporto di terra. Motivo che lo aveva indotto a ritenere illegittima l’autorizzazione.
Dato che i rilievi tecnici avevano accertato la regolarità dei lavori, la Cassazione ha invece considerato legittime le modalità con cui sono stati costruiti i parcheggi.
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