domenica 14 giugno 2015

Sicurezza sul lavoro, norme più rigide nei cantieri temporanei e mobili

http://www.edilportale.com/news/2015/06/normativa/sicurezza-sul-lavoro-norme-pi%C3%B9-rigide-nei-cantieri-temporanei-e-mobili_46285_15.html

Approvato dalla Camera il ddl europea 2014, nel testo anche integrazioni alle norme sull’efficienza energetica

12/06/2015 - Saranno maggiormente tutelati i lavoratori dei cantieri temporanei e mobili. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge europea 2014, che contiene anche delle integrazioni alla normativa sull’efficienza energetica. Il testo passerà ora all’esame del Senato.

Sicurezza nei cantieri

Vengono cancellate le semplificazioni introdotte dal Decreto del Fare (Legge 98/2013), che aveva sottratto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenute nel D.lgs. 81/2008, i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori a rischi rilevanti, indicati nell'Allegato XI.
 
A partire dall’entrata in vigore della legge, le norme sulla sicurezza si applicheranno in modo uniforme a tutti i cantieri. Si chiuderà quindi la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto dellaDirettiva 92/57/CEE.
 

Efficienza energetica

Il ddl europea 2014 introduce anche delle integrazioni alD.lgs. 102/2014, che ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
 
Si tratta di alcune definizioni richieste dal legislatore comunitario. Viene quindi specificato che per diagnosi energetica si intende “una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o di un impianto industriale o commerciale ovvero di servizi pubblici o privati, a individuare e a quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi e dei benefìci e a riferire in merito ai risultati”.
La norma spiega inoltre che per aggregatore si intende “un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia”.
 
Per tutelare meglio i consumatori di energia, il ddl prevede che i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, o nei siti web destinati ai clienti individuali, indichino in modo chiaro i recapiti dei centri indipendenti di assistenza dove è possibile ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, sui profili comparativi dei loro consumi di energia e sulle specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurne il consumo.

Gli stessi contenuti sono ripresi anche dallo schema di decreto legislativo che integrerà e correggerà il D.lgs. 102/2014 sull'efficienza energetica. Il decreto prevede unpiano per la riqualificazione degli edifici residenziali e commerciali sia pubblici sia privati.

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