Tar Lazio: il proprietario normalmente è estraneo all’illecito perché non ha la disponibilità del bene
22/06/2015 - Il conduttore è solitamente l’unico responsabile degli abusi edilizi commessi su un immobile concesso in locazione, a meno che non sia accertato il coinvolgimento del proprietario. Lo ha affermato ilTar Lazio con la sentenza 1742/2015.Nel caso preso in esame, l’Istituto autonomo case popolati (Iacp) aveva impugnato l’ingiunzione di pagamento di una sanzione, inviata dal Comune per la realizzazione di un abuso edilizio su un immobile di sua proprietà.
Secondo lo Iacp, il conduttore era l’unico ad avere ladiponibilità del bene e doveva quindi esser considerato unico responsabile dell’illecito commesso.
Il Tar ha accolto il ricorso e confermato la posizione dello Iacp affermando che la sanzione doveva essere irrogata alresponsabile dell’abuso che in questo caso non era il proprietario dell’immobile dal momento che, avendolo concesso in locazione, ne aveva perso la disponibilità.
I giudici hanno aggiunto che, nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia estraneo all’abuso, non è possibile l’acquisizione gratuita dell’immobile da parte del Comune.
Allo stesso tempo però, ha concluso il Tar, il proprietario, dopo essere venuto a conoscenza dell’abuso, deve attivarsi per il ripristino della situazione originaria dei luoghi.
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