domenica 28 giugno 2015

NOTE BREVI A COMMENTO DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2015, N. 68

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28.5.2015 n. 122, della legge 22 maggio 2015,  n. 68, “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, è stato introdotto nel codice penale il Titolo VI bis – “Dei delitti contro l’ambiente”.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 29 maggio 2015.

La portata innovativa del provvedimento è di immediata evidenza.
La Legge in questione introduce – infatti – all’interno del nostro codice penale, immediatamente dopo il Tiolo VI del libro secondo, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, il nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".
I nuovi reati sono costruiti sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell’ambiente. Il legislatore infatti, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta incentrato sull’esercizio dell’attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia, per abbracciare lo schema proprio del “delitto di evento”.
Tra le numerose nuove incriminazioni comprese all’interno del nuovo Titolo VI-bis c.p. segnaliamo:
- il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-bis) che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna";
- il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-ter) che introduce un'ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale;
- il delitto di disastro ambientale (previsto dall'art. 452-quater) che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 (c.d. disastro innominato), "abusivamente cagiona un disastro ambientale", raccogliendo l’auspicio formulato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 327/2008 in ordine alla tipizzazione di una autonoma figura di reato, anche nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella della integrità fisica e della salute pubblica;
- il delitto di impedimento al controllo (previsto dall’art. 452-septies) che punisce da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro ovvero ne comprometta gli esiti;
- il delitto di omessa bonifica (previsto dall’art. 452-terdecies) che  punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato non provveda alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non viene a sovrapporsi con quella di cui all’art. 257 del d.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), atteso che quest’ultima oltre ad essere una contravvenzione ambientale (e non un delitto), opera solo in caso di inottemperanza colpevole delle disposizioni impartite nel progetto di bonifica.
Rispetto alle nuove fattispecie penali ora introdotte, solo due di esse possono essere commesse per colpa. La nuova disciplina – infatti - contempla anche la forma colposa per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale. In questo senso, l'art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente) dispone che "se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi" e se dalla commissione di tali fatti "deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo"
Il provvedimento in questione prevede, inoltre, ulteriori misure che si possono così riassumere:
  • stabilisce diminuzioni di pena per coloro che collaborano con le autorità ed evitano che i delitti contro l'ambiente siano portati a conseguenze ulteriori (ravvedimento operoso, art. 452-decies);
  • prevede un aggravamento di pena per i reati associativi connessi ai delitti contro l'ambiente (art. 452-octies);
  • introduce nel codice penale un nuovo articolo 452-novies (aggravante ambientale), in base al quale la pena è aumentata quando un fatto-reato sia commesso per la commissione di un delitto contro l'ambiente;
  • prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali,  il giudice debba sempre ordinare la confisca dei beni prodotto o profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a terzi estranei al reato (art. 452-undecies);
  • stabilisce che, se la confisca non è possibile, il giudice debba ordinare la confisca per equivalente (analoga disposizione è inserita nel Testo Unico ambientale, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260, comma 4-bis);
  • obbliga il condannato al recupero e - ove tecnicamente possibile - al ripristino a proprio carico dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies);
  • prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini di prescrizione;
  • prevede che alla condanna per tali delitti consegua l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  • impone al pubblico ministero procedente di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia delle indagini per i nuovi delitti contro l'ambiente.
Altro elemento di assoluta novità è la modifica che viene apportata all’art. 25-undecies del d.lgs. 231/01 con l’inserimento dei nuovi delitti contro l’ambiente ed, in particolare, dei delitti (i) di inquinamento ambientale (doloso e colposo), (ii) di disastro ambientale (doloso e colposo), (iii) di associazione a delinquere finalizzata a commettere taluno dei delitti contro l’ambiente oggi introdotti e (iv) di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
A seguito della novella sopra richiamata, vengono – quindi – previste dal legislatore delle specifiche sanzioni pecuniarie a carico dell’Ente in relazione alla commissione di taluno dei delitti ambientali sopra richiamati, con l’ulteriore previsione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del d.lgs. 231/01 (per un periodo non superiore ad un anno) in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.
È evidente che l’allargamento del novero dei reati presupposto ex d.lgs. 231/01 ai nuovi delitti contro l’ambiente comporterà – inevitabilmente – la necessità da parte delle aziende di dare corso ad un sostanziale aggiornamento ed adeguamento del proprio Modello organizzativo, tenuto conto – in particolare – del nuovo “modello” di reato ambientale previsto dal nostro legislatore.
Trattandosi, infatti, di reati di evento e non di mera condotta, come invece quelli sino ad ora previsti dall’art. 25-undecies del d.lgs. 231/01, la percezione del rischio-reato e la valutazione della sua intensità (c.d. risk assessment), come anche l’individuazione degli strumenti organizzativi, gestionali, tecnici e finanziari finalizzati alla loro prevenzione (c.d. risk management), non potranno prescindere da una dettagliata e puntuale analisi “endoscopica” della propria realtà produttiva, che tenga conto non solo delle ripercussioni che la stessa può avere (ha avuto ovvero ha) sull’ambiente esterno, ma anche la sua incidenza sulla salute pubblica, atteso che quest’ultima viene a costituire a tutti gli effetti una componente della tutela ambientale. 
La nuova Legge inserisce, infine, all’interno del Testo Unico ambientale (d.lgs. 152/06) una nuova sezione, la Parte VI-bis, che introduce un nuovo procedimento (similare a quello già previsto dal d.lgs. 758/1994 in materia di salute e sicurezza sul lavoro) in forza del quale è possibile addivenire all'estinzione delle ipotesi contravvenzionali ivi previste, a fronte dell'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni imposte dalla Polizia Giudiziaria (ed asseverate tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata) ed al pagamento di una somma di denaro.
La nuova “disciplina sanzionatoria” troverà – però - applicazione per le sole violazioni che non hanno cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Si precisa, inoltre, che tale nuova disciplina non avrà comunque alcun tipo di ricaduta sui procedimenti a carico degli Enti, posto che il principio di “autonomia” della responsabilità delle persone giuridiche fissato dall’art. 8 del d.lgs. 231/01 comporta la permanenza di tale forma di responsabilità (e, quindi, la possibilità di un procedimento penale a carico dell’Ente) anche in caso di estinzione del c.d. “reato presupposto”, per causa diversa dall’amnistia.
A seguire una tabella riassuntiva della legge.

DELITTI CONTRO L’AMBIENTE (TITOLO VI BIS C.P.)

Articoli
Condotta sanzionata
Pene edittali
Responsabilità 231/01
Inquinamento ambientale
Art. 452-bisc.p.
(1^ comma)
Chiunque abusivamente cagiona  una  compromissione  o   un deterioramento significativi e misurabili:

1)  delle  acque  o  dell'aria,  o   di   porzioni   estese   o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,  della flora o della fauna
Reclusione da 2 a 6 anni e multa da Euro 10.000 ad Euro 100.000
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 250 a 600 quote

Sanzioni interdittive:
non > a 1 anno
Ipotesi aggravata
 (2^ comma)
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta  o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette
Aumento della pena edittale
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 250 a 600 quote

Sanzioni interdittive:
non > a 1 anno
Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
Art. 452-terc.p.

Se da uno dei fatti di cui all'art. 452-bis (inquinamento ambientale) deriva, quale conseguenza non voluta  dal  reo,  una  lesione personale, ad eccezione delle ipotesi  in  cui  la  malattia  ha  una durata non superiore a 20 giorni
Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni
NO
 Art. 452-terc.p.

Se da uno dei fatti di cui all'art. 452-bis (inquinamento ambientale) deriva, quale conseguenza non voluta  dal  reo,  una  lesione grave
Reclusione da 3 a 8 anni
NO
Art. 452-terc.p.

Se da uno dei fatti di cui all'art. 452-bis (inquinamento ambientale) deriva, quale conseguenza non voluta  dal  reo,  una  lesione gravissima
Reclusione da 4 a 9 anni
NO
Art. 452-terc.p.
Se da uno dei fatti di cui all'art. 452-bis (inquinamento ambientale) deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, la morte
Reclusione da 5 a 10 anni
NO
Ipotesi aggravata
 (2^ comma)
In caso di morte di più persone, di lesioni  di  più  persone, ovvero di morte di una o  più  persone  e  lesioni  di  una  o  più persone
Pena prevista per l’ipotesi più grave, aumentata fino al triplo e, comunque, non superiore a 20 anni
NO
Disastro ambientale
Art. 452–quaterc.p.
(1^ comma)
Fuori dei casi di cui all’art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione  dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità  in   ragione   della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo
Reclusione da 5 a 15 anni
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 400 a 800 quote

Sanzioni interdittive nei termini di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. 231/01
Ipotesi aggravata
 (2^ comma)
Quando il disastro ambientale è prodotto in un’area naturale protetta  o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette
Aumento della pena edittale
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 400 a 800 quote

Sanzioni interdittive nei termini di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. 231/01
Delitti colposi contro l’ambiente
Art. 452–quinquiesc.p.
(1^ comma)
Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452-bis (inquinamento ambientale) e 452-quater(disastro ambientale) è commesso per colpa
Riduzione delle pene da 1/3 a 2/3
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 200 a 500 quote
Art. 452–quinquiesc.p.
(2^ comma)
Se dalla commissione dei fatti di cui agli artt. 452-bis (inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale) deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale
Ulteriore riduzione delle pene di 1/3
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 200 a 500 quote
Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 452–sexiesc.p.
(1^ comma)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede,  acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività
Reclusione da 2 a 6 anni e multa da Euro 10.000 ad Euro 50.000
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 250 a 600 quote
Ipotesi aggravata
 (2^ comma)
Se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1)  delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna
Aumento della pena edittale
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 250 a 600 quote
Ipotesi aggravata
 (3^ comma)
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone
Aumento della pena edittale sino alla metà
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 250 a 600 quote
Impedimento del controllo
Art. 452–septiesc.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia  o  elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
NO
Reati associativi finalizzati a commettere un delitto contro l’ambiente
Art. 452–octiesc.p.
Ipotesi aggravata
(1^ comma)
Quando l’associazione per delinquere di cui all’art.416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l’ambiente previsti dal Titolo VI bis c.p.
Aumento delle pene già previste dall’art. 416 c.p.
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 300 a 1000 quote
Art. 452–octiesc.p.
Ipotesi aggravata
(2^ comma)
Quando l’associazione di tipo mafioso di cui all’art.416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti contro l’ambiente previsti dal Titolo VI bis c.p. ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale
Aumento delle pene già previste dall’art. 416-bis c.p.
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 300 a 1000 quote
Art. 452–octiesc.p.
Ipotesi aggravata
(3^ comma)
Se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale
Ulteriore aumento delle pene da 1/3 alla metà
SI’

Sanzione pecuniaria:
da 300 a 1000 quote
Omessa bonifica
Art. 452–terdeciesc.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi  obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello  stato dei luoghi
Reclusione da 1 a 4 anni e multa da Euro 20.000 ad Euro 80.000
NO
Aggravante ambientale
Art. 452–noviesc.p.
Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal Titolo VI bis c.p., dal Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/06), o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente
Aumento della pena da 1/3 alla metà
_
Art. 452–noviesc.p.
Se dalla commissione di un fatto già previsto come reato deriva la violazione di una o più norme  previste  dal Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/06) o da altra legge che tutela l’ambiente
Aumento della pena di 1/3
_
Ravvedimento operoso
Art. 452–deciesc.p.
Per colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa  venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e,  ove  possibile,  al  ripristino dello stato dei luoghi
Riduzione dalla metà a 2/3 delle pene previste per i delitti di cui al Titolo VI bisc.p., all’art. 416 c.p. aggravato ai sensi dell’art. 452-octies ed all’art. 260 d.lgs. 152/06
_
Art. 452–deciesc.p.
Per colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità   giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti
Riduzione da 1/3 alla metà delle pene previste per i delitti di cui al Titolo VI bisc.p., all’art. 416 c.p. aggravato ai sensi dell’art. 452-octies ed all’art. 260 d.lgs. 152/06
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 http://www.mtpenalisti.it/14/note-brevi-a-commento-della-legge-22-maggio-2015-n.-68.html

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