martedì 2 giugno 2015

Conto Energia, entro il 30 settembre 2015 le comunicazioni per mantenere gli incentivi

http://www.edilportale.com/news/2015/06/risparmio-energetico/conto-energia-entro-il-30-settembre-2015-le-comunicazioni-per-mantenere-gli-incentivi_46074_27.html

GSE: vanno dichiarate le modifiche effettuate prima del 1° maggio 2015 che mantengono i requisiti previsti da primo, quarto e quinto Conto Energia

01/06/2015 - È stato prorogato al 30 settembre 2015 il termine per comunicare gli interventi di modifica effettuati prima del primo maggio 2015 sugli impianti che usufruiscono del Conto Energia senza perdere gli incentivi. Lo ha comunicato il Gestore dei Servizi energetici (GSE).

Interventi di modifica sugli impianti incentivati dal Conto Energia

Si tratta, lo ricordiamo, degli adempimenti previsti dalDocumento tecnico di riferimento (DTR), che ha spiegato cosa fare per non perdere gli incentivi nel caso in cui, durante la vita dell’impianto, siano necessari dei lavori.
 
Tra i casi più comuni rientrano  lo spostamento dell’impianto, le modifiche del punto di connessione, la variazione della modalità installativa, la sostituzione dei componenti, gli interventi di modifica della configurazione elettrica, la riduzione della potenza e la dismissione e i  potenziamenti non incentivati.
 
È necessario che gli impianti oggetto di modifica mantengano i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi, direttamente o tramite l’ammissione alle graduatorie del primo Conto Energia o ai Registri previsti dal quarto e dal quinto Conto Energia. Le modifiche che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento comportano la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi. Nel caso in cui venissero modificate le caratteristiche in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante, la stessa potrà essere rideterminata. Gli interventi di modifica non possono mai comportare un incremento del valore della tariffa incentivante riconosciuta originariamente.
 

Termini della comunicazione al GSE

Il DTR è stato pubblicato il primo maggio 2015 e prevedeva che i soggetti responsabili inviassero entro quindici giorni dalla pubblicazione una comunicazione di “modifica in corso” nel caso in cui al primo maggio l’intervento fosse già iniziato.
 
In generale, per tutti gli interventi effettuati prima del primo maggio 2015, il GSE aveva previsto l’invio della comunicazione entro trenta giorni dall’avvenuta modifica o entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nel caso in cui i lavori fossero terminati prima del primo maggio 2015.
 
A conti fatti, con la nuova scadenza al 30 settembre 2015, ci sono quindi quattro mesi in più per comunicare le modifiche effettuate prima della pubblicazione delle DTR.
 
Le comunicazioni possono essere inviate mediante posta elettronica certificata all’indirizzoinfo@pec.gse.it e tramite posta raccomandata A/R all’indirizzo Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma.
È necessario indicare in oggetto, la dicitura “Comunicazione di avvenuta modifica dell’impianto fotovoltaico”, seguita dal numero di impianto fotovoltaico.
 
Questi, in breve, i lavori ammessi e i sistemi per non perdere gli incentivi del Conto Energia.
 

Spostamento dell’impianto fotovoltaico

Perché non sia perso l’incentivo, sono consentiti spostamenti degli impianti all’interno del sito di prima installazione. Per gli impianti sugli edifici, il sito di prima installazione coincide con l’unità immobiliare, identificata dalla particella catastale su cui l’impianto è stato inizialmente autorizzato e realizzato. Per quelli installati a terra, la ricollocazione deve avvenire nell’ambito della stessa particella registrata al Catasto terreni. Quest’ultima condizione vale anche nel caso in cui l’impianto sia stato installato su un manufatto non accatastato, come ad esempio una serra o una pensilina.
 

Modifiche del punto di connessione dell’impianto

Il punto di connessione dell’impianto alla Rete elettrica, identificato con un codice POD, deve rimanere non condiviso con altri impianti fotovoltaici incentivati per tutta la durata del periodo di incentivazione. Qualsiasi modifica del punto di connessione dell’impianto deve essere debitamente autorizzata e comunicata al Gse.
 

Variazione delle modalità installative

La variazione delle modalità installative può comportare la classificazione dell’impianto in una tipologia diversa da quella iniziale. Per fare un esempio, nel caso di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) che abbiano avuto accesso diretto ai meccanismi incentivanti ai sensi del quinto Conto Energia, il venir meno di tale caratteristica comporterebbe la decadenza dal diritto agli incentivi qualora non sussistessero nemmeno gli ulteriori requisiti previsti. Se, invece, le caratteristiche innovative dell’impianto hanno comportato il riconoscimento di una maggiorazione della tariffa incentivante o di un premio, la variazione comporta l’adeguamento della tariffa incentivante all’effettiva tipologia di impianto e il venir meno della componente premiale.
 

Sostituzione dei componenti

È ammessa la sostituzione dei componenti di impianto, come moduli, inverter e contatori per cui deve sempre essere presentata al GSE la comunicazione di inizio e fine lavori e l’indicazione della motivazione dell’intervento. Dato che spesso è difficile reperire sul mercato moduli di potenza esattamente equivalente a quelli originariamente installati, nei soli casi di impianti di potenza complessiva non superiore a 20 kW, sono consentiti incrementi di potenza dal 3% al 7%, come indicato nella Tabella n.1.
 
Se l’approvvigionamento di moduli e inverter è avvenuto dopo il primo maggio 2015, cioè dopo la pubblicazione del DTR, questi dovranno possedere i requisiti previsti dal quinto Conto Energia. Se invece la sostituzione è avvenuta prima, gli elementi dovranno almeno possedere i requisiti richiesti dal Decreto ai cui sensi l’impianto è stato incentivato.
 

Modifica della configurazione elettrica

Il Gse chiarisce che sono ammessi l’inserimento o la sostituzione di alcune componenti per l’adeguamento dell’impianto all’evoluzione della normativa tecnica. Sono inoltre consentiti gli interventi volti a mantenere in efficienza l’impianto o a garantirne un corretto rendimento, quali, ad esempio, l’installazione di dispositivi “ottimizzatori” in grado di ridurre le perdite.
 

Riduzione della potenza dell’impianto

È possibile ridurre, in via definitiva o anche temporanea, la potenza nominale dell’impianto incentivata, ad esempio nel caso in cui, a seguito di guasti, furti, avarie permanenti dei moduli
fotovoltaici, il soggetto responsabile non intenda procedere alla sostituzione dei componenti.
 

Potenziamenti non incentivati

Si possono realizzare interventi che comportino incrementi della potenza in immissione sul punto di connessione alla rete di impianti incentivati, senza variare la potenza incentivata dell’impianto preesistente, attraverso l’installazione di nuovi moduli fotovoltaici e convertitori. Perché ciò sia possibile, l’impianto deve essere dotato di idonee apparecchiature che permettano di rilevare, separatamente, l’energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivato e quella prodotta dalla porzione aggiuntiva, cioè da quella non incentivata. In caso contrario è prevista la sospensione del riconoscimento delle tariffe incentivanti.

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