giovedì 4 giugno 2015

Sicurezza sul lavoro, chi è responsabile in caso di subappalto?

http://www.edilportale.com/news/2015/06/sicurezza/sicurezza-sul-lavoro-chi-%C3%A8-responsabile-in-caso-di-subappalto_46166_22.html

Cassazione: l’appaltatore deve sempre vigilare sul rispetto degli adempimenti tranne se il subappalto si svolge in totale autonomia

05/06/2015 - In caso di subappalto come funziona la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro? Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 22032/2015.
I giudici hanno spiegato che l’appaltatore non è responsabile solo nel caso in cui il soggetto che effettua i lavori in subappalto agisca in totale autonomia.
 
In generale, la Corte ha spiegato che la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle verifiche sul corretto adempimento degli obblighi di sicurezza.
 

Obblighi di sicurezza

Il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi.
 
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano dì sicurezza e di coordinamento.
 

Controlli

Sia il committente sia il coordinatore hanno quindi un obbligo di vigilanza che però non presuppone la presenza continua in cantiere. Si tratta, come si legge nella sentenza, di “alta vigilanza”.
 
L’obbligo di effettuare i controlli dovuti viene meno solo se le lavorazioni affidate ad un’altra impresa sono svolte intotale autonomia organizzativa e dirigenziale. Cioè quando l’impresa che cede una parte dei lavori non può in nessun modo interferire nella loro realizzazione.
 

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