09/01/2015 - Gli iscritti ad un albo professionale che svolgono un lavoro dipendente possono svolgere anche prestazioni occasionali senza limiti di tempo, compenso e senza l'obbligo di partita IVA.
Questo è, in sintesi, il contenuto di un dossier pubblicato dalCentro Sudi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dal titolo "Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali" che ha analizzato la normativa civilistica, fiscale e previdenziale vigente in merito alle "collaborazioni occasionali"ed in particolare il D.Lgs. n. 276/2003 (art. 61) arrivando alla conclusione che per gli iscritti agli albi professionali la normativa prevede un'eccezione in merito ai limiti imposti nei rapporti di prestazioni occasionali.
Entrando nel dettaglio, il Centro Studi del CNI ha precisato che tutti i lavoratori dipendenti iscritti ad un albo professionale possono svolgere prestazioni occasionali senza i limiti imposti dal D.Lgs. n. 276/2003. L'art. 61, comma 3 recita infatti:
"Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo...".
La disposizione concernente le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, si interpreta nel senso che l'esclusione riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione.
Secondo l'analisi condotta dal Centro Studi CNI sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente, il limite temporale di 30 giorni ed economico di 5.000euro non è applicabile ai professionisti iscritti ad un albo che non esercitano attività di lavoratore autonomo e che quindi svolgono un lavoro dipendente. Il Centro Studi ha ricordato che "l'iscrizione ad un albo professionale non è da considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un'attività, assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede l'apertura di partita Iva)". L'iscritto all'albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente) potrà effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente) senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita Iva.
Il Centro Studi CNI ha sottolineato l'importanza di questa esclusione perché risponde a dei criteri di ragionevolezza e incentiva il lavoro. Resta fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali.
Questo è, in sintesi, il contenuto di un dossier pubblicato dalCentro Sudi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dal titolo "Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali" che ha analizzato la normativa civilistica, fiscale e previdenziale vigente in merito alle "collaborazioni occasionali"ed in particolare il D.Lgs. n. 276/2003 (art. 61) arrivando alla conclusione che per gli iscritti agli albi professionali la normativa prevede un'eccezione in merito ai limiti imposti nei rapporti di prestazioni occasionali.
Entrando nel dettaglio, il Centro Studi del CNI ha precisato che tutti i lavoratori dipendenti iscritti ad un albo professionale possono svolgere prestazioni occasionali senza i limiti imposti dal D.Lgs. n. 276/2003. L'art. 61, comma 3 recita infatti:
"Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo...".
La disposizione concernente le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, si interpreta nel senso che l'esclusione riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione.
Secondo l'analisi condotta dal Centro Studi CNI sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente, il limite temporale di 30 giorni ed economico di 5.000
Il Centro Studi CNI ha sottolineato l'importanza di questa esclusione perché risponde a dei criteri di ragionevolezza e incentiva il lavoro. Resta fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5.000 euro, i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali.
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