Detraibili le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. Da quest’anno agevolabili anche le schermature solari e gli impianti a biomassa
20/01/2015 - Anche quest’anno sarà possibile usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Merito della proroga prevista con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), che ha introdotto anche qualche novità rispetto agli anni passati.Scarica la GUIDA di Edilportale e scopri come ottenere le detrazioni
Rispetto agli altri anni, quest’anno si può chiedere la detrazione del 65% anche per l’installazione dischermature solari, come tende e chiusure oscuranti, fino a 60 mila
Può usufruire del
La detrazione è stata confermata per gli interventi diriqualificazione energetica degli edifici e per la messa in sicurezza antisismica degli edifici (prime case o edifici industriali) che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex DPCM 3274/2003), per un massimo di spesa pari a 96.000 euro.
Riepiloghiamo, nel dettaglio, come funziona l’ecobonus 65%.
Possono usufruire dell’ecobonus tutti i contribuenti che sostengono le
Sono detraibili le spese per la riqualificazione globale degli edifici esistenti, per gli interventi sull’involucro edilizio, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Per ottenere il bonus, l’edificio deve essere dotato di un impianto di riscaldamento. Per questo motivo non sono agevolabili gli interventi eseguiti ad esempio su un garage.
Tra le spese per cui richiedere la detrazione fiscale vanno conteggiate non solo quelle per effettuare i lavori, ma anche quelle per le prestazioni professionali necessarie alla progettazione dell’intervento o ad ottenere la certificazione energetica.
La detrazione del 65% non è cumulabile né con i bonus per gli interventi di ristrutturazione né con il quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012).
Per ottenere il bonus fiscale sono necessari alcuni adempimenti. È necessario che un tecnico abilitato asseveri la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti. Va inoltre trasmesso all’Enea l’attestato di qualificazione energetica. Nei casi richiesti, deve essere redatto l’attestato di prestazione energetica.
Bisogna infine redigere la
Il Decreto sulla semplificazione fiscale (D.lgs. 175/2014) ha abolito invece l’obbligo di inviare all’Enea lacomunicazione nel caso in cui i lavori, iniziati nel 2014, proseguano anche nel 2015.
Le novità hanno destato qualche perplessità da parte degli operatori. Secondo UNICMI, l’Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e dei Serramenti e ISI, Ingegneria Sismica Italiana, la scadenza dei bonus al 31 dicembre 2015 non si sposa bene con gli interventi complessi richiesti per la messa in sicurezza antisismica. Il bonus, inoltre, si limita alle zone ad alta pericolosità sismica, che però sono classificate come tali solo dopo il verificarsi di un evento calamitoso.
Inoltre, UNICMI sostiene che al momento ci sono troppe incertezze per la fruizione dei bonus sulleschermature solari. Bisogna chiarire, ad esempio, se la detrazione vale solo per la sostituzione delle schermature esistenti o anche per l’installazione ex novo, ma anche quali prodotti possono essere inclusi nelle chiusure oscuranti.
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