15/01/2015 - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuovi aggiornamenti alle Guide fiscali riguardanti l’acquisto e la vendita della casa e la locazione ad uso abitativo tra privati.
15/01/2015 - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuovi aggiornamenti alle Guide fiscali riguardanti l’acquisto e la vendita della casa e la locazione ad uso abitativo tra privati.
Le novità della Guida ‘Fisco e casa: acquisto e vendita’riguardano le agevolazioni per l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione e i requisiti per accedere agli aiuti per la prima casa.
Per usufruire delle agevolazioni per l’acquisto dellaprima casa è necessario prima di tutto che l’abitazione non sia considerata di lusso, ovvero di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico).
Prima dell’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (dlgs 175/2014) per le vendite soggette ad Iva si poteva usufruire delle agevolazioni quando l’abitazione era considerata “non di lusso”, sulla base dei criteri fissati dal Dm 2 agosto 1969.
Inoltre l’acquirente dell’immobile deve dichiarare:
- di non essere titolare, anche in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per
Per le agevolazioni per l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione il DL 133/2014 ha introdotto, in favore delle persone fisiche che non esercitano attività commerciali, una deduzione dal reddito complessivo Irpef per l’acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, che saranno successivamente date in locazione.
Per usufruire dei benefici l'acquisto dell'immobile deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.
Le nuove linee guida specificano però che deve trattarsi di immobili di nuova costruzione, invenduti alla data del 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 133/2014), o sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo.
La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquistodell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000
L’agevolazione fiscale è riconosciuta anche quando l’unità
In tal caso, è però indispensabile che venga mantenuto il vincolo alla locazione con lo stesso canone sopra indicato e che il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all’importo dei canoni di locazione.
La Guida ‘Fisco e casa: le locazioni’ aggiornata è un vademecum per i contratti di locazione a uso abitativo fra privati, dalla registrazione del
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