venerdì 16 gennaio 2015

Entrate: aggiornate le guide per comprare, vendere o affittare casa

http://www.edilportale.com/news/2015/01/normativa/entrate-aggiornate-le-guide-per-comprare-vendere-o-affittare-casa_43374_15.html
15/01/2015 - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuovi aggiornamenti alle Guide fiscali riguardanti l’acquisto e la vendita della casa e la locazione ad uso abitativo tra privati. 
15/01/2015 - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuovi aggiornamenti alle Guide fiscali riguardanti l’acquisto e la vendita della casa e la locazione ad uso abitativo tra privati. 
Le novità della Guida ‘Fisco e casa: acquisto e vendita’riguardano le agevolazioni per l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione e i requisiti per accedere agli aiuti per la prima casa.  
 
Per usufruire delle agevolazioni per l’acquisto dellaprima casa è necessario prima di tutto che l’abitazione non sia considerata di lusso, ovvero di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico).
 
Prima dell’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (dlgs 175/2014) per le vendite soggette ad Iva si poteva usufruire delle agevolazioni quando l’abitazione era considerata “non di lusso”, sulla base dei criteri fissati dal Dm 2 agosto 1969.
 
Inoltre l’acquirente dell’immobile deve dichiarare:
- di non essere titolare, anche in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
 
Per le agevolazioni per l’acquisto di abitazioni destinate alla locazione il DL 133/2014 ha introdotto, in favore delle persone fisiche che non esercitano attività commerciali, una deduzione dal reddito complessivo Irpef per l’acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, che saranno successivamente date in locazione.
 
Per usufruire dei benefici l'acquisto dell'immobile deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.
 
Le nuove linee guida specificano però che deve trattarsi di immobili di nuova costruzione, invenduti alla data del 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 133/2014), o sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo.
 
La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquistodell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, e degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle stesse unità immobiliari.
 
L’agevolazione fiscale è riconosciuta anche quando l’unitàimmobiliare acquistata è ceduta in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.
 
In tal caso, è però indispensabile che venga mantenuto il vincolo alla locazione con lo stesso canone sopra indicato e che il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all’importo dei canoni di locazione.
 
La Guida Fisco e casa: le locazioni’  aggiornata è un vademecum per i contratti di locazione a uso abitativo fra privati, dalla registrazione del contratto fino alle detrazioni per gli inquilini, e fornisce tutte le informazioni per registrare un contratto di affitto o rimediare a eventuali errori.

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