mercoledì 2 luglio 2014

Permesso costruire, no alle condizioni atipiche

Tar Piemonte: nulla la richiesta di non affittare né vendere gli immobili ricavati dalla ristrutturazione http://www.edilportale.com/news/2014/07/normativa/permesso-costruire-no-alle-condizioni-atipiche_40303_15.html

02/07/2014 - Nel rilascio del permesso di costruire, il Comune non può porre condizioni atipiche che impattano sulla proprietà. Si è pronunciato in questi termini il Tar Piemonte con lasentenza 1099/2014.
Una società di costruzioni, che aveva ottenuto il permesso di costruire per la ristrutturazione di un complesso in zona agricola, aveva in seguito presentato ricorso per l’annullamento del titolo abilitativo.
 
Come condizione per il rilascio del permesso, il Comune aveva imposto alla società di non vendere né affittare le unità immobiliari ricavate dalla ristrutturazione.
 
Il Tar ha affermato che la condizione richiesta dal Comune contrasta con il principio di legalità e tipicità del provvedimento amministrativo.
 
Secondo il Tribunale amministrativo, infatti, il Comune non può porre condizioni atipiche, come ad esempio vietare la vendita o l’affitto del bene per un certo tempo, perché si tratta di questioni che rientrano nell’esercizio della proprietà, su cui l’amministrazione non può influire.
 
Al contrario, il Comune può chiedere il mantenimento della destinazione d’uso dell’edificio e il rispetto degli indici edificatori, o porre dei vincoli sul trasferimento delle cubature.
 
Sulla base di queste considerazioni, il Tar ha dichiarato nulla la condizione posta dal Comune all’impresa.

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