domenica 27 luglio 2014

Appalti centralizzati per Comuni non capoluogo, obbligo dal 2015

Decreto Semplificazioni: i Comuni oltre i 10mila abitanti potranno appaltare autonomamente fino a 40mila euro http://www.edilportale.com/news/2014/07/normativa/appalti-centralizzati-per-comuni-non-capoluogo-obbligo-dal-2015_40753_15.html

25/07/2014 - Slitta al 2015 l’obbligo di ricorrere agli appalti centralizzati per i Comuni non capoluogo di provincia e si riducono gli obblighi di comunicazione delle varianti in corso d’opera all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Sono queste le novità approvate dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera durante l’esame del ddl per la conversione del Decreto Semplificazioni (DL 90/2014).
 
Appalti centralizzati
Con l’approvazione di un emendamento, l’entrata in vigore della norma prevista dalla Legge Irpef - Spending Review è posticipata al primo gennaio 2015 per l’acquisto di beni e servizi e al primo luglio 2015 per gli appalti di lavori pubblici.

La disposizione prevede che i Comuni non capoluogoprocedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito di unioni di comuni o costituendo un accordo consortile avvalendosi delle Province o di altri soggetti aggregatori. In alternativa, i comuni possono utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA o da un altro soggetto aggregatore. Il mancato rispetto di queste regole rende impossibile il rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG).
 
Ricordiamo che nei giorni scorsi i Comuni, di fronte alle difficoltà riscontrate per l’adeguamento alle nuove disposizioni, avevano chiesto la proroga dei termini, inizialmente fissata al primo luglio 2014. La richiesta era stata poi formalizzata in un accordo tra Conferenza Stato - Città e il Governo, che poi è sfociato nell’emendamento approvato dalla Commissione.
 
L’emendamento approvato dà inoltre ai Comuni con più di 10 mila abitanti la possibilità di procedere autonomamente all’acquisto di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40 mila euro.
 
Comunicazione delle varianti ad ANAC
Le varianti in corso d’opera dovranno essere comunicate all’ANAC solo se riferite ad appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e se il costo della variante supera del 10% l’importo originario del contratto.
 
Negli appalti sotto la soglia comunitaria, invece, le varianti devono essere comunicate all’Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

La modifica approvata risponde alle richieste di semplificazione avanzate nei giorni scorsi dalla Commissione Ambiente per alleggerire le procedure degli appalti pubblici.

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