Per la cumulabilità con gli incentivi del Conto Energia si applicano i limiti previsti dal d.lgs. 28/2011 http://www.edilportale.com/news/2014/03/normativa/nuova-sabatini-agevolabili-anche-gli-impianti-fotovoltaici_38324_15.html
Spese ammissibili
In generale, sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 (impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali e altri beni) dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare.
Possono essere agevolate le spese per l’acquisto di unimpianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa, a patto che rientri nel concetto di impianti, intesi come beni mobili, indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari 36/E/2013, 38/E/2008 e46/E/2007.
Godono degli incentivi anche gli impianti di cogenerazione, il minieolico (a condizione che gli elementi non siano infissi a terra) e i micro generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale. In questi casi, la cumulabilità degli incentivi con quella prevista dal Conto Energia segue le regole contenute nell’articolo 26 del D.lgs 28/2011. Ciò significa che la cumulabilità è ammessa con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione e con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30%, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20%, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW.
È inoltre incentivata la realizzazione di impianti generali, ad esempio idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, e le opere murarie necessarie alla loro installazione.
Tra le spese ammissibili rientrano quelle per l’acquisto di arredi e attrezzature purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed ubicati presso l’unità locale dell'impresa in cui è realizzato l’investimento.
Non possono invece usufruire delle agevolazioni gliimpianti eolici, che secondo l’Agenzia del Territorio rientrano tra gli opifici e sono quindi dei beni immobili cui si applicano le regole dei fabbricati destinati all’industria. Analogamente, non è incentivabile l’acquisto di terreni e fabbricati da adibire ad uso produttivo, né la realizzazione di opere murarie che non sia funzionale all'installazione di un impianto.
Soggetti ammissibili
Possono accedere al finanziamento le micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda:
- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese,
- sono non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
- non si trovano in condizioni tali da risultare in difficoltà.
Come si accede al finanziamento
È possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario o di una locazione finanziaria. La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca o di un intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti.
L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito del Mise e della CdP.
L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento.
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