sabato 15 marzo 2014

Bonus Mobili recupero Irpef 50%, gli arredi possono costare più della ristrutturazione

Il pacchetto casa del Governo Renzi elimina i vincoli di spesa. Agevolabili le spese fino a 10 mila euro, rimborsi spalmati in dieci anni http://www.edilportale.com/news/2014/03/normativa/bonus-mobili-gli-arredi-possono-costare-pi%C3%B9-della-ristrutturazione_38382_15.html

14/03/2014 - Il Bonus Mobili può essere concesso anche se il prezzo pagato per l’acquisto degli arredi e degli elettrodomestici supera quello della ristrutturazione. Il chiarimento ufficiale è arrivato con il Pacchetto Casa varato dal Governo Renzi.
Vediamo in sintesi in cosa consistono le detrazioni, chi può richiederle e quando.
 
Cosa è il Bonus 
Ricordiamo che il Bonus Mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% che si applica all’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) abbinato ad interventi di ristrutturazione dell’immobile. Il tetto massimo di spesa agevolabile è di 10 mila euro. I rimborsi avvengono in dieci anni. Se, quindi, a fronte di una spesa di 10 mila euro, ne vengono rimborsati 5 mila sotto forma di detrazioni fiscali, ogni anno si potrà avere una detrazione massima pari a 500 euro.
 
Quali beni usufruiscono del bonus
La circolare 29/E/2013 ha spiegato che tra i mobili che possono beneficiare delle detrazioni ci sono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Con delle linee guida successive, il Fisco ha chiarito che è escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredo. Possono invece essere conteggiate le spese per il trasporto e il montaggio dei beni acquistati.
 
Rientrano tra gli elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori, elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Quando si può chiedere l’agevolazione
Il Bonus Mobili può essere richiesto in abbinamento ai seguenti interventi:
manutenzione ordinaria, ma solo se effettuata sulle parti comuni di un edificio residenziale (in questo caso viene agevolato unicamente l’acquisto di arredi per le parti comuni, come guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi),
manutenzione straordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole
unità immobiliari residenziali,
restauro e di risanamento conservativo sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari,
ristrutturazione edilizia sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari,
interventi per il ripristino dopo eventi calamitosianche se non rientranti nelle categorie
precedenti, ma a patto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.Scarica la Guida aggiornata al bonus 50% ristrutturazioni
 
Quanto dura
Possono usufruire del bonus mobili coloro che hanno avviato una ristrutturazione dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% il bonus sulle ristrutturazioni, poi esteso ai mobili. La scadenza dell’incentivo al momento è fissata al 31 dicembre 2014. È inoltre fondamentale che la data di acquisto dei mobili sia successiva a quella in cui iniziano i lavori di ristrutturazione.
 
Come si paga
Con la circolare 29/E/2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, oltre al bonifico bancario o postale, per il pagamento possono essere utilizzati i bancomat e le carte di credito. Nei bonifici va indicata la stessa causale attualmente utilizzata per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia, oltre al codice fiscale di chi esegue il pagamento e la partita Iva del soggetto destinatario della somma.

Nessun commento:

Posta un commento