giovedì 27 marzo 2014

Bonus recupero Irpef per miglioramento energetico 65%, se i lavori di ristrutturazione continuano notifica entro il 31 marzo

Per gli interventi già iniziati, che proseguono nel 2014, necessario inviare online il modello Ire http://www.edilportale.com/news/2014/03/risparmio-energetico/bonus-65-se-i-lavori-continuano-notifica-entro-il-31-marzo_38636_27.html

28/03/2014 - Chi l’anno scorso ha avviato interventi di riqualificazione energetica degli edifici usufruendo dell’Ecobonus del 65%, che proseguono anche quest’anno, entro il 31 marzo deve trasmettere il modello Ire, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, indicando le spese sostenute nel 2013.
Il modello Ire deve essere compilato online, utilizzando ilsoftware messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, solo se i lavori di riqualificazione energetica, iniziati nel 2013, proseguono anche nel 2014.
 
Al contrario, la comunicazione non deve essere inviataper i lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta e per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
 
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
 
Nella comunicazione bisogna indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione e i dati del dichiarante. È necessario quindi riportare il codice fiscale e i dati anagrafici o la denominazione o ragione sociale del soggetto “possessore”, cioè proprietario o titolare di altro diritto reale, o “detentore” dell’immobile, vale a dire locatario o comodatario.
 
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella “amministratore” del condominio o “condomino”.
 
Nella compilazione del modello Ire è inoltre necessario fornire i dati catastali dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali, vanno indicati gli estremi della domanda di accatastamento.
 
Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
 
Se la trasmissione telematica è effettuata da un intermediario, questi deve compilare l’impegno alla presentazione telematica indicando il proprio codice fiscale o, se si tratta di un Caf, il proprio numero di iscrizione all’albo.
 
La tardiva od omessa presentazione non comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale, ma prevede una sanzione da 258 a 2.065 euro.
 
Ricordiamo che le spese sostenuta dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del Decreto del Fare 69/2013, fino al 31 dicembre 2014, sono incentivate con una detrazione fiscale del 65%.
 
Il bonus passerà al 50% per le spese effettuate nel 2015.
 
Gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali usufruiscono invece di una detrazione del 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015, e del 50% se le spese sono effettuate dal primo luglio 2015 al 30 giugno 2016.
 
Ricordiamo inoltre che dal 2016 l’Ecobonus tornerà ad essere incorporato nelle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e beneficerà del bonus al 36%.

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