sabato 9 novembre 2013

Compravendite senza obbligo di APE (attestato certificazione energetica) nel ddl Semplificazioni

Nel testo prestiti ai costruttori garantiti da diritti edificatori e rimodulazione incentivi alle rinnovabili di Paola Mammarella 08/11/2013 - Compravendite senza APE, Attestato di Prestazione Energetica, non più nulle, ma punite solo con una multa, accesso al credito più facile per le imprese di costruzione e rimodulazione degli incentivi alle energie rinnovabili. Sono alcuni degli obiettivi del collegato al ddl Stabilità per il 2014, che sarà presto al vaglio del Consiglio dei Ministri. L’Attestato di Prestazione Energetica La bozza alleggerisce l’obbligo, introdotto in sede di conversione del DL “Ecobonus” 63/2013, di allegare l’APE non solo ai contratti di compravendita e affitto, ma anche a quelli di cessione a titolo gratuito degli immobili. Il DL Ecobonus prevede inoltre la nullità del contratto di vendita, degli atti di trasferimento a titolo gratuito e dei nuovi contratti di locazione ai quali non sia stato allegato l'APE. Si tratta, secondo la bozza in discussione, di prescrizioni considerate troppo severe, che stridono con gli obiettivi di semplificazione e vanno oltre gli obblighi imposti dalla Direttiva europea 2010/31/Ue sulla prestazione energetica in edilizia, che chiede che sia allegato l’attestato di prestazione energetica solo in caso di compravendita e affitto. Per questo motivo il ddl elimina l'obbligo di allegare l'APE agli atti di trasferimento a titolo gratuito e, nel caso dei contratti di compravendita e locazione, sostituisce la nullità con una multa pari a 500 euro. L’idea di rendere più agevoli gli adempimenti sulla certificazione energetica degli edifici è partita a settembre, quando il Ministero dello Sviluppo Economico ha anticipato delle proposte che dovevano confluire nel Decreto del Fare 2. Dato che il decreto è rimasto lettera morta, le misure sono confluite nel collegato alla legge di Stabilità. Credito per le imprese di costruzione Il ddl riprende quanto iniziato col DL “Sviluppo” 70/2011, che ha modificato il Codice Civile inserendo tra gli atti soggetti a trascrizione i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori. Partendo da questo presupposto, si legge nella relazione illustrativa, il ddl propone che si possano costituire vincoli ipotecari anche sui diritti edificatori. In questo modo le imprese di costruzione potrebbero accedere in modo più agevole ai finanziamenti necessari per l’avvio delle loro attività perché i diritti edificatori potrebbero fungere da garanzia nei prestiti concessi dalle banche. Rimodulazione degli incentivi alle rinnovabili Per contenere l’onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l’apporto produttivo degli impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli incentivi, il decreto propone che dal 2016 i produttori possano scegliere se continuare a godere degli incentivi residui o optare per una rimodulazione dell’incentivo. Se continuasse a usufruire del regime incentivante spettante, il produttore continuerebbe a beneficiare della tariffa, ma non potrebbe cumularli con altri incentivi. Nel caso in cui invece scegliesse la rimodulazione dell’incentivo, dal 1 gennaio 2014, il produttore avrebbe accesso ad un incentivo più basso. La nuova tariffa avrebbe però una durata più lunga e verrebbe applicata per il periodo residuo incrementato di sette anni. Anche questa misura, annunciata a settembre dal Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato, doveva far parte del Decreto del Fare 2, ma è poi stata assorbita dal collegato alla Legge di Stabilità. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/11/normativa/compravendite-senza-obbligo-di-ape-nel-ddl-semplificazioni_36379_15.html

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