Contestata la possibilità di sanare i lavori senza permesso ma conformi alle nuove regole su ampliamenti e cambi di destinazione d’uso
10/06/2016 – È stata impugnata dal Governo la Legge Regionale 6/2016, con cui la Campania ha prorogato il Piano Casa fino al 31 dicembre 2017.
A finire sotto accusa è stata, in particolare, la norma che permette ai Comuni di autorizzare la demolizione e ricostruzione, e il conseguente riutilizzo, dei complessi industriali e produttivi dismessi eliminando il vincolo di destinazione ad attività produttive. Ma non solo, perché la LR 6/2016 dà la possibilità di ottenere il titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi che sono stati realizzati senza permesso, ma che per le loro caratteristiche risultano conformi al Piano Casa.
Secondo il Governo si vìola l’articolo 36 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) che per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria richiede la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda.
L’Esecutivo ha sottolineato che il Piano Casa iniziale (LR 19/2009) è stato più volte prorogato da leggi che hanno anche apportato modifiche o ampliato la portata delle deroghe. Questo significa che la legge regionale del 2016 legittima interventi che non sarebbero stati ammessi dalle versioni precedenti.
Per fare un esempio, il Governo ha spiegato che la LR 16/2014 (una delle norme che ha prorogato e modificato il Piano Casa) consentiva il recupero dei complessi produttivi dismessi, purché si mantenesse la destinazione ad attività produttive. La norma impugnata, invece, rende conformi alla LR 19/2009 anche i lavori di recupero dopo i quali è avvenuto il cambio di destinazione d’uso.
Le Amministrazioni comunali, ha concluso l’Esecutivo, potrebbero quindi averedifficoltà a verificare il periodo preciso in cui sono stati eseguiti gli interventi e a determinare se i lavori possono essere o no sanati.
La norma, secondo il Governo, contrasta quindi con i principi di ragionevolezza e buon andamento, ma anche con la competenza dello Stato in materia di governo del territorio. Sulla base di queste considerazioni dovrebbe quindi essere dichiarata la suaincostituzionalità.
Per chiarire la questione bisognerà ora attendere la pronuncia della Corte Costituzionale.
A finire sotto accusa è stata, in particolare, la norma che permette ai Comuni di autorizzare la demolizione e ricostruzione, e il conseguente riutilizzo, dei complessi industriali e produttivi dismessi eliminando il vincolo di destinazione ad attività produttive. Ma non solo, perché la LR 6/2016 dà la possibilità di ottenere il titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi che sono stati realizzati senza permesso, ma che per le loro caratteristiche risultano conformi al Piano Casa.
Secondo il Governo si vìola l’articolo 36 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) che per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria richiede la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda.
L’Esecutivo ha sottolineato che il Piano Casa iniziale (LR 19/2009) è stato più volte prorogato da leggi che hanno anche apportato modifiche o ampliato la portata delle deroghe. Questo significa che la legge regionale del 2016 legittima interventi che non sarebbero stati ammessi dalle versioni precedenti.
Per fare un esempio, il Governo ha spiegato che la LR 16/2014 (una delle norme che ha prorogato e modificato il Piano Casa) consentiva il recupero dei complessi produttivi dismessi, purché si mantenesse la destinazione ad attività produttive. La norma impugnata, invece, rende conformi alla LR 19/2009 anche i lavori di recupero dopo i quali è avvenuto il cambio di destinazione d’uso.
Le Amministrazioni comunali, ha concluso l’Esecutivo, potrebbero quindi averedifficoltà a verificare il periodo preciso in cui sono stati eseguiti gli interventi e a determinare se i lavori possono essere o no sanati.
La norma, secondo il Governo, contrasta quindi con i principi di ragionevolezza e buon andamento, ma anche con la competenza dello Stato in materia di governo del territorio. Sulla base di queste considerazioni dovrebbe quindi essere dichiarata la suaincostituzionalità.
Per chiarire la questione bisognerà ora attendere la pronuncia della Corte Costituzionale.
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