venerdì 17 giugno 2016

Autorizzazione paesaggistica: per i piccoli interventi non servirà

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2016/06/normativa/autorizzazione-paesaggistica-per-i-piccoli-interventi-non-servir%C3%A0_52504_15.html

Nullaosta con procedura semplificata per interventi di 'lieve entità', come la realizzazione di piccole tettoie

17/06/2016 – Gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica, all’adeguamento antisismico, all’eliminazione delle barriere architettoniche (compresa l’installazione di un servoscala o ascensore esterno) che non comportino elementi emergenti dalla sagoma saranno esentati dall’autorizzazione paesaggistica.
 
Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno scorso ha infatti deliberato l’approvazione in esame preliminare del Decreto che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
 

Autorizzazione paesaggistica: gli interventi esclusi

I piccoli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (in tutto 31) in virtù dell’assenza d’impatto negativo sul territorio, sono contenuti nell’allegato A del decreto.
 
Tra le opere "libere" da nullaosta paesaggistico:
- interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica che non comportino manufatti emergenti dalla sagoma;
- interventi di consolidamento statico per l’adeguamento ai fini antisismici che non modifichino la volumetria e l’altezza dell’edificio;
- interventi indispensabili per il supermanto di barriere architettoniche come ascensori esterni o altri manufatti simili;
- installazione di pannelli solari o fotovoltaici su coperture piane non visibili dagli spazi pubblici esterni;
- sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni;
- interventi nel sottosuolo come la realizzazione di volumi completamente interrati che non comportino opere soprasuolo;
- opere temporanee che occupino suolo per non più di 120 giorni nell’anno;
- installazione di tende a protezione di attività commerciali o in spazi pertinenziali ad uso privato.
 

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Lo stesso decreto, nell’allegato B, prevede un’autorizzazione semplificata e rapida per 42 tipologie di interventi considerati ad impatto lieve sul territorio.
 
Tra gli interventi sottoposti a procedura semplificata:
- opere che comportano un incremento di volume fino al 10% della volumetria che non alterino le caratteristiche del fabbricato;
- interventi antisismici, di miglioramento energetico o per il superamento delle barriere architettoniche che comportino innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio o sulla sagoma;
- realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
- installazione di impianti fotovoltaici o termici visibili dall’esterno.  

Il procedimento autorizzatorio semplificato prevede un modello predefinito per presentare la richiesta (allegato C) e una scheda standardizzata per la relazione paesaggistica semplificata (allegato D) da presentare a corredo dell'istanza.

L'intero procedimento dovrà concludersi nel termine tassativo di 60 giorni; le amministrazioni avranno quindi 30 giorni per valutare la conformità dell’intervento al piano paesaggistico e, in caso di eventuali integrazioni documentali, sarà prevista la sospensione del termine del procedimento.
 
Oltre agli ‘interventi di lieve entità’ il procedimento semplificato riguarderà anche le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relativi a interventi eseguiti solo in parte.
 

Autorizzazione paesaggistica semplificata: efficacia

Una volta approvato il decreto avrà efficacia immediata nelle Ragioni a statuto ordinario; le Regioni a statuto speciale invece avranno 180 giorni di tempo per emanare norme proprie in conformità ai criteri del decreto.
 
Secondo il Governo la semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche ridurrà il peso burocratico sui cittadini e il carico di lavoro per le amministrazioni, consentendo di "concentrare le risorse scarse nell'esame approfondito e serio degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati". 
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