Cassazione: bisogna valutare caso per caso se ledono il decoro architettonico dell’immobile su cui sono installate
16/02/2016 – Se una veranda è considerata antiestetica deve essere rimossa anche se si affaccia su un cortile condominiale interno. È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione con la sentenza 1718/2016.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un appartamento con affaccio sul terrazzo condominiale, aveva realizzato una veranda. Gli era stato però contestato che questa violava il decoro architettonico e che doveva quindi rimuoverla.
Il proprietario dell’appartamento aveva però obiettato che non si poteva parlare didecoro architettonico dal momento che la veranda si trovava all’interno, non sulla facciata principale dell’edificio.
La Cassazione ha respinto questa motivazione affermando che per decoro architettonico deve intendersi l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle parti una fisionomia armonica, anche se non si è in presenza di un edificio di particolare pregio artistico.
La Corte ha ricordato che altre pronunce non hanno giudicato antiestetiche le verande realizzate sulle facciate interne. In realtà non esiste una regola e ogni volta deve essere condotta una valutazione ad hoc.
Il proprietario che aveva realizzato la veranda aveva inoltre affermato che l’appartamento si affacciava su un cortile di sua pertinenza dal momento che era l’unico a potervi accedere. Anche in questo caso i giudici hanno bocciato le sue motivazioni concludendo che il rapporto di pertinenza si deve evincere dalla compravendita o da un altro atto notarile.
Il responsabile è stato quindi obbligato a rimuovere la veranda.
Nel caso preso in esame, il proprietario di un appartamento con affaccio sul terrazzo condominiale, aveva realizzato una veranda. Gli era stato però contestato che questa violava il decoro architettonico e che doveva quindi rimuoverla.
Il proprietario dell’appartamento aveva però obiettato che non si poteva parlare didecoro architettonico dal momento che la veranda si trovava all’interno, non sulla facciata principale dell’edificio.
La Cassazione ha respinto questa motivazione affermando che per decoro architettonico deve intendersi l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle parti una fisionomia armonica, anche se non si è in presenza di un edificio di particolare pregio artistico.
La Corte ha ricordato che altre pronunce non hanno giudicato antiestetiche le verande realizzate sulle facciate interne. In realtà non esiste una regola e ogni volta deve essere condotta una valutazione ad hoc.
Il proprietario che aveva realizzato la veranda aveva inoltre affermato che l’appartamento si affacciava su un cortile di sua pertinenza dal momento che era l’unico a potervi accedere. Anche in questo caso i giudici hanno bocciato le sue motivazioni concludendo che il rapporto di pertinenza si deve evincere dalla compravendita o da un altro atto notarile.
Il responsabile è stato quindi obbligato a rimuovere la veranda.
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