Le agevolazioni fiscali per chi compra una casa in classe A o B per abitarci o per affittarla
12/02/2016 – Chi decide di comprare una casa energeticamente efficiente nel 2016 può godere di alcune agevolazioni pensate per la ripresa del mercato immobiliare.
Nel 2016 infatti si può usufruire delle misure previste dalle Legge di Stabilità 2016,che ha introdotto un sconto Irpef per chi compra una casa in classe A o B dal costruttore, e di quelle previste dal Decreto Sblocca Italia, che prevede uno sconto Irpef per chi acquista o realizza un alloggio energeticamente efficiente e lo affitta a canone concordato.
Per ottenere il bonus è quindi necessario rispettare alcuni punti:
- acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016;
- acquisito di unità immobiliari ad uso residenziale in classe energetica A o B;
- cessione effettuata dall’impresa costruttrice.
La legge non pone limiti particolari, di conseguenza la misura può essere sfruttata sia per la prima che per la seconda casa (anche se l’aliquota Iva applicata in questo caso varierà dal 4% al 10%).
Acquistando, per esempio, un’abitazione da destinare a prima casa che costa 100 mila euro, l’Iva al 4% ammonterà a 4 mila euro. Lo sconto Irpef per l’acquirente sarà pari a2 mila euro, cioè la metà dell’Iva versata. Il rimborso avverrà in dieci anni con rate di pari importo.
Se, invece, l’abitazione che costa 100 mila euro non deve essere utilizzata come prima casa, l’Iva ammonterà al 10%, quindi si dovranno versare 10 mila euro. In questo caso, l’acquirente potrà usufruire di uno sconto Irpef pari a 5 mila euro.
È prevista una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto di un alloggio, in classe energetica A o B, da destinare alla locazione a canone concordato per un periodo non inferiore a otto anni.
La deduzione non può superare i 60 mila euro. Per poter accedere all’agevolazione, l’affitto a canone concordato deve avvenire entro sei mesi dall'acquisto.
Per beneficiare dell'agevolazione è necessario acquistare un immobile da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione o, ancora, da una cooperativa edilizia. Inoltre beneficiano del bonus gli acquisti fino a 300 mila euro effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
In questo caso però l’immobile deve avere una destinazione residenziale non di lusso: non può quindi essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Il locatore e il locatario non possono essere parenti entro il primo grado. Questo significa che non ha diritto alla deduzione del 20% un padre che acquista una casa e la affitta a canone concordato al figlio.
Usufruisce dell’agevolazione anche chi, invece di acquistare l’immobile, lo realizza su un’area edificabile di sua proprietà. In questo caso i sei mesi entro cui procedere all'affitto a canone concordato decorrono dal rilascio dell’agibilità o dal momento in cui si è formato il silenzio assenso. Restano invariate tutte le altre condizioni, cioè zona di costruzione, destinazione dell’alloggio e caratteristiche costruttive.
Nel 2016 infatti si può usufruire delle misure previste dalle Legge di Stabilità 2016,che ha introdotto un sconto Irpef per chi compra una casa in classe A o B dal costruttore, e di quelle previste dal Decreto Sblocca Italia, che prevede uno sconto Irpef per chi acquista o realizza un alloggio energeticamente efficiente e lo affitta a canone concordato.
Sconto Irpef per chi compra una casa in classe A o B dal costruttore
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una detrazione Irpef pari al 50% dell’Ivapagata per chi acquista nel 2016, direttamente dal costruttore, una casa, nuova o ristrutturata, in classe energetica A o B.Per ottenere il bonus è quindi necessario rispettare alcuni punti:
- acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016;
- acquisito di unità immobiliari ad uso residenziale in classe energetica A o B;
- cessione effettuata dall’impresa costruttrice.
La legge non pone limiti particolari, di conseguenza la misura può essere sfruttata sia per la prima che per la seconda casa (anche se l’aliquota Iva applicata in questo caso varierà dal 4% al 10%).
Acquistando, per esempio, un’abitazione da destinare a prima casa che costa 100 mila euro, l’Iva al 4% ammonterà a 4 mila euro. Lo sconto Irpef per l’acquirente sarà pari a2 mila euro, cioè la metà dell’Iva versata. Il rimborso avverrà in dieci anni con rate di pari importo.
Se, invece, l’abitazione che costa 100 mila euro non deve essere utilizzata come prima casa, l’Iva ammonterà al 10%, quindi si dovranno versare 10 mila euro. In questo caso, l’acquirente potrà usufruire di uno sconto Irpef pari a 5 mila euro.
Bonus 20% per chi compra casa per affittarla
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si può inoltre usufruire delle misure previste dal DM 8 settembre 2015, che attua le misure previste dal Decreto Sblocca Italia, per chi acquista o realizza un alloggio energeticamente efficiente da affittare a canone concordato.È prevista una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto di un alloggio, in classe energetica A o B, da destinare alla locazione a canone concordato per un periodo non inferiore a otto anni.
La deduzione non può superare i 60 mila euro. Per poter accedere all’agevolazione, l’affitto a canone concordato deve avvenire entro sei mesi dall'acquisto.
Per beneficiare dell'agevolazione è necessario acquistare un immobile da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione o, ancora, da una cooperativa edilizia. Inoltre beneficiano del bonus gli acquisti fino a 300 mila euro effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
In questo caso però l’immobile deve avere una destinazione residenziale non di lusso: non può quindi essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Il locatore e il locatario non possono essere parenti entro il primo grado. Questo significa che non ha diritto alla deduzione del 20% un padre che acquista una casa e la affitta a canone concordato al figlio.
Usufruisce dell’agevolazione anche chi, invece di acquistare l’immobile, lo realizza su un’area edificabile di sua proprietà. In questo caso i sei mesi entro cui procedere all'affitto a canone concordato decorrono dal rilascio dell’agibilità o dal momento in cui si è formato il silenzio assenso. Restano invariate tutte le altre condizioni, cioè zona di costruzione, destinazione dell’alloggio e caratteristiche costruttive.
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