mercoledì 17 febbraio 2016

Prestito vitalizio ipotecario, in Gazzetta le regole per trasformare la casa in contanti

di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/02/normativa/prestito-vitalizio-ipotecario-in-gazzetta-le-regole-per-trasformare-la-casa-in-contanti_50320_15.html

Entrerà in vigore il 2 marzo 2016 la possibilità per gli over 60 di ottenere finanziamenti garantiti dalla proprietà immobiliare

18/02/2016 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 2 marzo ilDM 226/2015 sul prestito vitalizio ipotecario. La norma, lo ricordiamo, consente ai proprietari di casa che hanno già compiuto 60 anni di ottenere un prestito garantito dalla propria abitazione.
 

Chi può richiedere il prestito vitalizio ipotecario

Gli over 60proprietari di un’abitazione, possono chiedere un finanziamento pari ad una percentuale del valore di mercato dell’immobile accendendo un’ipoteca sulla casa, ma mantenendone la proprietà.
 
Se il soggetto che ottiene il finanziamento è coniugato o convivente more uxorio da almeno cinque anni e se entrambi risiedono nell’immobile su cui si accende l’ipoteca, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di proprietà di uno solo.
 
Il proprietario che ottiene il finanziamento non ha l’obbligo di lasciare l’abitazione né quello di ripagare il capitale o gli interessi. Nel caso in cui non riesca a restituire il finanziamento durante il corso della sua vita, gli eredi possono decidere se riscattare l’immobile gravato dall’ipoteca o venderlo. La vendita può essere gestita autonomamente o dalla banca. In questo caso i proventi della vendita spettano alla banca per la parte che copre il capitale, gli interessi e gli eventuali costi connessi al finanziamento, mentre la parte eccedente va agli eredi.
 

Le regole del prestito vitalizio ipotecario

La banca o un altro soggetto finanziatore deve predisporre dei prospetti esemplificativi, da sottoporre al soggetto finanziato, che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo, ma non può esigere il pagamento di ulteriori spese di istruttoria.
 
Il finanziatore può chiedere il rimborso integrale del finanziamento nel caso di unariduzione significativa del valore dell’immobile. La riduzione del valore, che deve essere provata a spese del finanziatore, si verifica in caso di:
- decesso del soggetto finanziato o del soggetto finanziato più longevo;
- trasferimento, in tutto o in parte, di diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia;
- compimento da parte del soggetto finanziato con dolo o colpa grave di atti che riducano significativamente il valore dell’immobile;
- costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi;
- modifiche strutturali all’immobile rispetto al suo stato originale, apportate senza previo accordo con il finanziatore;
- revoca dell’abitabilità dell’immobile dovuta a incuria del finanziato;
- ingresso nell’immobile, quali residenti, di soggetti diversi dai familiari del finanziato;
- procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali sull’immobile dato in garanzia.

 
© Riproduzione riservata

Nessun commento:

Posta un commento