lunedì 17 agosto 2015

Permesso di costruire, silenzio assenso solo se i documenti sono completi

http://www.edilportale.com/news/2015/08/normativa/permesso-di-costruire-silenzio-assenso-solo-se-i-documenti-sono-completi_47090_15.html

Tar Campania: l’istanza deve essere accompagnata dalla dichiarazione del progettista sulla conformità del progetto alle norme urbanistiche

18/08/2015 - Se la richiesta del permesso di costruire non è corredata dalla dichiarazione del progettista sulla conformità del progetto alle norme urbanistiche, non può formarsi il silenzio assenso.
È la conclusione cui è giunto il Tar Campania, che con lasentenza 3650/2015 ha fatto una panoramica della normativa nazionale e locale.
 
Nel caso preso in esame, il proprietario di un immobile aveva fatto ricorso contro l’ordine di demolizione di opere di ampliamento accompagnate dal cambio di destinazione d’uso da “locale attività” ad abitazione.
 
Secondo il Comune, gli interventi erano stati eseguiti senza permesso di costruire e in contrasto con la destinazione urbanistica di zona (D- zona industriale).
 
Il proprietario affermava invece che l’intervento era stato realizzato in modo conforme ad un permesso di costruire sul quale si era formato il silenzio assenso.
 
I giudici hanno dato ragione al Comune e condannato il proprietario alla demolizione spiegando che in base all’art. 20, comma 1, del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), la domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, con particolare riferimento a quelle antisismiche, igienico sanitarie e sull’efficienza energetica.
 
La mancanza di questi documenti, si legge nel testo, esclude la possibilità della formazione di un titolo abilitativo tacito sulla domanda.
 
In Campania, inoltre, la LR 19/2001 e la LR 10/2004 escludono il silenzio assenso e prevedono, in caso di inerzia dell’Amministrazione l’intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione competente.

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