Rimane impregiudicato il potere dell'autorità competente di intervenire sul piano sanzionatorio per illeciti
05/08/2015 - In materia edilizia il termine di trenta giorni non impedisce l'esercizio dell'ordinario potere sanzionatorio-repressivo per ogni trasformazione edilizia contrastante con la disciplina urbanistica.A stabilirlo la Corte di Cassazione con Sentenza 10740/2015 in cui sottolinea che l'inutile scadenza del termine di legge per contestare all'interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale della Denunzia di inizio attività (DIA) non configura un provvedimento implicito di silenzio-assenso, rimanendoimpregiudicato il potere-dovere del Comune e dell'autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l'intervento realizzato a seguito della presentazione della D.I.A. risulti sottoposto a Permesso di costruire.
Interventi con la DIA: il fatto
Il proprietario di un immobile in Sicilia aveva presentato al Comune perizia asseverata relativa all'esecuzione di opere interne al manufatto (non comportanti aumento di volumetria) e una Dia relativa all'esecuzione di lavori diristrutturazione con ampliamento, in virtù del Piano casa, che prevedeva l'annessione al manufatto del portico e di altre piccole porzioni attraverso l'esecuzione di interventi in muratura di ampliamento della volumetria dell'immobile.Decorsi 30 giorni dalla presentazione della Dia, nel silenzio della P.A., il ricorrente aveva iniziato i lavori (sia interni, secondo la perizia asseverata, sia esterni, in virtù della Dia). Il Comune però, con ordinanza, ha disposto l'immediatasospensione dei lavori riguardanti le opere relative alla DIA, rilevando che gli elaborati grafici allegati avevano evidenziato un superamento dei limiti del 20% del volume esistente.
A seguito del provvedimento di sospensione, il ricorrente aveva presentato una nuova D.I.A. in cui, preso atto dell'ordinanza di sospensione lavori e dei rilievi dell'Amministrazione comunale, "rivisitava" i calcoli precedenti con un nuovo conteggio della cubatura esistente che rientrava nei limiti previsti dal "Piano Casa" e, in attesa che l'Amministrazione si pronunciasse sulla nuova DIA comunicava che i lavori interni di cui alla perizia asseverata sarebbero ripresi.
Il Comune però in un sopralluogo accerta che i lavori delle strutture esterne erano continuati, pur in presenza della diffida e perciò ordina il sequestro dell’immobile.
In questa sentenza la Corte mette in evidenza che secondo il più condivisibile ed autorevole orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, la DIA, conformemente alla logica delle liberalizzazioni delle attività private, è da assimilare ad un atto privato e non ad un provvedimento amministrativo, in quanto non é espressione di una potestà pubblicistica, con la conseguenza che l'esercizio di poteri inibitori, scaduto il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio, deve ritenersi ammissibile.
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