Cassazione: il condòmino è comproprietario del bene e il mancato uso non fa venire meno l’obbligo di contribuire alle spese
11/08/2015 - Le spese per il rifacimento dell’impianto fognario vanno suddivise tra tutti i condòmini in base alle quote di proprietà, anche in presenza di un impianto autonomo. A spiegarlo è stata la Cassazione con la sentenza 13415/2015.Nel caso esaminato, il proprietario di una rimessa sottostante all’edificio condominiale aveva affermato di non dover partecipare alle spese dal momento che era provvisto di un impianto autonomo a dispersione.
A suo avviso, visto che non utilizzava l’impianto comunenon aveva neanche l’obbligo di contribuire alle spese per il rifacimento o la riparazione.
Di parere opposto i giudici in tutti i gradi di giudizio. Il giudice di pace prima, il Tribunale ordinario in un secondo momento e, per finire, la Cassazione, hanno spiegato che il condòmino è tenuto al pagamento delle spese per il mantenimento dell’impianto comune perché, anche se non lo utilizza, ne è comunque comproprietario.
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