Consiglio nazionale del Notariato: non si possono applicare sanzioni perchè la vendita non è conclusa dalle parti in modo consenziente
03/11/2014 - Nelle vendite immobiliari coattive, cioè gestite dal Tribunale dopo il pignoramento dell’immobile, non è obbligatorio allegare l’Attestato di prestazione energetica (APE). Lo ha spiegato il Consiglio nazionale del Notariato con lo studio 263-2014/C.Secondo il Notariato, le vendite giudiziali sono regolate da uno statuto diverso da quelle contrattuali, in cui le parti, vale a dire acquirente e venditore, sono consenzienti.
Analizzando l’evoluzione normativa che ha regolato l’obbligo di indicare la prestazione energetica degli edifici nelle compravendite, contenuta prima nel Dlgs 192/2005, poi nel Decreto Ecobonus (DL 63/2013) e nel Decreto Destinazione Italia (DL 145/2013) il Notariato ha ricordato che, al momento, le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE sono validi ma, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni, sono puniti con multe dai 3 milaai 18 mila euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.
La sanzione deve essere pagata da entrambe le parti in solido e in parti uguali. Il pagamento della multa non fa venire meno l’obbligo di presentare l’attestato. Tutti gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate.
Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l'immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.
La normativa citata risponde all’esigenza di attuare le norme europee sull’efficienza energetica degli edifici. Il Notariato ha ricordato però che la vendita coattiva, effettuata per soddisfare un credito, è una situazione speciale e delicata in cui non esiste una compravendita consensuale ed è quindi difficile sanzionare le parti. Allo stesso tempo, le norme comunitarie lasciano spazio agli ordinamenti interni per regolare le vendite giudiziali.
Ciò non toglie, ha affermato il Consiglio nazionale del Notariato, che il giudice che gestisce la vendita possa stabilire che venga messo a disposizione l’APE in modo da consentire una migliore valutazione dell’immobile pignorato.
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