mercoledì 21 agosto 2013

No alla procedura semplificata se l’impianto fotovoltaico è frazionato, sentenza corte di Cassazione

Cassazione: gli interventi devono sempre essere giudicati compatibili sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello paesaggistico di Paola Mammarella 21/08/2013 - La realizzazione di opere dedicate alla produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili necessita dell’autorizzazione paesaggistica e se un grande impianto viene frazionato in più parti non si può ricorrere alla procedura semplificata. Sono le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 26636/2013. In linea con altre pronunce, la Cassazione ha affermato che gli interventi dedicati alla produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili devono essere giudicati compatibili sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello paesaggistico. Ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003, la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti all'Autorizzazione unica. Gli impianti di piccola taglia, fino a 1 Mw elettrico, possono invece essere realizzati con la Pas, procedura abilitativa semplificata, come previsto dal Decreto legislativo 28/2011. Nel caso preso in esame dalla Cassazione, l’impianto fotovoltaico era stato frazionato in tre parti, ciascuna da 1 Mw elettrico, ma la realizzazione faceva capo ad un unico soggetto. Dal momento che mancava l’autorizzazione paesaggistica, la Corte ha quindi disposto il sequestro dell’impianto. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/no-alla-procedura-semplificata-se-l-impianto-fotovoltaico-%C3%A8-frazionato_34524_15.html

Nessun commento:

Posta un commento