lunedì 19 agosto 2013

Collaudatori opere pubbliche, le Regioni non possono nominarli

Giudicata illegittima una norma del Piemonte che riservava l’incarico ai dipendenti regionali iscritti in appositi albi di Paola Mammarella 19/08/2013 - Una Regione non può disciplinare le modalità con cui affidare i servizi di collaudo delle opere pubbliche. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che con la sentenza 137/2013 ha giudicato illegittima parte della Legge Regionale 5/2012 del Piemonte. In base alla norma impugnata, gli incarichi di collaudo delle opere pubbliche dovevano essere affidati a dipendenti regionali iscritti in un apposito albo. Per accedervi, i dipendenti pubblici dovevano presentare domanda e superare un percorso formativo. Solo in mancanza di dipendenti idonei, la Regione avrebbe affidato gli incarichi con una procedura ad evidenza pubblica a soggetti esterni o ad una apposita commissione, composta al massimo da tre membri, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La legge regionale demandava inoltre ad un regolamento successivo la definizione di ulteriori aspetti organizzativi, come compensi dei collaudatori, modalità di iscrizione all’albo e cause di incompatibilità. Come contestato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e confermato dalla Corte Costituzionale, la norma contrasta con quanto stabilito dal Codice Appalti e dalla Costituzione perché è stata adottata sulla base di un potere normativo che invece compete allo Stato, mentre la Regione può regolare solo gli aspetti organizzativi e contabili. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/collaudatori-opere-pubbliche-le-regioni-non-possono-nominarli_34569_15.html

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