Dal: 30.08.2013 Al: 24.09.2013 | 2013/67025 | Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di Geometra di categoria C, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai soggetti di cui all’articolo 1 della Legge 68/99 iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8 della stessa Legge. Avviso di convocazione della prova orale. | Concorsi e Assunzioni | Ris. Umane - Formazione e Lavoro | Concorso Geometra C1 Avviso convocazione prova orale.pdf |
venerdì 30 agosto 2013
concorso per geometri alla provincia di Latina
mercoledì 28 agosto 2013
Cancellata l’Imu per il 2013, dal 2014 sarà sostituita dalla Service Tax
Per quest’anno esenti prime case, immobili dell’impresa costruttrice destinati alla vendita, Iacp e alloggi sociali
di Paola Mammarella 29/08/2013 - Via libera alla cancellazione dell’Imu. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha stabilito che nel 2013 l’imposta municipale unica su prima casa, terreni agricoli e fabbricati rurali non verrà pagata. Dal 2014, invece, al posto dell’Imu entrerà in scena la Service Tax.Gli immobili che non pagano l’Imu
Oltre alle prime case, sono esclusi dall’imposta municipale propria i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita se non locati o venduti entro tre anni dalla ultimazione dei lavori. Secondo le stime del Governo, la misura dovrebbe sbloccare una parte di risorse delle imprese, pari a circa 38 milioni di euro l’anno, che potranno essere investite in operazioni maggiormente produttive, con ripercussioni positive sul sistema economico.
Sono esclusi dal pagamento dell’imposta anche gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari e quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Dal primo gennaio 2014 non pagheranno neanche gli alloggi sociali, cioè realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati destinati prevalentemente alla locazione per individui e nuclei familiari svantaggiati. Secondo l’Esecutivo, la misura attiverà gli investimenti in alloggi sociali tramite le risorse attualmente disponibili presso il Fondo Investimenti per l’Abitare, riservato a investitori qualificati, promosso e gestito dalla SGR di Cassa Depositi e Prestiti.
Cosa cambia dal 2014
Dal 2014 entrerà in vigore il modello di tassazione federale basato sulla Service Tax che sostituirà la Tares. L’imposta sarà riscossa dai Comuni e si comporrà di due parti, la prima per la gestione dei rifiuti urbani, la seconda per la copertura dei servizi indivisibili.
La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree che possono produrre rifiuti urbani. Le aliquote saranno commisurate alla superficie.
La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. L’imposta sarà a carico sia del proprietario, in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile, che dell’occupante, perché fruisce dei beni e servizi locali.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/cancellata-l-imu-per-il-2013-dal-2014-sar%C3%A0-sostituita-dalla-service-tax_35034_15.html
Letta: l'Imu del 2013 non verrà pagata. Da gennaio service tax (o «Taser»).
Berlusconi: «Ora più fiducia nel futuro». Nel decreto anche esodati, Cig e piano casa
28 agosto 2013
È il giorno della verità per l'abolizione dell'Imposta municipale unica, la scommessa (insieme all'"agibilità politica" dell'ex premier Silvio Berlusconi) su cui si gioca la sopravvivenza del Governo Letta. Per la revisione dell'Imu arriva un percorso in tre tappe. Via la rata di settembre con le coperture contenute nel decreto che ottiene oggi il via libera del Cdm, via la rata di dicembre con un provvedimento che verrà approvato con la legge di stabilità, che l'Esecutivo presenterà al Parlamento a ottobre. Infine, service tax a partire da gennaio 2014 (si chiamerà "Taser"), inclusa la Tares («riguarderà i servizi e non il concetto di proprietà dell'abitazione») . È questa la soluzione adottata dal Governo, e formalizzata dal presidente del Consiglio Enrico Letta nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.
Alfano: dopo Imu domanda su durata dell'Esecutivo è impropria
Questa operazione sull'Imu, sottolinea Letta, «la facciamo senza modificare il saldo dei conti pubblici e dunque il messaggio che diamo a Bruxelles è che facciamo questa operazione rimanendo sotto il 3% del rapporto deficit/pil». ««La service tax - assicura il premier - non è un'Imu camuffata». «Con questo dl - aggiunge - l'Esecutivo dimostra coesione. Ora possiamo guardare al futuro del Governo con maggiore fiducia». Sulla stessa linea il Pdl. Si è scelto di realizzare «un punto cardine del patto fondativo di governo», aggiunge il vicepremier (e segretario del Popolo della Libertà) Angelino Alfano.«Un governo che realizza un punto fondamentale come la cancellazione dell'Imu - osserva - è un governo per cui una domanda sulla durata è impropriaNel decreto misure su esodati, cig, piano casa e Imu
Il decreto legge approvato, spiega il premier nella conferenza stampa, si compone di 4 capitoli: rifinanziamento della cassa integrazione per mezzo miliardo di euro; esodati (misure per coloro che si sono licenziati prima dell'entrata in vigore della legge Fornero e che si sono trovati privi di stipendio e di pensione; interessate 6.500 persone); piano casa (misure per giovani coppie, lavoratori con contratti precari, per affrontare il nodo della morosità incolpevole, sostegno della Cdp all'edilizia sociale)e Imu su prima casa («viene cancellata dal 2014 - ricorda Letta - quando nascerà la service tax, che tocca anche la Tares. La decisione verrà formalizzata nella legge di stabilità, che presenteremo a ottobre. L'Imu per il 2013 non verrà pagata») .
Imu, coperture da riduzione spesa pubblica, tassazione giochi e debiti Pa
La copertura per il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri, sottolinea Letta, arriverà da «una riduzione della spesa pubblica, da una tassazione sui giochi e le imprese che ruotano sul gioco» e dall'Iva derivante dal pagamento per 10 miliardi di debiti vantati dalle imprese nei confronti della Pa.http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-08-28/abolizione-giorno-verita-trattative-084105.shtml?uuid=AbyyH2QI
Assicurazione professionale, i progettisti alle prese con la scelta
Dai Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri una selezione delle polizze proposte dalle Compagnie assicurative
di Rossella Calabrese 28/08/2013 - Dopo un tira e molla di qualche settimana, con ipotesi di proroga avanzate dal Parlamento e poi cancellate, è entrato in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività. Come stabilito dal DL 138/2011 e dal Regolamento di riforma delle Professioni (Dpr 137/2012), i professionisti dovranno sottoscrivere l’assicurazione e, al momento dell’assunzione di un incarico, dovranno renderne noti al cliente gli estremi e il massimale. Il Regolamento di riforma delle Professioni ha chiarito che la violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.
Per aiutare i propri iscritti a scegliere la polizza e ad ottenere condizioni economiche più vantaggiose, i Consigli Nazionali degli Architetti (Cnappc) e degli Ingegneri (CNI) hanno negoziato convenzioni collettive.
Il Cnappc, a seguito di un avviso pubblico e di una procedura di negoziazione, ha selezionato le condizioni di polizza offerte da due Compagnie assicurative le cui proposte sono state ritenute adeguate rispetto alle ‘linee guida’ predisposte dallo stesso Cnappc. Le Compagnie selezionate sono: “AIG Europe Limited” e “Rappresentanza generale dei Lloyd’s per l’Italia”, le cui condizioni di polizza sono consultabili qui. http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/246851AWN0300
Il CNI ha invece messo a confronto le condizioni e le offerte economiche delle polizze di diverse Compagnie assicurative: Aec Master Broker, Gava Broker, Link Broker, Consulbrokers, Aon, Aec e Marsch.
Il Centro Studi del Cni è già da qualche mese al lavoro sul tema dell’assicurazione obbligatoria. Nella Circolare 250 del 12 luglio 2013 ha fornito una tabella comparativa delle diverse polizze offerte dal mercato, tabella successivamente aggiornata con la Circolare 262 del 6 agosto 2013.
La Circolare 250/2013 ha chiarito l’oggetto della polizza - ossia la “responsabilità civile” del professionista a coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze ed omissioni nell’esecuzione della prestazione professionale - e ha elencato le condizioni della copertura assicurativa di responsabilità professionale, specificando quelle da ritenersi essenziali:
- la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale;
- l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l’attività;
- la previsione di una retroattività;
- la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale.
La stessa Circolare 250/2013 ha precisato che l’obbligo di assicurazione ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. Si tratta di soggetti che svolgono, anche solo saltuariamente, la professione in forma autonoma, ossia assumendo in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Allo stesso modo, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o studio professionale) (leggi tutto).http://www.edilportale.com/news/2013/05/professione/ingegneri-obbligo-di-assicurazione-solo-per-chi-esercita-la-professione_33589_33.html
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/08/professione/assicurazione-professionale-i-progettisti-alle-prese-con-la-scelta_35008_33.html
Autorizzazione sismica, procedura 'ostica' secondo gli ingegneri
Oltre 100 giorni per la presentazione della domanda, fino a 1 anno per l'ok del Genio Civile regionale
di Giovanni Carbone 28/08/2013 - Il rilascio dell’autorizzazione sismica è una procedura “discretamente ostica” a causa della mancanza di congruità tra l’intervento da realizzare e la complessità della procedura stessa. È il giudizio di oltre 8000 ingegneri chiamati a rispondere a una serie di domande sulle principali procedure da seguire nell’esercizio della loro attività professionale come la denuncia dei lavori e il deposito progetti per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche.
L’indagine è stata svolta dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’ambito di un progetto di ricerca dal titolo: “per il rilancio del Paese: sussidiarietà e semplificazione. Le opinioni degli ingegneri”.
La complessità della procedura è stata stimata in riferimento alla quantità di tempo necessaria per l’elaborazione e la raccolta dei documenti da allegare alla pratica edilizia.
Dallo studio è emerso che, con opere di ristrutturazione urbanistica, nuove costruzioni residenziali e non residenziali e con demolizioni, gli intervistati impieghino in media 29 giorni per la preparazione degli elaborati. Tale dato collocherebbe la procedura tra le più celeri se non fosse per la loro successiva integrazione con ulteriori documenti, richiesti dalle amministrazioni durante l’esame della domanda.
Per il 59,7% dei professionisti intervistati, infatti, servono almeno altri 20 giorni per presentare la documentazione aggiuntiva, almeno 30 per il 18,7% e tra i 50 e i 100 giorni per il 6,8%.
La legge prevede che l’autorizzazione sismica sia rilasciata dal Genio Civile regionale entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, cui deve far seguito l’immediata comunicazione al Comune.
Dallo studio è emerso che tale tempistica spesso non è rispettata (in media sono necessari 84 giorni) con il 39,1% dei tecnici che ha dichiarato di non aver ricevuto l’autorizzazione entro i termini previsti: il 17,8% ha dovuto attendere fino a 3 mesi, l’8,7% fino a 5 mesi con incredibili punte fino ad 1 anno per il 2,5% degli intervistati. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/strutturale/autorizzazione-sismica-procedura-ostica-secondo-gli-ingegneri_35006_14.html
società tra professionisti STP quanto costa l’iscrizione alla Camera di Commercio
200 euro per il primo anno e dopo importo proporzionale al fatturato, esenti le start up innovative
di Paola Mammarella 28/08/2013 - Le Stp, Società tra professionisti, pagano alle Camere di Commercio un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. Il primo anno di iscrizione devono invece corrispondere 200 euro, cioè la cifra corrispondente alla prima fascia di fatturato. Sono queste le conclusioni del Ministero per lo Sviluppo Economico, che con la nota 120930 ha risposto ai dubbi delle Camere di Commercio sul corrispettivo da applicare a questo tipo di società.
Come illustrato dal Mise, ai sensi del DM 8 febbraio 2013, le società tra professionisti devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese.
Nella nota esplicativa il Mise ha ricordato che questa tipologia di imprese non è tenuta al versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio in misura fissa, ma in modo proporzionato al fatturato dell’esercizio precedente.
Nel primo anno di iscrizione, invece, non essendoci un fatturato di riferimento, la società deve versare l’importo previsto per la prima fascia di fatturato.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito anche la situazione delle start up innovative che, ai sensi della Legge Sviluppo bis 221/2012, per beneficiare della disciplina loro riservata devono essere iscritte in una apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Le agevolazioni a favore delle start up innovative prevedono, in fase di iscrizione, l’esonero dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio fino alla perdita dei requisiti e comunque per un periodo che non può superare i quattro anni.
Le imprese che hanno già versato il corrispettivo alle Camere di Commercio possono quindi fare domanda di rimborso.
Ricordiamo che per essere considerata start up innovativa l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
- i soci, persone fi siche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto,
- deve svolgere attività d’impresa da non più di quarantotto mesi,
- ha la sede principale in Italia,
- a partire dal secondo anno di attività la produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro,
- non distribuisce utili,
- ha quale oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico,
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/stp-quanto-costa-l-iscrizione-alla-camera-di-commercio_35012_15.html
martedì 27 agosto 2013
catasto fabbricati Ruderi, il Fisco spiega se e come accatastarli
Nessuna rendita se il degrado è tale da non produrre reddito e non ci sono collegamenti a luce, gas e acqua
di Paola Mammarella
28/08/2013 - I ruderi devono essere accatastati? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la nota 29440 del 30 luglio 2013 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/nota/2013/29440/agenzia-delle-entrate-dichiarazioni-in-catasto-di-unit%C3%A0-collabenti_14742.html), che spiega come identificare questo tipo di immobili e quali procedure seguire. Il Fisco chiarisce innanzitutto che i ruderi, classificati come unità collabenti nella categoria F/2, sono tali se privi della copertura e della struttura portante, ma anche se delimitati da muri che non abbiano almeno l'altezza di un metro.
Le condizioni di degrado devono inoltre essere tali da renderli incapaci di produrre reddito.
A detta delle Entrate, questi immobili possono essere iscritti al Catasto solo per l’identificazione, con l’indicazione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, ma non viene loro attribuita nessuna rendita.
Sussiste, quindi, la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento dei dati catastali. La dichiarazione segue una procedura semplificata e deve essere corredata da un’autocertificazione in cui si dichiara l’assenza di allacciamento alle reti di elettricità, acqua e gas.
Il professionista chiamato all’iscrizione in Catasto delle unità collabenti devono redigere una relazione, datata e firmata, sullo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla condizione delle strutture e alla conservazione del manufatto, che devono essere documentate anche da apposite foto.
L’atto del professionista deve essere infine accompagnato dall’autocertificazione sull’assenza di servizi idrici ed elettrici.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/ruderi-il-fisco-spiega-se-e-come-accatastarli_35001_15.html
lunedì 26 agosto 2013
Catasto, soppresso il modello CDC per i contratti di locazione
Dati catastali per cessione, risoluzione e proroga dei contratti di affitto già registrati reperibili da altri versamenti
di Paola Mammarella 27/08/2013 - Abolito il modello CDC per la comunicazione dei dati catastali inerenti a cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto già registrati. La decisione, formalizzata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 31 luglio 2013, risponde a esigenze di semplificazione.Ricordiamo che il modello CDC ha fatto la sua comparsa insieme al modello 69 con il provvedimento 25 giugno 2010 dell’Agenzia delle Entrate, che ha attuato alcune disposizioni del DL 78/2010 sulla sanatoria catastale, cioè sull’emersione degli immobili sconosciuti al Catasto.
Il modello 69, corredato dai dati catastali dell’immobile, deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate per le richieste di registrazione dei contratti di locazione, affitto o comodato d’uso.
Al contrario, il modello CDC è stato finora presentato per la comunicazione dei dati catastali relativi ad immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di affitto o locazione già registrati. La mancata indicazione dei dati catastali comportava inoltre sanzioni tra i 120 e i 250 euro.
Dal momento che i dati catastali sono già indicati nel modello 69 e che emergono anche nella registrazione telematica dei contratti, nonché nei versamenti telematici delle imposte relative alle proroghe, alle cessioni e alle risoluzioni, il Fisco ha deciso di semplificare le procedure abolendo il modello CDC.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/catasto-soppresso-il-modello-cdc-per-i-contratti-di-locazione_34980_15.html
Durc, dal 2 settembre 2013 sarà rilasciato esclusivamente via PEC
Commissione paritetica Casse edili: riduzione dei tempi di consegna e diminuzione dei rischi di falsificazione
di Paola Mammarella 26/08/2013 - Dal prossimo lunedì 2 settembre il rilascio del Durc, Documento unico di regolarità contributiva, avverrà via Pec, Posta elettronica certificata. Come spiegato dalla Cnce, Commissione paritetica Casse edili, la novità, introdotta dal DL “del fare” 69/2013, prevede che le richieste di rilascio di Durc contengano obbligatoriamente l'indirizzo PEC al quale sarà recapitato il documento.
L’obbligo riguarderà le richieste presentate non solo dalle Stazioni appaltanti, dagli Enti aggiudicatori o dalle SOA ma anche quelle delle imprese. Le imprese potranno indicare il loro indirizzo PEC o quello del consulente.
Casse Edili e sedi territoriali di INPS e INAIL recapiteranno quindi i Durc esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dai richiedenti.
Tra i vantaggi della nuova procedura, sottolinea la Commissione paritetica Casse edili, spiccano la riduzione dei tempi di consegna, la diminuzione dei rischi di falsificazione e la riduzione dei costi per gli enti gestori.
Se dovesse essere necessario trasmettere il Durc ricevuto via Pec a soggetti non tenuti all’utilizzo della posta elettronica certificata, è inoltre possibile stampare il documento allegato alla mail certificata. La presenza del "glifo", cioè di un contrassegno generato elettronicamente, consente infatti di assicurare la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/durc-dal-2-settembre-2013-sar%C3%A0-rilasciato-esclusivamente-via-pec_34706_15.html
Legge del Fare, in vigore le semplificazioni per il settore edile
Entrano nella fase attuativa la Scia per le ristrutturazioni con cambio di sagoma e la proroga di due anni dei titoli edilizi
di Paola Mammarella 26/08/2013 - È entrata in vigore mercoledì 21 agosto la Legge 98/2013 (ddl del fare) per il rilancio dell’economia. Semplificazioni per l’edilizia, novità per professionisti e imprese hanno animato il dibattito politico di fine estate prima dell’approvazione della norma e hanno spinto il Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione ad emanare una Guida (vedere http://www.casaportale.com/public/uploads/34984-pdf1.pdf) alle nuove misure. Questi, in sintesi, i contenuti della legge, che entra ora nella fase dell’attuazione.
Scia per le ristrutturazioni con cambio di sagoma
Le ristrutturazioni consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’edificio con una forma diversa, ma con lo stesso volume, non avranno bisogno del permesso di costruire, ma potranno usufruire della procedura semplificata in base alla quale i lavori possono iniziare nello stesso giorno in cui viene presentata la domanda.
Nei centri storici i Comuni dovranno individuare entro il 30 giugno 2014 le aree escluse dalla semplificazione. Decorso inutilmente tale termine, le delibere verranno adottate da un commissario nominato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Proroga dei titoli edilizi
I termini di inizio e di ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di costruire, Dia e Scia prima dell'entrata in vigore del Dl 69/2013 sono prorogati di due anni purchè, al momento della comunicazione dell'interessato, i termini non siano già decorsi e non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione o di accordi similari, stipulati sino al 31 dicembre 2012, i termini di validità nonché di inizio e fine lavori sono prorogati di tre anni.
Rilascio delle autorizzazioni per gli interventi edilizi
Le autorizzazioni eventualmente necessarie per la realizzazione dell’intervento edilizio (sismica, paesaggistica, etc.) potranno essere richieste allo sportello unico, contestualmente alla presentazione della Scia o della comunicazione di inizio lavori di edilizia libera, e l’agibilità potrà essere attestata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato.
Edilizia libera
Negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l’assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente.
Eliminazione del silenzio rifiuto per il rilascio del permesso di costruire
I procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l’adozione di un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso, indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Agibilità parziale
Prima del completamento dell’opera, può essere richiesta l’agibilità per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, e per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria.
Durc
La validità del Durc passa da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione, ma solo per le fasi fondamentali del contratto. Nel corso dei 120 giorni di validità, il Durc può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.
È inoltre possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’amministrazione. Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile.
Attività a basso rischio infortunistico
Con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, saranno individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL.
Cantieri temporanei e mobili
Per i cantieri temporanei e mobili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
In presenza di un piano paesaggistico regionale approvato dal Ministero dei Beni Culturali, il parere del soprintendente, necessario per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, deve essere dato nel termine di quarantacinque giorni e non più in 90 giorni. Quando il soprintendente non rilascia il parere nel termine, l’amministrazione competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione. L’autorizzazione è efficace per tutta la durata dei lavori e non scade più dopo cinque anni.
DUVRI
Per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi da interferenza, necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro può, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.
Zone a burocrazia zero
La possibilità di individuare “zone a burocrazia zero”, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, è estesa a tutto il territorio nazionale.
Indennizzi per i ritardi della Pubblica Amministrazione
In caso di mancato rispetto dei tempi per concludere le pratiche, l’amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2 mila euro. L’indennizzo può essere richiesto all’amministrazione responsabile del ritardo solo per le domande per l’avvio o l’esercizio dell’attività d’impresa presentate dopo l’entrata in vigore della legge.
Le reazioni degli addetti ai lavori
Positivo il parere del Cnappc, Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in base al quale la nuova legge “fa auspicare che si sia aperta una stagione nuova per quanto riguarda l’edilizia, il paesaggio, l’ambiente, i territori e, di conseguenza, l’architettura. Quello che ora ci aspettiamo è che finalmente si dia il via ad un serio progetto di riqualificazione urbana, capace di incidere sulle aree in condizioni di grave criticità ambientale e sociale. Progetto per la cui realizzazione gli architetti italiani offrono la loro completa collaborazione, le loro idee sulla base delle analisi sulla condizione delle città che sono state già svolte – in collaborazione con Ance, Confcommercio e Legambiente - e che sono già state presentate alla politica e alle istituzioni”.
Il Consiglio nazionale degli architetti aveva inizialmente giudicato con sfavore la possibilità di effettuare i cambi di sagoma con Scia, ma ha poi apprezzato l’esclusione dei centri storici dalla misura.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/legge-del-fare-in-vigore-le-semplificazioni-per-il-settore-edile_34984_15.html
venerdì 23 agosto 2013
Studi professionali, dal 1° gennaio 2014 dovranno avere il POS
Con le misure antievasione del Decreto Sviluppo bis il cliente potrà pagare anche con moneta elettronica gli importi inferiori a 1000 euro
di Giovanni Carbone 23/08/2013 - Dal 1° gennaio 2014 tutti gli studi professionali saranno costretti a dotarsi di POS (Point of Sale) poichè dovranno accettare pagamenti dai clienti anche per via elettronica. È questa una delle misure previste dal DL 179/2012 (cosiddetto sviluppo bis) convertito, nel dicembre 2012, nella L 221/2012 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Con il POS i professionisti (ingegneri, architetti, geometri ecc.) potranno leggere carte di debito (bancomat), carte di credito e carte prepagate e accreditare l’importo dovuto direttamente in conto corrente.
Un prossimo decreto interministeriale stabilirà gli eventuali limiti di importo, le modalità e i termini dei pagamenti in relazione ai soggetti interessati; lo stesso decreto potrà disporre l’estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.
L’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici è stato introdotto come una misura per contrastare l’evasione fiscale, grazie una maggiore tracciabilità dei pagamenti.
A tal riguardo, il Dlgs 231/2007 in materia finanziaria aveva già imposto il divieto di trasferimento di denaro contante o titoli per somme maggiori o uguali a 1000 euro. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/professione/studi-professionali-dal-1%C2%B0-gennaio-2014-dovranno-avere-il-pos_34654_33.html
mercoledì 21 agosto 2013
San Felice Circeo urbanistica nel limbo
La disposizione del Tar: venerdì il caso sarà discusso in commissione consil i a re
Urbanistica nel limbo Comune «obbligato» a rispondere sul progetto dell’Edera 75 fermo da mesi
DI FEDERICO DOMENICHELLI
I
l progetto d’edilizia economica
e popolare a Borgo Montenero,
nel comune di San Felice Circeo, è finito nel cassetto, come se
fosse stato dimenticato. Ma il Comune, come ha ribadito anche una
sentenza del Tar al quale si è appellata la società proponente «Edera
75» chiedendo tra l’altro un risarcimento per «non meno di un milione
di euro», deve «riattivare il procedimento sospeso». Per cui si torna in
commissione, con la convocazione
che è stata fissata per venerdì alle ore
11 nell’aula consiliare. Non una
scelta dell’amministrazione comunale, ma un adempimento a quanto
stabilito dal giudice del tribunale
amministrativo regionale. «La convocazione della commissione urbanistica – come ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Stefano Recchia – è stata indetta per
ottemperare a quanto disposto dal
giudice». E infatti la sentenza del Tar
di Latina non lascia spazio a interpretazioni: si «ordina al Comune di
San Felice Circeo di porre in essere
gli adempimenti occorrenti a riattivare il procedimento sospeso». Già,
perché la questione del piano d’edi -
lizia economica e popolare, come
fatto rilevare nel ricorso dalla società
proponente, è ormai arenata da un
anno. La proposta passò in Consiglio
comunale nel 2011, ma poi la Regione Lazio richiese ulteriori documenti che sono stati prodotti dalla società
nel luglio del 2012 e che però non
sono poi stati inviati – come si legge
nella sentenza – dal Comune di San
Felice Circeo. Nel frattempo c’è stato il cambio di amministrazione. E
quest’ultima, che si è costituita in
giudizio, ha provato a fornire una
«spiegazione», che però il Tar non ha
ritenuto valida. E cioè che il Consiglio comunale si è trovato a fare i
conti con sei varianti al piano regolatore generale ed ha preferito procedere, sospendendo il tutto, con una
revisione complessiva dello strumento urbanistico. Ciò però non giustifica il «silenzio-inadempimento»
nei confronti del piano d’edilizia
economica e popolare di Borgo
Montenero. In parole semplici, il
Comune di San Felice Circeo o «abbandona» formalmente il procedimento di approvazione delle varianti
o fino a quel momento è tenuto a fare
quanto necessario per definire anche
il procedimento relativo al piano
d’edilizia economica e popolare. E
per questo il progetto approderà venerdì in commissione urbanistica.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Latina Oggi 21 agosto 2013
No alla procedura semplificata se l’impianto fotovoltaico è frazionato, sentenza corte di Cassazione
Cassazione: gli interventi devono sempre essere giudicati compatibili sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello paesaggistico
di Paola Mammarella
21/08/2013 - La realizzazione di opere dedicate alla produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili necessita dell’autorizzazione paesaggistica e se un grande impianto viene frazionato in più parti non si può ricorrere alla procedura semplificata. Sono le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 26636/2013. In linea con altre pronunce, la Cassazione ha affermato che gli interventi dedicati alla produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili devono essere giudicati compatibili sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello paesaggistico.
Ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003, la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti all'Autorizzazione unica.
Gli impianti di piccola taglia, fino a 1 Mw elettrico, possono invece essere realizzati con la Pas, procedura abilitativa semplificata, come previsto dal Decreto legislativo 28/2011.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, l’impianto fotovoltaico era stato frazionato in tre parti, ciascuna da 1 Mw elettrico, ma la realizzazione faceva capo ad un unico soggetto. Dal momento che mancava l’autorizzazione paesaggistica, la Corte ha quindi disposto il sequestro dell’impianto. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/no-alla-procedura-semplificata-se-l-impianto-fotovoltaico-%C3%A8-frazionato_34524_15.html
martedì 20 agosto 2013
Multe stradali, al via lo sconto del 30% se, si paga subito
Tutte le domande e le risposte della grande novità che rivoluziona le regole della sicurezza stradale. Una guida per non sbagliare di VINCENZO BORGOMEO
Dieci milioni di multe l'anno, più di 26mila al giorno, 1.087 l'ora, 18 ogni minuto: questa la raffica di sanzioni che gli italiani al volante trasformano ogni anno in più di un miliardo di euro. Un massacro che è sfuggito al controllo del legislatore per gli aumenti bloccati legati al crescere dell'inflazione e per la giusta lotta nel nome delle sicurezza stradale. Si è arrivati così alla necessità di "alleggerire la morsa": ed ecco il tanto atteso sconto del 30% per chi paga entro 5 giorni la sanzione che va in vigore proprio domani.
D'altra parte le sanzioni sono ormai oltre il limite della tolleranza: noi paghiamo per le multe 274 euro ogni mille abitanti (compresi neonati, gente che non ha la patente o che non guida mai...) con incredibili punte come quello della Liguria dove si pagano 618,7 euro per mille abitanti.
Ovviamente al legislatore non sta a cuore solo il portafoglio del popolo, ma anche il suo visto che fino a ieri oltre il 30 per cento degli italiani non pagava le multe, chi impugnando il verbale innanzi al Prefetto o al Giudice di pace, chi aspettando la cartella esattoriale. Tutti, in ogni caso, aspettavano l'ultimo giorno utile per saldare la contravvenzione, con effetti disastrosi sul gettito fiscale, sul contenzioso e sulla gestione delle cartelle da far riscuotere a Equitalia.
Insomma, "Entrate certe per i Comuni e premio per automobilisti virtuosi": proprio come il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Michele Meta, ha commentato su Twitter il via libera
della proposta di sconto del 30% per le multe se pagate entro cinque giorni dalla loro contestazione di cui è stato primo firmatario. "Si tratta di un segnale importante" ha dichiarato poi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi anche lui con un tweet. E al l ministro ha fatto eco il presidente dell'Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani: "Giusto lo sconto per chi paga subito la contravvenzione perché facilita chi sbaglia al volante ma si ravvede subito e in modo corretto". Una rivoluzione? "Nel segno della sicurezza stradale - spiega Elisabetta Mancini, direttore prima divisione del Servizio Polizia Stradale - , l'abbattimento del 30% per chi paga subito, può portare ad una maggiore consapevolezza da parte dei conducenti. E nel tempo, ad un snellimento dell'attività burocratica", anche se "rimane qualche ombra" come sottolineato da Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, associazione amici polizia stradale.
In ogni caso finalmente è andato in porto il dl Fare, il famoso mega decreto omnibus di 84 articoli su cui il governo Letta punta molto per il rilancio dell'economia e che contiene appunto la norma dello sconto del 30% sulle multe se verranno pagate entro cinque giorni. Tanti però gli interrogativi sul tappeto. Eccoli con tutte le risposte.
Da quando diventano operativi gli sconti del 30%?
Da domani visto che oggi viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Come si può usufruire dello sconto?
Dopo la notifica delle multa si hanno 5 giorni a disposizione per pagare subito con l'importo ridotto. In molti casi però (ad esempio se si viene fermati in flagranza di infrazione o nel caso del divieto di sosta con tagliando lasciato sotto il tergicristallo) si può chiedere all'agente la notifica immediata della contravvenzione.
La riduzione è prevista anche nei casi di preavviso sul parabrezza?
La norma non la prevede, ma la logica vuole che in questo caso la norma più favorevole venga applicata. Il proprietario o conducente con l'avviso potrebbe recarsi presso il comando di polizia accertatore e chiedere la notifica della sanzione oppure potrà attendere la successiva notifica per posta con il ricarico delle relative spese.
Come si calcola la percentuale di sconto?
La riduzione del 30% si applica solo sulla sanzione prevista dal codice della strada, quindi non sugli importi di spesa di notifica.
Si può arrotondare l'importo?
Assolutamente no. Quindi bisogna prestare molta attenzione a pagare l'importo esatto della multa. E gli errori si pagano cari: chi ad esempio dovesse sbagliare oltre a perdere lo sconto del 30% perde anche il diritto o al pagamento in misura ridotta (quello che si applica ai versamenti effettuati entro 60 giorni dalla notifica). Il tutto calcolato con spese e interessi nella classica cartella esattoriale.
E' possibile pagare con carta di credito?
Si, è un'altra delle novità, ma per questo è necessario che la pattuglia su strada abbia il "Pos" collegato, altrimenti rimangono i soliti canali di pagamento, poste, banca, ricevitorie Sisal.
Si possono evitare le spese di notifica?
Si, ma solo con l'uso della "Postacertificat@" (un servizio gratuito che consente ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC presenti nell'Indirizzario Pubblica amministrazione) e quando sarà emanata una circolare che ne autorizza l'uso. Fino ad oggi comunque in Italia ne sono state attivate 1,7 milioni.
Per quali sanzioni del Codice della strada si applica lo sconto del 30%?
Per tutte le violazioni il cui pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica, con esclusione di quelle che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o la confisca del veicolo.
Chi può beneficiare dello sconto?
Tutti i conducenti o proprietari si possono avvalere di questa procedura a prescindere dai punti di patente posseduti.
Ma se pago entro 5 giorni con lo sconto del 30% posso poi presentare ricorso?
No, una volta pagata una sanzione con o senza sconto, viene meno il diritto a presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto.
Tutte le infrazioni possono avere multe decurtate del 30%?
No, sono escluse le infrazioni più gravi, ossia quelle che comportano la sospensione della patente o la confisca del veicolo.
Che differenza c'è fra contestazione e notificazione?
La contestazione è la procedura che segue all'immediato accertamento dell'infrazione da parte dell'agente, in sostanza quando il conducente viene fermato immediatamente e portato a conoscenza dell'infrazione commessa. La notificazione consiste nella ricezione al domicilio del proprietario del veicolo di un verbale ad una violazione commessa e non contestata subito al conducente. Esempio: autovelox, Tutor ecc.
La sicurezza stradale è a rischio con questo sconto sulle sanzioni?
La più grande associazione di sicurezza stradale italiana, l'Asaps, a riguardo ha sottolineato diverse perplessità, pur approvando il principio dello sconto in quanto il provvedimento oltre che incidere positivamente sulle esauste tasche degli automobilisti, potrebbe abbassare sensibilmente il numero dei ricorsi ai giudici di pace e dei contenziosi con le conseguenti iscrizioni a ruolo, ciò con un auspicato recupero di agenti da impiegare poi su strada. "Grave - spiega il presidente dell'Asaps Giordano Biserni - lo sconto per chi viola l'art.172 del CdS nell'ipotesi del mancato uso dei seggiolini per bambini (oggi euro 80 e 5 punti che sono scesi a 56 euro con il pagamento entro 5 giorni)".
E' vero che questa riduzione non riguarda le violazioni connesse all'abuso di alcol alla guida?
Sì, in quanto tali violazioni, di carattere penale, non rientrano nel beneficio della riduzione del 30%, così dicasi per l'unica ipotesi di carattere amministrativo, ossia quando il tasso alcolemico resti compreso tra 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, che prevede, però, oltre alla sanzione di euro 527 anche la sospensione della patente e quindi anche questa ipotesi resta esclusa dalla riduzione.
"Esiste anche l'ipotesi - spiegano all'Asaps - prevista dall'art.186 bis comma 2 che per i neopatentati nei primi 3 anni, i minori di 21 anni e i professionisti dell'autotrasporto cose e persone, stabilisce il valore zero assoluto di alcol alla guida con la sanzione prevista che va da 163 a 658 euro. Con lo sconto del 30% la sanzione scende a 114 euro".
Quali sono gli altri problemi legati alla sicurezza?
C'è un forte sconto anche per il superamento del limite di velocità fino a 10 km/h, o violazioni delicate come la mancanza delle luci nel veicolo (art.153) o l'inosservanza delle segnalazioni dell'agente (art. 146): qui, grazie allo sconto, la sanzione diventa di appena 28,70. Stesso sconto per chi circola senza catene o pneumatici da neve nei centri urbani art.7. Mentre la sanzione passa da euro 84 ad euro 58,80 per chi circola senza catene o pneumatici da neve fuori dai centri urbani. Per il mancato uso delle cinture di sicurezza (art.172) si scenderà da 80 a 56 euro, per l'uso del cellulare alla guida (art.173) si scende da 160 a 112.
E' vero che in alcuni casi ora conviene pagare la multa che il parcheggio?
Il normale divieto di sosta, col pagamento entro 5 giorni, ora prevede una sanzione che passa da 41 a 28,70 euro. Secondo molti un livello troppo basso, che porta la sanzione in diretta concorrenza con il costo dei garage, considerando la possibilità di non incappare tutti i giorni nella multa.
Esiste un problema legato ai reati legati alle assicurazioni?
Secondo l'Asaps sì perché ora chi circola con una vettura senza assicurazione, approfittando dello sconto del 30% e della riduzione prevista dalla legge se assicura il veicolo (nei successivi 15 giorni, oltre ai 15 oggi previsti per legge rispetto alla scadenza riportata sul certificato), pagherà appena 147,11 euro invece degli originari 210,15 di sanzione.
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2013/08/20/news/multe_al_via_lo_sconto_del_30_se_si_paga_subito-65018851/?ref=HREC1-6
20 AGOSTO 2013 © RIPRODUZIONE RISERVATA
lunedì 19 agosto 2013
Condono edilizio, il diniego deve sempre essere esplicito sentenza del consiglio di stato
CdS: In presenza di un’istanza di sanatoria edilizia il Comune può sanzionare gli abusi solo dopo essersi pronunciato in modo espresso
di Paola Mammarella 20/08/2013 - Se viene presentata un’istanza di sanatoria edilizia, il Comune può emettere un provvedimento sanzionatorio solo se si è precedentemente pronunciato in modo espresso sulla richiesta di condono.
È giunto a questa conclusione il Consiglio di Stato, che con la sentenza 2280/2013 (vedere http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2013/2280/consiglio-di-stato-il-diniego-di-una-istanza-di-condono-deve-essere-espresso_14599.html) ha respinto la posizione di un Comune, convinto che il parere sul condono potesse essere espresso anche in modo implicito. Nel caso preso in esame, due soggetti avevano presentato al Comune un’istanza di concessione edilizia per la realizzazione di opere di consolidamento in un terreno di loro proprietà, avente destinazione agricola, che doveva essere adibito a parcheggio.
Il Comune aveva rigettato la richiesta perché le opere si ponevano in contrasto con il Piano regolatore generale comunale e i soggetti avevano quindi presentato domanda di condono per l’opera abusiva, consistente nel consolidamento mediante ghiaione di mille metri quadri e nell’aver sterrato e compattato altri 2 mila metri quadri.
A questo punto, il Comune aveva imposto di sospendere l’attività edilizia e di ripristinare la situazione preesistente. Decisione che aveva spinto i soggetti interessati a presentare ricorso.
Dopo la pronuncia del Tar, anche il Consiglio di Stato ha affermato che il diniego dell’istanza di condono non può essere desunto dalle ordinanze di sospensione dei lavori e di ripristino perché il rigetto della domanda di sanatoria non può essere implicito.
Quando viene presentata una domanda di sanatoria degli abusi, infatti, diventano inefficaci i precedenti atti sanzionatori e il Comune, prima di esaminare ed eventualmente respingere l’istanza di condono, deve effettuare una nuova valutazione.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/condono-edilizio-il-diniego-deve-sempre-essere-esplicito_34494_15.html
Collaudatori opere pubbliche, le Regioni non possono nominarli
Giudicata illegittima una norma del Piemonte che riservava l’incarico ai dipendenti regionali iscritti in appositi albi
di Paola Mammarella 19/08/2013 - Una Regione non può disciplinare le modalità con cui affidare i servizi di collaudo delle opere pubbliche. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, che con la sentenza 137/2013 ha giudicato illegittima parte della Legge Regionale 5/2012 del Piemonte. In base alla norma impugnata, gli incarichi di collaudo delle opere pubbliche dovevano essere affidati a dipendenti regionali iscritti in un apposito albo. Per accedervi, i dipendenti pubblici dovevano presentare domanda e superare un percorso formativo.
Solo in mancanza di dipendenti idonei, la Regione avrebbe affidato gli incarichi con una procedura ad evidenza pubblica a soggetti esterni o ad una apposita commissione, composta al massimo da tre membri, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La legge regionale demandava inoltre ad un regolamento successivo la definizione di ulteriori aspetti organizzativi, come compensi dei collaudatori, modalità di iscrizione all’albo e cause di incompatibilità.
Come contestato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e confermato dalla Corte Costituzionale, la norma contrasta con quanto stabilito dal Codice Appalti e dalla Costituzione perché è stata adottata sulla base di un potere normativo che invece compete allo Stato, mentre la Regione può regolare solo gli aspetti organizzativi e contabili.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/collaudatori-opere-pubbliche-le-regioni-non-possono-nominarli_34569_15.html
giovedì 15 agosto 2013
Appalti, secondo l’Authority serve una revisione normativa
Informatizzazione, modifica nella qualificazione Soa e puntualità della progettazione per far fronte alla flessione nel 2012 e 2013
di Paola Mammarella 14/08/2013 - I lavori pubblici hanno subito una flessione del 24,5% nel 2012 e del 27% nel primo quadrimestre del 2013. Sono i dati del mercato degli appalti, comunicati dall’Authority nella relazione annuale al Parlamento.Per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici si tratta di una caduta che va contrastata perché, se diventasse strutturale su livelli così ridotti, metterebbe a repentaglio non solo le basi dello sviluppo economico del Paese, ma anche un’appropriata e regolare erogazione dei servizi.
Se da una parte andrebbero consolidati i contenuti del Dl del fare, l’Autorità propone una riflessione sugli strumenti di spending review, che non consistano soltanto in tagli alla spesa ma anche nella ricerca del risparmio da parte della Pubblica Amministrazione.
L’Autorità ha trovato una relazione tra la diffusione della procedura negoziata nella scelta del contraente e la penalizzazione delle stazioni appaltanti in termini di costo finale dei contratti. Nelle procedure aperte si riscontrano in media valori di ribasso decisamente più elevati rispetto a quelli presenti nelle procedure negoziate con differenze tra il 5,6 e il 7,5%. Si tratterebbe di un risparmio di oltre un miliardo di euro.
A detta dell’Authority, è inoltre importante mettere a regime l’informatizzazione degli appalti. Un passaggio che potrebbe presentare delle difficoltà, dato che le stazioni appaltanti attive in Italia sono quasi 40 mila, ma calcolando tutti i centri di costo si può tranquillamente arrivare fino a 70 mila, con la produzione di un milione e mezzo circa di procedure di gara.
Per l’Authority va inoltre rivisto il sistema di qualificazione Soa perché l’attuale sistema di qualificazione e, più in generale, di accesso al mercato di contratti pubblici, non sempre appare in grado di garantire l’affidabilità dei concorrenti.
Fondamentale importanza riveste anche la puntualità della programmazione e la qualità della progettazione. Per questo sarebbe necessario inserire nei documenti di gara opportune clausole che eliminino la possibilità di compensare i ritardi nella presentazione dei progetti esecutivi con i tempi di esecuzione dei lavori.
Dovrebbe inoltre essere armonizzata tutta la normativa sugli appalti. Il Codice è stato sottoposto ad un numero elevatissimo di modifiche e a ciò si aggiunge una regolamentazione a livello locale, che crea un quadro instabile, in cui le stazioni appaltanti e gli operatori economici incontrano difficoltà ad orientarsi, a volte con l’effetto di scoraggiare gli investimenti.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/lavori-pubblici/appalti-secondo-l-authority-serve-una-revisione-normativa_34688_11.html
lunedì 12 agosto 2013
Il decreto del fare è legge, si torna alla Scia per i cambi di sagoma
Per i professionisti è confermato l’obbligo di stipulare un’assicurazione entro il 15 agosto 2013, prorogati di due anni i titoli abilitativi
di Paola Mammarella 13/08/2013 - Diventa legge dopo l’approvazione definitiva della Camera il Decreto del fare. La maggiore novità del provvedimento sta nel ritorno alla Scia per le demolizioni e ricostruzioni con cambio di sagoma, che sembrava accantonata dopo il passaggio di un emendamento in Senato. Viene inoltre confermato l’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale entro il 15 agosto 2013, sono introdotte deroghe alle distanze minime tra edifici e prorogati i titoli edilizi. Ristrutturazioni con cambio di sagoma
La legge approvata sdogana nuovamente i cambi di sagoma con Scia, Segnalazione certificata di inizio attività. Le ristrutturazioni consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’edificio con una forma diversa, ma con lo stesso volume, non avranno bisogno del permesso di costruire, ma potranno usufruire della procedura semplificata in base alla quale i lavori possono iniziare nello stesso giorno in cui viene presentata la domanda.
Nei centri storici, invece, i Comuni dovranno individuare entro il 30 giugno 2014 le aree escluse dalla semplificazione. Decorso inutilmente tale termine, le delibere verranno adottate da un commissario nominato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In fase di approvazione della legge si è quindi tornati all’impostazione iniziale. Ricordiamo invece che nei giorni scorsi la misura era stata al centro di diverse polemiche, tanto da far ritenere certo il ritorno al permesso di costruire per le demolizioni e ricostruzioni con diversa sagoma (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/semplificazioni-marcia-indietro-sulla-scia-per-i-cambi-di-sagoma_34978_15.html).
Proroga dei titoli edilizi
I termini di inizio e di ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di costruire, Dia e Scia prima dell'entrata in vigore del Dl 69/2013 sono prorogati di due anni purchè, al momento della comunicazione dell'interessato, i termini non siano già decorsi e non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione o di accordi similari, stipulati sino al 31 dicembre 2012, i termini di validità nonché di inizio e fine lavori sono prorogati di tre anni.
Assicurazione professionale
La legge approvata conferma l’obbligo per i professionisti di stipulare un’assicurazione professionale entro il 15 agosto 2013. A partire da questa data, i professionisti dovranno stipulare un’assicurazione e, al momento dell’assunzione di un incarico, dovranno renderne noti al cliente gli estremi e il massimale.
Deroga alle distanze minime tra edifici
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono approvare leggi e regolamenti in deroga al DM 1444/1968, ma anche dettare disposizioni sugli spazi da destinare a insediamenti residenziali, produttivi, riservati ad attività collettive, a verde e parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/il-decreto-del-fare-%C3%A8-legge-si-torna-alla-scia-per-i-cambi-di-sagoma_34979_15.html
Oneri di urbanizzazione, come fare domanda di restituzione
Tar Emilia Romagna: il termine per la prescrizione decorre dalla scadenza del titolo abilitativo e non dal suo rilascio
di Paola Mammarella 12/08/2013 - La restituzione degli oneri di urbanizzazione può essere chiesta se, dopo un anno dal rilascio del titolo edilizio, i lavori non sono ancora iniziati. Il termine decennale per la prescrizione del credito decorre da questo momento e non dal rilascio del titolo abilitativo. Lo ha affermato il Tar Emilia Romagna con la sentenza 489/2013. Nel caso esaminato dal Tribunale amministrativo, una società, che aveva ottenuto il titolo abilitativo per l’ampliamento del proprio fabbricato industriale e pagato gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, non aveva iniziato i lavori nei tempi prestabiliti, cioè entro un anno dal rilascio delle autorizzazioni, e aveva visto così decadere il titolo edilizio.
Dal momento che non aveva realizzato gli interventi, la società aveva chiesto al Comune la restituzione delle somme pagate, ma l’Amministrazione si era rifiutata sostenendo che il credito si fosse ormai prescritto perché la domanda era stata inoltrata oltre il termine decennale.
Per la società interessata, il termine per presentare la domanda di rimborso decorreva dallo scadere del termine di un anno entro cui iniziare i lavori. Al contrario, secondo il Comune la data di riferimento era quella del rilascio del titolo abilitativo.
Il Tar ha dato ragione alla società ricorrente affermando che i termini decorrono dal momento in cui il diritto di rimborso può essere esercitato. Visto che durante l’anno in cui il titolo abilitativo è in vigore non si può presentare la domanda di rimborso degli oneri di urbanizzazione, il termine di dieci anni entro cui far valere il proprio diritto decorre quindi dalla scadenza del titolo edilizio. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/oneri-di-urbanizzazione-come-fare-domanda-di-restituzione_34625_15.html
venerdì 9 agosto 2013
Professionisti, il compenso può dipendere da un evento incerto
Cassazione: le parti possono condizionare il pagamento ad una situazione futura, non c’è differenza tra committenti pubblici e privati
di Paola Mammarella 09/08/2013 - Il pagamento del compenso per una prestazione professionale può essere subordinato a un evento futuro e incerto anche se il committente è un soggetto privato. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 15786/2013. Nel caso preso in esame dalla Cassazione, tre architetti avevano citato in giudizio una società per il mancato pagamento dei compensi per la progettazione di alloggi e attività commerciali.
Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda degli architetti, ma la società aveva risposto che il pagamento era subordinato al rilascio delle concessioni edilizie.
In fase di appello prima e in Cassazione poi, è emersa una scrittura informale in cui era presente una clausola che subordinava il pagamento ad un evento futuro ed incerto, cioè al rilascio della concessione edilizia.
A detta della Cassazione, dato che la condizione non si era verificata, il pagamento non doveva essere corrisposto. Allo stesso tempo, la clausola presente nella scrittura informale, e liberamente pattuita tra le parti, non poteva essere considerata nulla perché non violava nessuna normativa.
La Cassazione ha infine affermato che anche per i committenti privati, e non solo per quelli pubblici, è possibile condizionare il pagamento del compenso ad un evento che potrebbe non verificarsi.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/professionisti-il-compenso-pu%C3%B2-dipendere-da-un-evento-incerto_34653_15.html
giovedì 8 agosto 2013
Come disinnescare la bolla immobiliare: ridurre i prezzi degli immobili oltre incentivi fiscali
di Lavoce.info | 8 agosto 2013
Il mercato immobiliare in Italia è ancora fermo. Per rimetterlo in moto non bastano gli incentivi fiscali. Occorre agire anche sul lato dell’offerta. A partire da una indispensabile riduzione dei prezzi delle case, per ristabilire l’equilibrio con i redditi delle famiglie. Ecco dove intervenire.
di Raffaele Lungarella* (Fonte: lavoce.info)
Non bastano gli incentivi fiscali
Gli indicatori disponibili sul settore dell’edilizia abitativa (per esempio, il numero delle compravendite, il numero dei mutui ipotecari, il numero dei premessi di costruzione) sono tutti ancora abbondantemente al di sotto dei livelli raggiunti ante crisi.
Difficile fare previsioni su quando il mercato si rimetterà in moto. Le proposte sono diverse, ma per ridare vigore al mercato della casa è indispensabile una riduzione dei valori immobiliari.
Di recente, l’Abi e l’Ance hanno avanzato alcune proposte di carattere fiscale.
Si chiede di attenuare gli effetti dell’Imu sul mercato della locazione e l’esenzione dall’imposta, per cinque anni, a favore dei proprietari che acquistano una casa dalle imprese di costruzione; la prosecuzione degli incentivi per elevare gli standard di efficienza energetica degli edifici e per la riqualificazione delle città; la riduzione delle imposte sul trasferimento degli immobili per favorire la mobilità della popolazione e altre agevolazioni fiscali per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili. Tutte proposte connotate dalla comune rivendicazione di un intervento dello Stato, il cui bilancio dovrebbe sopportare un onere finanziario non quantificato, ma sicuramente ingente.
Il documento Abi-Ance non fa, invece, alcun cenno agli ostacoli al rilancio del settore che operano dal lato dell’offerta. E tuttavia, le condizioni dell’offerta hanno avuto una responsabilità non secondaria nell’originare la crisi, ed è principalmente su di esse che occorre intervenire per uscire dalla crisi.
All’origine della crisi
La figura 1 offre la cornice per interpretare l’origine e il perdurare della crisi del settore degli immobili destinati alla residenza. È ripreso dal Rapporto immobiliare 2013 e mette a confronto l’andamento nel tempo del prezzo delle abitazioni (ottenuto come prodotto tra il prezzo unitario a metro quadro e la dimensione media delle abitazioni compravendute) con il reddito medio delle famiglie.
Fatti 100 entrambi i valori rilevati al 1° semestre del 2004, la forbice tra il numero indice del costo delle abitazioni e quello dei redditi delle famiglie si apre progressivamente sempre di più fino al 1° semestre 2008. A partire da allora il divario tra i due indici si mantiene sostanzialmente stabile, senza scendere mai al di sotto dei 20 punti percentuali.
La ragione per cui gli indicatori continuano a segnare negativamente il mercato dell’edilizia residenziale va individuata innanzitutto nello scarto rilevante tra i prezzi delle case e la situazione economico-finanziaria delle famiglie, che ha indebolito la domanda
Su questo divario si sono innestati altri fattori aggravanti. Primo tra tutti, le difficoltà incontrate dalle famiglie nel finanziare gli acquisti di abitazioni a causa del credit crunch, con la stretta nel numero dei mutui concessi, la riduzione del rapporto tra valore dell’immobile e prestito bancario e del rapporto tra l’ammontare del prestito richiesto e di quello concesso.
Facilitare l’accesso al credito di famiglie e investitori è di grande importanza. Ma l’elemento fondamentale da cui partire per ridare fiato al settore immobiliare è riequilibrare il rapporto prezzo delle abitazioni/reddito delle famiglie. In altri paesi, il livello di quel rapporto è stato abbassato dallo scoppio della bolla immobiliare e dal conseguente crollo dei prezzi delle abitazioni.
La necessità di un calo dei prezzi
L’Istat ha rilevato che in Italia, negli ultimi tre anni, l’indice dei prezzi delle abitazioni ha registrato una flessione sensibile per le abitazioni esistenti, ma non per quelle nuove.
Che sia necessaria una riduzione dei prezzi delle abitazioni è riconosciuto anche in un documento del centro studi confindustriale, dal titolo eloquente: “I prezzi delle case in Italia sono ancora alti”. E che il rilancio del mercato della casa passi per da qui è implicitamente ammesso anche dall’Abi, quando propone la conversione degli immobili invenduti in immobili di edilizia sociale, con conseguente “forte riposizionamento del loro valore di riferimento” con “evidenti impatti negativi sia per le imprese di costruzione che per la banca che ha finanziato l’iniziativa”. L’Abi ritiene che l’operazione dovrebbe essere parte di un piano casa che preveda anche “un intervento del sistema integrato dei fondi avviato da Cdp Investimenti Sgr spa, a fronte di uno sconto del prezzo di vendita dell’immobile e una ristrutturazione del relativo finanziamento bancario”. (1)
Depurare il prezzo dalla rendita
Se però vi fosse la disponibilità degli imprenditori proprietari degli alloggi ad abbassare i prezzi, non sarebbe necessario aspettare un futuribile nuovo piano casa. L’operazione può essere avviata subito, alle condizioni già altrove delineate.
In sostanza si tratta di allineare i prezzi dell’edilizia di mercato ai più bassi valori dell’edilizia convenzionata. A parità di caratteristiche costruttive e di localizzazione, la differenza di prezzo tra le due tipologie di alloggi è data principalmente dal diverso valore attribuito all’area edificabile. Nel caso dell’edilizia convenzionata, è il risultato della negoziazione tra comune e impresa di costruzione ed è mantenuto relativamente basso. Nel caso dell’edilizia libera, il valore dell’area è stabilito dal mercato, in genere oligopolistico in ragione del numero ristretto di proprietari dei terreni agricoli che diventano edificabili; è un valore molto alto. (2)
L’incremento di valore delle aree, che fa lievitare il prezzo delle case, costituisce la rendita che l’operatore incassa senza particolare merito (se non, forse, quello di una capacità di interazione con la pubblica amministrazione). Se la rendita viene depurata e si contabilizza il solo valore di acquisto delle aree, i prezzi di vendita delle case si abbassano in misura consistente e si riequilibra il loro rapporto con il reddito delle famiglie. Gli imprenditori che hanno realizzato gli immobili su aree di cui erano già proprietari prima che diventassero edificabili (è il caso più ricorrente in molte aree) non accuserebbero nessuna perdita. Semplicemente guadagnerebbero di meno, ma accrescerebbero le probabilità di vendere i loro alloggi. Una ripresa delle vendite porterebbe benefici anche alle banche che li hanno finanziati.
Se, come sostengono Confindustria e Abi, la ripresa del mercato della casa necessita di una caduta dei prezzi, è interesse di tutti i soggetti coinvolti non aspettare che la bolla esploda, bensì innescare una deflazione controllata.
Figura 1: Reddito unitario delle famiglie e prezzo delle case (numeri indici; primo semestre 2004=100)
vedere http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/08/come-dissinnescare-bolla-immobiliare/679919/
bolla immobiliare
(1) Abi, audizione del direttore generale, Giovanni Sabatini, Indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili, Senato della Repubblica, Commissione VI, seduta del 13 giugno 2013,
(2) La sopravvalutazione può essere intesa come la differenza tra il prezzo dell’edilizia libera e l’edilizia convenzionata, oppure di quanto i prezzi correnti sono “sopravvalutati” rispetto alla effettività della domanda. In entrambi i casi una valutazione è difficile. Ma nel primo caso è un poco più semplice fare qualche congettura. In via generale, si può ritenere che nelle grandi aree urbane la differenza di prezzo tra edilizia libera e convenzionata, riconducibile all’incidenza dell’area edificabile, si aggiri sui 1.000 euro a mq.
*Raffaele Lungarella, laureato in scienze statistiche ed economiche, è stato docente a contratto di economia applicata nell’università di Modena e Reggio Emilia, dove è stato anche cultore della materia di economia politica. Ha diretto il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della regione Emilia-Romagna; dello stesso ente è stato responsabile dei servizi politiche abitative e lavori pubblici. È stato anche responsabile del servizio finanziamenti per l’innovazione tecnologica di una società finanziaria. Ora è in pensione.
Sono oltre 6 milioni gli italiani esposti al rischio idrogeologico Il consumo di suolo raggiunge gli 8 mq al secondo.
Tutti i numeri nell’Annuario dei Dati ambientali ISPRA 2012
di Rossella Calabrese
08/08/2013 - L’Italia ha un territorio particolarmente tendente al dissesto geologico‐idraulico, sia per le proprie caratteristiche geologiche e geomorfologiche, sia per l’impatto dei fenomeni meteoclimatici oltre che per la diffusa e incontrollata presenza dell’uomo e delle sue attività. Dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2012, sul territorio nazionale, sono avvenuti 4.129 terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 2, ed è sensibilmente aumentato il numero di quelli con magnitudo superiore a 5.
Le frane censite sono circa 487.000 e interessano un’area pari al 6,9% del territorio nazionale. La popolazione esposta a fenomeni franosi ammonta a 987.650 abitanti. Nel 2012 sono stati censiti dall’ISPRA 85 eventi di frana principali sul territorio nazionale. È stato inoltre stimato che in Italia le persone esposte ad alluvioni sono 6.153.860.
I numeri arrivano dall’Annuario dei Dati ambientali ISPRA 2012, presentato il mese scorso a Roma, che raccoglie tutti i dati sullo stato dell’ambiente in Italia e si conferma punto di riferimento per decisori politici, ricercatori, detentori di interessi economici e cittadini.
Com’è noto, ISPRA, in collaborazione con il Sistema agenziale, ha sviluppato un sistema di monitoraggio puntuale che rappresenta la più significativa collezione di dati a livello nazionale, poiché ha ricostruito l’andamento del consumo di suolo dal secondo dopoguerra a oggi.
In Italia, infatti, sono stati consumati, in media, 7 m2 al secondo per oltre 50 anni; oggi il consumo di suolo raggiunge gli 8 m2 al secondo. In pratica, ogni 5 mesi viene cementificata una superficie pari a quella del comune di Napoli e ogni anno una superficie pari alla somma di quelle dei comuni di Milano e Firenze.
Sono migliori i dati relativi ai “polmoni verdi” del nostro Paese: si attesta al 36%, nel 2010, il coefficiente di boscosità, ben più alto di quel 28,8% registrato nel 1985. Un contributo importante alla crescita della superficie boscata è dato dall’espansione delle foreste sulle aree abbandonate dall’agricoltura. Fenomeno, questo, condizionato dalla crisi del settore agricolo e dalle politiche comunitarie. La principale minaccia è oggi ancora rappresentata dagli incendi, il 72% dei quali, nel 2011, è risultato essere di natura dolosa, il 14% colposa e il restante 14% di natura dubbia.
Rimane tuttavia pesante la pressione esercitata sull’ambiente dalle attività industriali: continuano a preoccupare, infatti, gli effetti negativi sulla salute dell’uomo e sugli ecosistemi causati dalla presenza di sostanze pericolose nel suolo, nel sottosuolo, nei sedimenti e nelle acque sotterranee.
Rilasciati, nel 2012, 13 provvedimenti di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale): 1 raffineria, 3 centrali termoelettriche e 9 impianti chimici. Negli anni, il ricorso a questo provvedimento è fortemente cresciuto: gli impianti vigilati sono passati da 25 nel 2009 a 140 nel 2012, mentre quelli ispezionati da 5 nel 2009 a 76 nel 2012. L’introduzione del tema “Valutazione e autorizzazione ambientale” (che si articola in VIA, VAS e AIA) rappresenta, tra l’altro, una delle grandi novità dell’edizione 2012 dell’Annuario ISPRA.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/ambiente/sono-oltre-6-milioni-gli-italiani-esposti-al-rischio-idrogeologico_34683_52.html
mercoledì 7 agosto 2013
Permessi di costruire in calo ma cresce la fiducia delle imprese
Istat: a soffrire maggiormente è il settore dell’edilizia residenziale, buone le attese su ordini, piani di costruzione e occupazione
di Paola Mammarella 07/08/2013 - Calano i permessi di costruire sia nel settore residenziale che in quello degli edifici destinati ad uso diverso. Il dato, elaborato dall’Istat, Istituto nazionale di statistica, riassume la situazione del 2012, rapportandola anche col clima di fiducia in cui operano le imprese. Come spiegato dall’Istat, i permessi di costruire relativi all'edilizia residenziale presentano una significativa contrazione rispetto allo stesso periodo del 2011, con una riduzione del 28,3% per le nuove abitazioni e del 26,4% per la superficie utile abitabile.
Più contenuta la diminuzione per i permessi di costruire relativi all’edilizia non residenziale, che si attesta al 17,9%.
Anche nel terzo trimestre del 2012 il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali è sceso del 26,7% e nel quarto del 29,8%. Rispetto agli analoghi periodi del 2011, è calata anche la superficie utile del 24,7% e 27,8%.
Per l'edilizia non residenziale il calo è stato del 14,9% nel terzo trimestre e del 20,6% nel quarto.
Allo stesso tempo, secondo l’Istat sta migliorando il clima di fiducia delle imprese di costruzione. In particolare, a detta dell’Istituto nazionale di statistica a crescere sarebbero particolarmente i giudizi sugli ordini, sui o piani di costruzione e le attese sull’occupazione.
(riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/mercati/permessi-di-costruire-in-calo-ma-cresce-la-fiducia-delle-imprese_34884_13.html
domenica 4 agosto 2013
Semplificazioni, marcia indietro sulla Scia per i cambi di sagoma Decreto del fare
le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato introducono deroghe sulle distanze tra edifici
di Paola Mammarella
05/08/2013 - Marcia indietro sulle semplificazioni in edilizia. Dopo l’approvazione del decreto del fare da parte della Camera, che aveva dato per certo la Scia per i cambi di sagoma degli edifici, le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato tornano sui loro passi, ribadendo che per interventi di simile portata deve essere rilasciato il permesso di costruire. Ricordiamo che gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio sono considerati ristrutturazione urbanistica e per effettuarli è necessario il permesso di costruire.
Il decreto del fare mirava invece a farli rientrare nelle manutenzioni straordinarie, rendendo sufficiente la presentazione della Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, e l’inizio dei lavori nello stesso giorno della consegna della domanda.
In fase di dibattito, era inoltre stato deciso che i Comuni potevano escludere dalle semplificazioni alcune aree dei centri storici (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/07/normativa/ok-della-camera-al-decreto-fare-tutte-le-novit%C3%A0-per-il-settore-edile_34807_15.html ).
Con un emendamento approvato dalle Commissioni, la situazione è stata nuovamente ribaltata.
Deroghe alle distanze
Se, da una parte, le Commissioni hanno bocciato l’iter delle semplificazioni, dall’altra hanno introdotto delle deroghe in materia di distanze tra edifici.
In base ad un emendamento approvato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono approvare leggi e regolamenti in deroga al DM 1444/1968, ma anche dettare disposizioni sugli spazi da destinare a insediamenti residenziali, produttivi, riservati ad attività collettive, a verde e parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/08/normativa/semplificazioni-marcia-indietro-sulla-scia-per-i-cambi-di-sagoma_34978_15.html
Infrastrutture e debiti Amministrazione, in arrivo 95 miliardi
Nel piano di Cassa Depositi e Prestiti 2013-2015 edilizia scolastica e efficienza energetica
di Paola Mammarella 05/08/2013 - Infrastrutture, pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione alle imprese, social housing, edilizia scolastica, sostegno alle imprese e Mezzogiorno. Sono i punti cardine del piano industriale 2013-2015 approvato da Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe mettere in circolo dagli 80 ai 95 miliardi di euro.
Infrastrutture e debiti Amministrazione, in arrivo 95 miliardi Secondo il piano, nel triennio dovrebbero essere mobilitate a favore di enti pubblici e territorio, infrastrutture e imprese risorse fino a 80 miliardi, pari al 5% del Pil nazionale.
Le risorse saranno ripartite in tre direttrici. Per gli Enti pubblici e il territorio saranno a disposizione 23 miliardi che saranno destinati in particolar modo al social housing, attraverso il pieno utilizzo del fondo FIA, e all’edilizia scolastica con finanziamenti di scopo e con interventi in capitale di rischio.
Alle infrastrutture andranno 9 miliardi destinate alla progettazione, avvio e finanziamento di opere infrastrutturali. Sarà inoltre rafforzato il ruolo di CDP nella promozione attiva della bancabilità delle grandi opere.
Per la promozione delle piccole infrastrutture è poi allo studio la creazione di un fondo ad hoc, che si propone di attivare accordi di co-investimento con altri investitori istituzionali di lungo termine.
Per le imprese saranno infine destinati 48 miliardi a supporto della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese, nonché alla valorizzazione di asset strategici.
Secondo i programmi di Cassa Deposoti e Prestiti, potrebbero essere messi in circolo altri 15 miliardi così suddivisi:
- 4 miliardi per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;
- 1 miliardo per le infrastrutture, con operazioni di project finance estero e la concessione di finanza agli operatori nel settore delle opere pubbliche;
- 5 miliardi per imprese di media dimensione, macchinari, impianti e attrezzature e strumenti per favorire l’accesso al credito;
- 5 miliardi per altri interventi a supporto dell’economia, tra cui il finanziamento degli interventi di efficientamento energetico degli immobili.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/08/lavori-pubblici/infrastrutture-e-debiti-amministrazione-in-arrivo-95-miliardi_34976_11.html
sabato 3 agosto 2013
Marina di Latina avanti tutta affidate le gare: partono i lavori
La passeggiata disegnata da Paolo Portoghesi
aree pedonali e ciclabili, un parco attrezzato di tre ettari
PER APPROFONDIRE taglido, Latina, plus, lavori, settembre, progetti
di Monica Forlivesi
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LATINA - La sfida principale, per dare un volto nuovo al Lido, è stata vinta. Era quella di non perdere i finanziamenti, una corsa contro il tempo per il Plus, il Piano locale e urbano di sviluppo, interamente finanziato da fondi comunitari. Il Comune di Latina ce l'ha fatta, ha affidato i lavori di tutte le opere nel rispetto dei tempi. L'ultima gara aggiudicata è quella per la realizzazione della passeggiata sul lungomare.
«Non posso che essere soddisfatto - commenta il sindaco Giovanni Di Giorgi - abbiamo rispettato i tempi di questa prima fase fondamentale. Le opere saranno in parte realizzate già per il prossimo anno e comunque completate entro il 2015. Si tratta di interventi che vanno inquadrati in una più ampia idea di sviluppo della città, che passa essenzialmente per la riqualificazione del litorale, avvicinando la città al mare, puntando sul turismo e sulla bellezza del nostro paesaggio».
I finanziamenti assegnati al Comune sono di 13 milioni, in questa prima fase quattro le gare assegnate: per la realizzazione della “Passeggiata”, il progetto dell'architetto Paolo Portoghesi che prevede un lungomare completamente ridisegnato con area pedonale e pista ciclabile. Importo dei lavori: tre milioni. La seconda gara riguarda la nuova illuminazione da Capoportiere a Foceverde: 800.000 euro, quindi il raddoppio della pista pedonale Nascosa-Capoportiere, sempre per 800.000 euro. Infine la realizzazione del Parco attrezzato Vasco De Gama, un'area di circa tre ettari per una spesa di 700.000 euro.
«Con l'aggiudicazione dei lavori per la passeggiata a mare – dichiara l'assessore Giuseppe Di Rubbo – abbiamo chiuso la prima fase del progetto Plus nel pieno rispetto dei tempi. Questo ci consente di avere accesso ai fondi europei erogati tramite la Regione. Da settembre le ditte potranno aprire i cantieri, per la “passeggiata” sono previsti 300 giorni, dalla prossima stagione potremo quindi cominciare a vedere il volto del lungomare cambiato».
Venerdì 02 Agosto 2013 - 17:32
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Dl Fare, passa la norma "ammazza fax" Nella PA solo posta certificata
In Commissione al Senato passa l'emendamento di Pd e Lega che non era stato approvato alla Camera per vedere il video http://www.repubblica.it/politica/2013/08/03/news/norma_ammazza_fax-64240187/?ref=HREC1-5
Arriva anche una moratoria, fino a metà settembre, per il pagamento delle concessioni demaniali delle spiagge. Più facile l'accesso al credito per le pmi, con almeno la metà delle risorse del Fondo di garanzia che saranno utilizzate importi inferiori ai 500mila euro. Via libera anche alla sede a Torino per l'Authority dei trasporti. Ancora da sciogliere i nodi del tetto agli stipendi dei manager pubblici, l'abolizione del Durt e il nuovo pacchetto per l'Expo 2015.
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venerdì 2 agosto 2013
Ambiente, 10 mln per abbattere case abusive. Orlando: "Disegno di legge o decreto"
Per il ministro dell'Ambiente le misure rientrano nelle emergenze ambientali: “Su questa proposta c’è un largo consenso, ma se si dovessero profilare ostacoli sono pronto a inserire il provvedimento in un decreto legge"
di ANTONIO CIANCIULLO La stagione dei condoni si è chiusa, ora si apre quella degli abbattimenti. E si comincia dalle case killer, quelle costruite rubando lo spazio all’acqua e il diritto di sopravvivere a chi sta più a valle: gli edifici nelle aree di espansione di fiumi e torrenti possono rappresentare una minaccia mortale in caso di eventi estremi, le alluvioni lampo che diventano sempre più frequenti. Il messaggio viene dal ministro dell’Ambiente Andrea Orlando che ha preparato un disegno di legge per finanziare con 10 milioni di euro la demolizione delle costruzione abusive in zone a rischio idrogeologico.
“Su questa proposta c’è un largo consenso e penso che si riuscirà ad approvarla in tempi rapidissimi”, spiega Orlando. “Ma se si dovessero profilare ostacoli sono pronto a inserire il provvedimento in un decreto legge sulle misure per affrontare le emergenze ambientali. Non possiamo aspettare ancora: per convincersene basta pensare all’alluvione che recentemente ha sepolto sotto un mare di fango il sito archeologico di Sibari proprio per colpa di un intervento abusivo sul territorio”.
I 10 milioni rappresentano un fondo a rotazione che potrebbe mettere in moto immediatamente qualche migliaio di demolizioni. Il meccanismo è semplice: i Comuni ottengono in anticipo le spese che devono sostenere per gli abbattimenti; poi si rifaranno sui responsabili e i soldi incassati tornano ad alimentare il fondo. In questo modo diventerà possibile aumentare la quota di provvedimenti eseguiti, al momento ridicola: tra il 2000 e il 2011 in 72 Comuni capoluogo di provincia su 46.760 ordinanze emesse solo 4.956 sono diventate operative. In parte per mancanza di fondi, in parte per mancanza di volontà politica.
Anche perché la pressione dell’economia illegale è molto forte. “Tra il 2003 e il 2012 sono state costruite 280 mila case illegali che hanno dato un fatturato illecito, e esentasse, di 19,4 miliardi di euro”, precisa Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente. “Un business che, con la crisi dell’edilizia legale, ha visto crescere la sua quota passando dal 9 al 16% del mercato”.
La proposta del ministero dell’Ambiente è stata accolta con favore anche dal Fai (il Fondo ambiente italiano) e dal Wwf: “E’ anche ipotizzabile l’uso di questo strumento in aree molto sensibili dal punto di vista del governo idrico del bacino fluviale, le foci: un luogo in cui l’abusivismo ha spesso lasciato tracce pesanti”, ha osservato Gaetano Benedetto.
La misura sugli abbattimenti è considerata da Orlando solo un primo passo, che si deve saldare con il disegno di legge sul consumo del suolo. L’obiettivo è spezzare il legame tra oneri di urbanizzazione e spesa corrente degli enti locali: la dipendenza delle casse comunali dalla quantità di licenza edilizie rilasciate è stata una droga che ha finito per alterare le regole del gioco e permettere un saccheggio del territorio che viaggia al ritmo di 75 ettari al giorno.
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TAG abusivismo edilizio, andrea orlando(01 agosto 2013) © RIPRODUZIONE RISERVATA http://www.repubblica.it/ambiente/2013/08/01/news/ambiente_10_milioni_per_abbattere_case_abusive_orlando_disegno_di_legge_o_decreto-64112129/
Antisismica, detrazioni 50% o 65% in funzione della pericolosità
La sintesi delle agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici dopo le modifiche al Decreto ecobonus
di Giovanni Carbone 02/08/2013 - La Legge di conversione del Decreto 63/2013 estenderà il regime delle detrazioni fiscali 65% anche agli interventi di messa in sicurezza antisismica sugli edifici adibiti a prima casa o ad attività produttive, a condizione che si trovino in zona sismica ad alta pericolosità 1 o 2. Introducendo il criterio della classificazione sismica (Opcm 3274/2003), il Parlamento ha modificato le iniziali previsioni del decreto ecobonus che, inizialmente, definiva gli interventi antisismici solo tra quelli detraibili al 50%, indipendentemente dalla zona sismica di appartenenza dell’edificio oggetto dell’intervento.
Ricordiamo che l’Opcm 2474/2003 individua i criteri in base ai quali l’Italia ha classificato sismicamente il proprio territorio in 4 zone, in riferimento a diversi valori di pericolosità:
- Zona 1 - È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti;
- Zona 2 - Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti;
- Zona 3 - I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti;
- Zona 4 - È la zona meno pericolosa.
La versione ormai definitiva del decreto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2013, l’adeguamento antisismico sarà oggetto di:
- detrazioni al 65% per prime case o edifici industriali in zone sismiche 1 o 2;
- detrazioni al 50% per edifici in zone sismiche 3 o 4.
Guarda la mappa e verifica in quale zona sismica ricade il tuo Comune!
Gli sgravi fiscali per gli interventi di messa in sicurezza antisismica si potranno applicare fino ad un importo massimo di 96 mila euro sia che riguardino gli edifici in zona ad alto rischio sismico (zone 1 e 2), sia sulle abitazioni poco soggette al rischio di scuotimenti sismici (zone 3 e 4).
Il testo approvato dalla Camera annuncia comunque incentivi selettivi di carattere strutturale per il miglioramento antisismico degli edifici a partire dal 1° gennaio 2014. A tal riguardo sono attese nei prossimi mesi disposizioni attuative che, probabilmente, saranno definite con la Legge di Stabilità 2014.
Per essere ammessi alle detrazioni gli interventi devono riguardare la sicurezza statica delle parti strutturali di uno o più edifici collegati ed interessare interi immobili mentre, nel caso di centri storici, gli interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Rientrano nelle agevolazioni, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria volta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio e le spese sostenute per gli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. (riproduzione riservata) http://www.edilportale.com/news/2013/08/finanziamenti/antisismica-detrazioni-50-o-65-in-funzione-della-pericolosit%C3%A0_34966_18.html
Imu, tutte le ipotesi in campo per la revisione
Governo al lavoro su esenzione per le prime case, rimodulazione delle detrazioni e deducibilità per le imprese
di Paola Mammarella 02/08/2013 - Rimodulazione dell’Imu o sospensione definitiva della prima rata 2013. Sono diverse le soluzioni allo studio del Governo per rendere più equa l’Imposta municipale unica in attesa che la delega fiscale aggiorni le rendite fiscali.Se da una parte si discute sulla rimodulazione delle detrazioni a favore delle abitazioni principali, sembra quasi certo un intervento a favore dei capannoni industriali, che dovrebbero vedere ridotta la pressione fiscale a loro carico.
Queste in sintesi le ipotesi presentate dal Ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni.
Esenzione totale dall’IMU per la prima casa e le pertinenze
Della proposta, che esclude gli immobili di lusso, beneficerebbero circa 17,8 milioni di contribuenti, ma ci sarebbe un effetto regressivo. I contribuenti con redditi tra i 75 mila euro e i 120 mila euro risparmierebbero 455 euro e quelli con redditi superiori a 120 mila euro 629 euro. Al contrario, il beneficio per i contribuenti più poveri sarebbe inferiore: per i contribuenti con reddito fino a 10 mila euro il risparmio sarebbe di soli 187 euro. Per evitare tali distorsioni si dovrebbe prevedere quindi una nuova leva fiscale.
Incremento non selettivo della detrazione Imu per la prima casa
Al momento l’IMU sull’abitazione principale prevede una detrazione di base di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di 400 euro. La detrazione, compresa la maggiorazione, può, quindi, arrivare a un importo massimo complessivo di 600 euro. L’attuale meccanismo di detrazioni rende già esente dall’imposizione IMU sull’abitazione principale circa il 25% degli immobili.
L’incremento della detrazione di base fino a 500 euro consentirebbe di incrementare la platea dei soggetti totalmente esenti dall’IMU per l’abitazione principale. La perdita di gettito derivante da questa misura sarebbe di circa 2,7 miliardi di euro. Di questa soluzione, si legge nel report presentato da Saccomanni, beneficerebbe in misura maggiore i proprietari di abitazioni con rendita catastale più elevata.
Su base territoriale l’ipotesi comporta inoltre una maggiore progressività, ma evidenti criticità per i Comuni di piccole dimensioni, nei quali mediamente la rendita delle abitazioni è di circa 298 euro, che vedrebbero quasi azzerato il gettito derivante dall’imposta.
Esenzione selettiva dall’IMU per la prima casa in funzione del valore
L’intervento prevede l’aumento a 437, 508 e 618 euro della detrazione per l’abitazione principale graduata in base alla rendita catastale. Nonostante gli effetti redistributivi positivi, la misura potrebbe incidere in particolare sui Comuni di minore ampiezza demografica dove sono concentrati immobili con rendite mediamente più basse della media nazionale. Le minori entrate dovrebbero quindi essere compensate con trasferimenti dal livello centrale di governo.
Incremento selettivo della detrazione IMU per la prima casa in funzione della condizione economica del proprietario
La misura ipotizza diverse modalità di intervento:
1. Esenzione per le abitazioni principali diverse dalle abitazioni di lusso con rendita catastale fino a 418 euro e incremento della detrazione da 200 a 280 euro per le altre abitazioni principali di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito complessivo fino a 55 mila euro.
2. Esenzione per le abitazioni principali diverse dalle abitazioni di lusso con rendita catastale fino a 490 euro e incremento della detrazione da 200 a 330 euro per le altre abitazioni principali di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito complessivo fino a 55 mila euro.
3. Esenzione per le abitazioni principali diverse dalle abitazioni di lusso con rendita catastale fino a 589 euro e incremento della detrazione da 200 a 400 euro per le altre abitazioni principali di cui sono titolari soggetti che dichiarano un reddito complessivo fino a 55 mila euro.
L’intervento comporterebbe effetti redistributivi positivi migliorando la progressività dell’imposta ma problemi per i piccoli Comuni, che vedrebbero ridursi la loro principale fonte di gettito. A beneficiare della misura sarebbero anche i potenziali evasori.
Incremento della detrazione per la prima casa decrescente in funzione della condizione economica del nucleo familiare
La misura propone di adattare l’accesso alla detrazione alla situazione reddituale del beneficiario facendo riferimento all’Isee. Secondo il report di Saccomanni, si potrebbe prevedere una detrazione aggiuntiva fino a 600 euro decrescente al crescere dell’indicatore Isee. La detrazione aggiuntiva potrebbe essere sostitutiva a quella collegata al numero dei figli.
In questo modo si genererebbe una riduzione complessiva di gettito annuo pari a circa 2 miliardi. Le maggiori riduzioni di imposta sarebbero inoltre localizzate nei Comuni ad alta densità abitativa e con valori catastali mediamente più elevati. Il collegamento dell’Imu all’Isee giova anche per superare un problema sociale e redistributivo, legato alla situazione di pensionato solo o in coppia senza figli.
Esenzione selettiva dall’Imu per la prima casa a favore dei soggetti in condizione di disagio economico
La proposta cerca si risolvere la situazione dei soggetti che posseggono case di valore rilevante, ma percepiscono un reddito basso. Questo tipo di intervento affronterebbe la sostenibilità dell’imposta patrimoniale per i proprietari con redditi molto bassi.
Applicazione dei valori OMI per la determinazione della base imponibile Imu
Dal punto di vista redistributivo l’impatto principale del ricorso ai valori OMI per le abitazioni potrebbe ridurre la sperequazione esistente tra i valori di mercato e i valori catastali. Il ricorso ai valori OMI avrebbe inoltre un carattere temporaneo fino alla revisione organica degli estimi catastali. Ci sono però dei limiti perché i valori in questione sono riferiti allʹordinarietà degli immobili e allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea. Si possono quindi ottenere solo valori di massima, che non rispecchiano i casi concreti.
Interventi contestuali ad altri tributi
Correlando l’Imu all’Irpef si risolverebbe l’asimmetria di trattamento tra abitazioni tenute a disposizione e abitazioni locate. Al momento, infatti, i possessori di immobili locati sono soggetti a due forme di prelievo, una sul reddito, l’Irpef o in alternativa e su opzione la cedolare secca, e una sul patrimonio, mentre i possessori di abitazioni a disposizione sono soggetti solo all’IMU. L’attuazione di questa misura comporterebbe però un aggravio della pressione fiscale a meno che non si proceda ad una rivisitazione complessiva delle aliquote delle imposte coinvolte.
Rimborso dell’Imu attraverso l’attribuzione di un credito di imposta o una detrazione Irpef e Esenzione dall’Imu per l’abitazione principale e contestuale rimodulazione della TARES
In questi modi, spiega la relazione del Ministro Saccomanni, si verificherebbe un incentivo perverso per gli amministratori, che aumenterebbero il prelievo sulle abitazioni principali ai livelli massimi, considerato che il diritto al rimborso dell’Imu sarebbe interamente a carico dello Stato. Con l’introduzione di una service tax, il presupposto del tributo si sposterebbe dal possesso all’uso dell’immobile. Nel caso di immobili locati l’imposta, a carico dell’inquilino, potrebbe necessitare di correttivi.
Deducibilità dell’Imu per le imprese
Come previsto dal DL 54/2013, deve essere predisposta la deducibilità dal reddito di impresa dellʹImu relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. La perdita di gettito stimata in questo caso si attesta in circa 1,25 miliardi di euro. Secondo alcuni operatori, anche se la misura la costituisce da sempre una richiesta avanzata dal settore interessato semplice deducibilità dell’Imu ai fini Irpef e Ires non darebbe alcun beneficio alle imprese in maggiore stato di sofferenza o già in perdita.
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