Il Consiglio di Stato fornisce la definizione delle diverse strutture e precisa le regole per realizzarle
Quale differenza c’è tra un pergolato e un gazebo o tra una pergotenda e una veranda e quali sono i limiti entro i quali possono considerarsi attività di edilizia libera o necessitano di un titolo edilizio?
A chiarirlo il Consiglio di Stato nella sentenza 306/2017 in cui si è espresso riguardo alla definizione di pergolati, gazebo, verande e pergotende.
Il TAR aveva respinto il ricorso della proprietaria ritenendo che “il materiale utilizzato, pur agevolmente amovibile siccome consistente in materiale plastico, riflette esigenze non di carattere meramente temporaneo, con la conseguenza che le opere realizzate hanno determinato una trasformazione urbanistica”.
La proprietaria si è, quindi, appellata al Consiglio di Stato ricordando di aver realizzato la struttura del pergolato nel 2011 con una scia e sottolineando l’amovibilità della tenda plastificata e l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria.
Il Consiglio di Stato ha cercato di chiarire la materia con delle definizioni, pur ammettendo che “in relazione ad alcune opere di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio (come pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende) non è sempre agevole individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell’edilizia libera o per i quali è richiesta una comunicazione o permesso di costruire”.
Vista la documentazione, però, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della proprietaria classificando il manufatto come una pergotenda, non assoggettata al rilascio di un titolo edilizio.
“Normalmente il pergolato non necessita di titoli abilitativi edilizi ma quando è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie”.
Il Consiglio di Stato ha poi definito il gazebo “una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”.
“Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli edilizi” ma “nel caso in cui sia infisso al suolo è necessario il permesso di costruire”.
La sentenza riprende la definizione di veranda data dal Regolamento edilizio-tipo, cioè “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.
“La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro e, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma; quindi richiede il permesso di costruire.
Infine il Consiglio di Stato ha definito la pergotenda “un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. L’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.
“Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, una pergotenda non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo e rientra all’interno della categoria delle attività di edilizia libera”.
A chiarirlo il Consiglio di Stato nella sentenza 306/2017 in cui si è espresso riguardo alla definizione di pergolati, gazebo, verande e pergotende.
Strutture per l'esterno: il caso
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una proprietaria contro l’ordinanza di demolizione di una copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale, perché realizzate in assenza di titolo abilitativo.Il TAR aveva respinto il ricorso della proprietaria ritenendo che “il materiale utilizzato, pur agevolmente amovibile siccome consistente in materiale plastico, riflette esigenze non di carattere meramente temporaneo, con la conseguenza che le opere realizzate hanno determinato una trasformazione urbanistica”.
La proprietaria si è, quindi, appellata al Consiglio di Stato ricordando di aver realizzato la struttura del pergolato nel 2011 con una scia e sottolineando l’amovibilità della tenda plastificata e l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria.
Il Consiglio di Stato ha cercato di chiarire la materia con delle definizioni, pur ammettendo che “in relazione ad alcune opere di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio (come pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende) non è sempre agevole individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell’edilizia libera o per i quali è richiesta una comunicazione o permesso di costruire”.
Vista la documentazione, però, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della proprietaria classificando il manufatto come una pergotenda, non assoggettata al rilascio di un titolo edilizio.
Strutture di copertura leggere: le definizioni del CdS
La sentenza definisce il pergolato “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone (…) e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore”.“Normalmente il pergolato non necessita di titoli abilitativi edilizi ma quando è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie”.
Il Consiglio di Stato ha poi definito il gazebo “una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”.
“Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli edilizi” ma “nel caso in cui sia infisso al suolo è necessario il permesso di costruire”.
La sentenza riprende la definizione di veranda data dal Regolamento edilizio-tipo, cioè “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.
“La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro e, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma; quindi richiede il permesso di costruire.
Infine il Consiglio di Stato ha definito la pergotenda “un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. L’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.
“Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, una pergotenda non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo e rientra all’interno della categoria delle attività di edilizia libera”.
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