martedì 18 aprile 2017

CTU, calcolare il compenso sul prezzo di vendita è illegittimo?

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/04/professione/ctu-calcolare-il-compenso-sul-prezzo-di-vendita-%C3%A8-illegittimo_57548_33.html

Il Tribunale di Vicenza solleva la questione di costituzionalità sul calcolo delle parcelle legato al valore di vendita del bene

La norma sul calcolo delle parcelle per i consulenti tecnici d’ufficio (CTU), introdotta dalla Legge 132/2015, che lega il compenso dell’esperto al valore di vendita del bene pignorato e che vieta di liquidare ai professionisti acconti superiori al 50% del compenso calcolato sul valore di stima potrebbe essere dichiarata illegittima.
 
Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) ha, infatti, segnalato nella circolare 45/2017 l’Ordinanza 849/2016 del Tribunale di Vicenza che solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 161 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, così come modificate dalla Legge 132/2015
 

Compensi CTU: la questione di illegittimità sollevata

La Corte Costituzionale dovrà quindi esprimersi circa la conformità alla Costituzione del ‘Giuramento dell’esperto e dello stimatore’ (art.161 delle disp. Cod. Civ) che afferma che: “Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.

Secondo il giudice che ha sollevato la questione, “non si spiega per quale ragione la liquidazione del bene debba avvenire sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato”; anche perché appare irrazionale “prende come valore di riferimento un’entità (il valore di vendita) che non pare pronosticabile a priori e dipende da fattori imponderabili da parte dell’esperto”.

In più per il Tribunale, “appare irragionevole porre a carico dell’esperto l’alea degli eventi che possono incidere sul valore finale dell’aggiudicazione e che non dipendono dalla sua condotta o dalle sue capacità di previsione”. Infatti, viene specificato che l’obbligazione dell’esperto estimatore è  “di mezzi e non di risultato”.

Secondo il Giudice dopo le modifiche apportate nel 2015, la norma “appare in contrasto con l’art.41 e 117 Costituzione in quanto pare limitare irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, e ciò sia nella parte in cui parametra il compenso al valore di vendita, sia nella parte in cui ne rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione di acconti, non superiori al 50%”.

Viene denunciata anche la violazione dell’art.36 Cost., dato che rinvia la liquidazione al momento della vendita (consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione all’esperto di acconti non superiori al 50%), non rispetterebbe il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione adeguata e proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto. In pratica la norma non assicurerebbe allo stimatore un ragionevole risultato economico.  
 
“Appare equivalente al non compensare adeguatamente il professionista per il lavoro svolto, il rinviare ‘sine die’ la liquidazione del compenso, in attesa di un evento futuro e incerto quale la vendita dell’immobile pignorato, che potrebbe avvenire dopo diversi anni o addirittura non avvenire mai”, sostiene il Giudice civile. 

Adesso spetterà alla Corte Costituzionale esprimersi sulla questione, già oggetto di critiche da parte della Rete delle Professioni Tecniche.  
 
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