Tar Puglia: obbligatorio il rispetto delle norme locali per la tutela delle zone dichiarate patrimonio dell’umanità
Nelle zone tutelate dall’Unesco è sempre necessario rispettare i regolamenti locali prima di intraprendere un intervento, anche se il lavoro rientra nelle attività di edilizia libera. È arrivato a questa conclusione il Tar Puglia con la sentenza 192/2017.
Secondo il proprietario dell’immobile, si trattava di un intervento di manutenzione ordinaria che non richiedeva nessuna autorizzazione perché rientrante tra le attività di edilizia libera. Per questo motivo aveva presentato ricorso, sostenendo che il suo immobile non era vincolato e che il regolamento sui centri storici del 2013 consentiva l’adozione di soluzioni tecnologiche più avanzate.
I giudici hanno osservato che il Regolamento del 2013 vietava espressamente le porte in Pvc e imponeva anche molti limiti sull’utilizzo dei materiali naturali.
Anche in questo caso, i giudici hanno respinto le motivazioni del proprietario sottolineando che il condono aveva sanato l’ampliamento del vano porta e la sistemazione esterna, ma non gli infissi non conformi.
Il proprietario è stato quindi sanzionato e ha dovuto rimuovere gli infissi in Pvc.
Attività di edilizia libera nelle aree tutelate
Nel caso esaminato, il proprietario di un’abitazione situata in un’area tutelata aveva sostituito gli infissi della sua abitazione con altri in Pvc. Il comune aveva considerato l’intervento abusivo, obbligandolo al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento di una multa.Secondo il proprietario dell’immobile, si trattava di un intervento di manutenzione ordinaria che non richiedeva nessuna autorizzazione perché rientrante tra le attività di edilizia libera. Per questo motivo aveva presentato ricorso, sostenendo che il suo immobile non era vincolato e che il regolamento sui centri storici del 2013 consentiva l’adozione di soluzioni tecnologiche più avanzate.
Edilizia libera, limiti nei regolamenti locali
Il Tar ha respinto il ricorso affermando che “l’edilizia libera non esclude l’applicazione dei regolamenti locali, introdotti dall’Amministrazione per tutelare una zona dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità”.I giudici hanno osservato che il Regolamento del 2013 vietava espressamente le porte in Pvc e imponeva anche molti limiti sull’utilizzo dei materiali naturali.
Limiti del condono edilizio
Il proprietario dell’abitazione, in fase di ricorso, aveva anche ricordato che la costruzione era stata condonata nel 1986 e che quindi il Comune non poteva punire nuovamente gli interventi realizzati senza permesso.Anche in questo caso, i giudici hanno respinto le motivazioni del proprietario sottolineando che il condono aveva sanato l’ampliamento del vano porta e la sistemazione esterna, ma non gli infissi non conformi.
Il proprietario è stato quindi sanzionato e ha dovuto rimuovere gli infissi in Pvc.
Nessun commento:
Posta un commento