giovedì 27 aprile 2017

Autorizzazione paesaggistica semplificata, chiarimenti dal Mibact

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/04/normativa/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-chiarimenti-dal-mibact_57759_15.html

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento saranno assoggettati al nuovo regime con alcune eccezioni

Le semplificazioni previste dal nuovo regolamento sull’autorizzazione paesaggistica (DPR 31/2017) si applicano anche ai procedimenti già avviati con altra procedura?
 
A chiarire la questione il Ministero dei Beni culturali (Mibact) nella circolare 15/2017.
 

Autorizzazione paesaggistica: i procedimenti in corso

Il Mibact ha sottolineato che il nuovo regolamento ha efficacia immediata nelle Regioni a statuto ordinario ( le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione) e i procedimenti pendenti dovranno uniformarsi alla disciplina vigente, con alcune eccezioni.
 
Per gli interventi esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica (Allegato A), a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall’autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.
 
Per procedimenti già avviati e collocati nell'ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato (Allegato B) occorre distinguere:
- se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente;
- nei casi in cui l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, per ragioni di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di continuità amministrativa, si ritiene che il procedimento debba essere concluso in base al regime previgente;
- nei casi in cui l'istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell'amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.
 
Per procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato il Mibact ritiene che non sia necessario distinguere se la procedura debba essere conclusa ai sensi del DPR 139/2010 o del DPR 31/2017
 
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