Agenzia delle Entrate: se le spese sono state sostenute prima del 1° gennaio 2016, le coppie di fatto non hanno diritto alle detrazioni
I conviventi di fatto possono beneficiare delle detrazioni per il risparmio energetico e il recupero edilizio per le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2016. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E/2017.
Con questa risposta, il Fisco si è adeguato alla Legge 76/2016, che ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze. In sostanza, ai conviventi more uxorio sono state date le stesse chance dei familiari conviventi.
In secondo luogo, il Fisco ha dovuto chiarire da quando è valida l’equiparazione. La Legge 76/2016, si legge nella circolare, è entrata in vigore il 5 giugno 2016. Si tratta di una “mutata situazione giuridica”, quindi la possibilità di usufruire delle detrazioni si applica alle spese sostenute dopo. Tenendo però conto del principio della unitarietà del periodo d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che possono essere agevolate le spese effettuate dopo il 1° gennaio 2016.
Nel 2012, con la circolare 55/E, il Fisco ha affermato che, in caso di bonifico incompleto, per non perdere l’agevolazione è necessario ripetere il pagamento con un bonifico corretto.
Successivamente, ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 43/E/2016 è stato spiegato che, in presenza di errori nel bonifico e nei casi in cui sia impossibile ripetere il pagamento, non si perde il diritto alla detrazione fiscale a condizione che l’impresa beneficiaria del pagamento autocertifichi “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”.
Detrazioni e conviventi di fatto
A luglio 2016, il Fisco aveva risposto ad alcuni dubbi sollevati in occasione di un intervento di ristrutturazione. Con la risoluzione 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia spetta anche alle spese sostenute dal convivente more uxorio che non è proprietario della casa comune né vanta altri diritti sull’abitazione.Con questa risposta, il Fisco si è adeguato alla Legge 76/2016, che ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze. In sostanza, ai conviventi more uxorio sono state date le stesse chance dei familiari conviventi.
Conviventi, detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016
Dopo l’equiparazione tra coniugi e conviventi, si sono presentati altri problemi interpretativi. L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto spiegato che, per analogia, le nuove regole si applicano a tutte le detrazioni, quindi anche a quelle per gli interventi di riqualificazione energetica e l’acquisto di mobili.In secondo luogo, il Fisco ha dovuto chiarire da quando è valida l’equiparazione. La Legge 76/2016, si legge nella circolare, è entrata in vigore il 5 giugno 2016. Si tratta di una “mutata situazione giuridica”, quindi la possibilità di usufruire delle detrazioni si applica alle spese sostenute dopo. Tenendo però conto del principio della unitarietà del periodo d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che possono essere agevolate le spese effettuate dopo il 1° gennaio 2016.
Errori nella compilazione dei bonifici
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che si può evitare di perdere l’agevolazione anche se, a causa di errori nella compilazione dei bonifici, le banche o le Poste non riescono a operare la ritenuta prevista.Nel 2012, con la circolare 55/E, il Fisco ha affermato che, in caso di bonifico incompleto, per non perdere l’agevolazione è necessario ripetere il pagamento con un bonifico corretto.
Successivamente, ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 43/E/2016 è stato spiegato che, in presenza di errori nel bonifico e nei casi in cui sia impossibile ripetere il pagamento, non si perde il diritto alla detrazione fiscale a condizione che l’impresa beneficiaria del pagamento autocertifichi “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”.
Nessun commento:
Posta un commento