sabato 29 aprile 2017
Dune contese da più di mezzo secolo, la querelle tra i privati e il Comune è alle battute fiinali Sabaudia - Oggi l'udienza in Cassazione rispetto ad una vicenda giudiziaria che chiama in causa anche Terracina e molti vip
http://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/50946/dune-contese-da-pia-di-mezzo-secolo_-la-querelle-tra-i-privati-e-il-comune-a-alle-battute-fiinali
Beni culturali, i Comuni col fiato corto. "Ignorate" le offerte della Regione: il caso Terracina - Dalla Regione Lazio l’avviso per siti di pregio: Monte San Biagio fa flop, Terracina grande assente
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Dalla Regione Lazio l’avviso per siti di pregio: Monte San Biagio fa flop, Terracina grande assente
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giovedì 27 aprile 2017
Autorizzazione paesaggistica semplificata, chiarimenti dal Mibact
di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/04/normativa/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-chiarimenti-dal-mibact_57759_15.html
I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento saranno assoggettati al nuovo regime con alcune eccezioni
Le semplificazioni previste dal nuovo regolamento sull’autorizzazione paesaggistica (DPR 31/2017) si applicano anche ai procedimenti già avviati con altra procedura?
A chiarire la questione il Ministero dei Beni culturali (Mibact) nella circolare 15/2017.
Per gli interventi esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica (Allegato A), a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall’autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.
Per procedimenti già avviati e collocati nell'ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato (Allegato B) occorre distinguere:
- se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente;
- nei casi in cui l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, per ragioni di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di continuità amministrativa, si ritiene che il procedimento debba essere concluso in base al regime previgente;
- nei casi in cui l'istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell'amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.
Per procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato il Mibact ritiene che non sia necessario distinguere se la procedura debba essere conclusa ai sensi del DPR 139/2010 o del DPR 31/2017.
A chiarire la questione il Ministero dei Beni culturali (Mibact) nella circolare 15/2017.
Autorizzazione paesaggistica: i procedimenti in corso
Il Mibact ha sottolineato che il nuovo regolamento ha efficacia immediata nelle Regioni a statuto ordinario ( le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione) e i procedimenti pendenti dovranno uniformarsi alla disciplina vigente, con alcune eccezioni.Per gli interventi esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica (Allegato A), a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall’autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.
Per procedimenti già avviati e collocati nell'ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato (Allegato B) occorre distinguere:
- se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente;
- nei casi in cui l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, per ragioni di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di continuità amministrativa, si ritiene che il procedimento debba essere concluso in base al regime previgente;
- nei casi in cui l'istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell'amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.
Per procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato il Mibact ritiene che non sia necessario distinguere se la procedura debba essere conclusa ai sensi del DPR 139/2010 o del DPR 31/2017.
mercoledì 26 aprile 2017
Pergolati, pergotende, gazebo e verande: quali differenze ci sono?
di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/04/normativa/pergolati-pergotende-gazebo-e-verande-quali-differenze-ci-sono_57708_15.html
Il Consiglio di Stato fornisce la definizione delle diverse strutture e precisa le regole per realizzarle
Quale differenza c’è tra un pergolato e un gazebo o tra una pergotenda e una veranda e quali sono i limiti entro i quali possono considerarsi attività di edilizia libera o necessitano di un titolo edilizio?
A chiarirlo il Consiglio di Stato nella sentenza 306/2017 in cui si è espresso riguardo alla definizione di pergolati, gazebo, verande e pergotende.
Il TAR aveva respinto il ricorso della proprietaria ritenendo che “il materiale utilizzato, pur agevolmente amovibile siccome consistente in materiale plastico, riflette esigenze non di carattere meramente temporaneo, con la conseguenza che le opere realizzate hanno determinato una trasformazione urbanistica”.
La proprietaria si è, quindi, appellata al Consiglio di Stato ricordando di aver realizzato la struttura del pergolato nel 2011 con una scia e sottolineando l’amovibilità della tenda plastificata e l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria.
Il Consiglio di Stato ha cercato di chiarire la materia con delle definizioni, pur ammettendo che “in relazione ad alcune opere di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio (come pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende) non è sempre agevole individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell’edilizia libera o per i quali è richiesta una comunicazione o permesso di costruire”.
Vista la documentazione, però, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della proprietaria classificando il manufatto come una pergotenda, non assoggettata al rilascio di un titolo edilizio.
“Normalmente il pergolato non necessita di titoli abilitativi edilizi ma quando è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie”.
Il Consiglio di Stato ha poi definito il gazebo “una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”.
“Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli edilizi” ma “nel caso in cui sia infisso al suolo è necessario il permesso di costruire”.
La sentenza riprende la definizione di veranda data dal Regolamento edilizio-tipo, cioè “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.
“La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro e, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma; quindi richiede il permesso di costruire.
Infine il Consiglio di Stato ha definito la pergotenda “un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. L’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.
“Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, una pergotenda non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo e rientra all’interno della categoria delle attività di edilizia libera”.
A chiarirlo il Consiglio di Stato nella sentenza 306/2017 in cui si è espresso riguardo alla definizione di pergolati, gazebo, verande e pergotende.
Strutture per l'esterno: il caso
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una proprietaria contro l’ordinanza di demolizione di una copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale, perché realizzate in assenza di titolo abilitativo.Il TAR aveva respinto il ricorso della proprietaria ritenendo che “il materiale utilizzato, pur agevolmente amovibile siccome consistente in materiale plastico, riflette esigenze non di carattere meramente temporaneo, con la conseguenza che le opere realizzate hanno determinato una trasformazione urbanistica”.
La proprietaria si è, quindi, appellata al Consiglio di Stato ricordando di aver realizzato la struttura del pergolato nel 2011 con una scia e sottolineando l’amovibilità della tenda plastificata e l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria.
Il Consiglio di Stato ha cercato di chiarire la materia con delle definizioni, pur ammettendo che “in relazione ad alcune opere di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio (come pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende) non è sempre agevole individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell’edilizia libera o per i quali è richiesta una comunicazione o permesso di costruire”.
Vista la documentazione, però, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della proprietaria classificando il manufatto come una pergotenda, non assoggettata al rilascio di un titolo edilizio.
Strutture di copertura leggere: le definizioni del CdS
La sentenza definisce il pergolato “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone (…) e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore”.“Normalmente il pergolato non necessita di titoli abilitativi edilizi ma quando è coperto, nella parte superiore, anche per una sola porzione, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie”.
Il Consiglio di Stato ha poi definito il gazebo “una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”.
“Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli edilizi” ma “nel caso in cui sia infisso al suolo è necessario il permesso di costruire”.
La sentenza riprende la definizione di veranda data dal Regolamento edilizio-tipo, cioè “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.
“La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro e, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma; quindi richiede il permesso di costruire.
Infine il Consiglio di Stato ha definito la pergotenda “un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. L’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.
“Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, una pergotenda non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo e rientra all’interno della categoria delle attività di edilizia libera”.
Decreto Certificati Bianchi: la guida GSE e alcuni chiarimenti
Dal Gestore Servizi Energetici alcuni chiarimenti sulla presentazione dei progetti e un nuovo documento che sintetizza gli aggiornamenti più rilevanti introdotti dal nuovo decreto sui Titoli di efficienza energetica, il DM 11 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 aprile. http://qualenergia.it/pro/articoli/decreto-certificati-bianchi-la-guida-gse-e-alcuni-chiarimenti/
martedì 25 aprile 2017
Abusi edilizi, prima di ordinare la demolizione va rigettato il condono
di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2017/04/normativa/abusi-edilizi-prima-di-ordinare-la-demolizione-va-rigettato-il-condono_57718_15.html
Tar Lazio: il Comune ha l’obbligo di pronunciarsi sulla domanda di sanatoria e solo dopo può chiedere la rimozione delle opere
Il Comune non può ordinare la rimozione di un’opera abusiva se prima non si è espresso sulla domanda di condono. Lo ha affermato il Tar Lazio con la sentenza 4582/2017.
Il Comune non si era pronunciato sull’istanza, ma aveva emanato un ordine di demolizione delle opere, contro il quale i proprietari avevano presentato ricorso.
Il Tar Lazio ha dato ragione ai due proprietari definendo illegittimo l’ordine di demolizione. Secondo i giudici, fino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, l’Amministrazione non deve intraprendere iniziative repressive, che vanificherebbero l’eventuale rilascio del titolo abilitativo.
Se, infatti, la domanda di condono viene accettata, la costruzione diventa “lecita urbanisticamente”. Solo in caso di diniego del condono, hanno concluso i giudici, l’Amministrazione è tenuta ad emettere l’ordine di demolizione o il provvedimento sanzionatorio previsto per il caso trattato.
I giudici hanno quindi annullato l’ordine di demolizione e imposto al Comune di valutare prima la domanda di condono.
Abusi edilizi, bisogna prima valutare la condonabilità
Nel caso preso in esame, i proprietari di un immobile avevano fatto domanda di sanatoria edilizia per la realizzazione di alcune opere sul terrazzo della loro abitazione.Il Comune non si era pronunciato sull’istanza, ma aveva emanato un ordine di demolizione delle opere, contro il quale i proprietari avevano presentato ricorso.
Il Tar Lazio ha dato ragione ai due proprietari definendo illegittimo l’ordine di demolizione. Secondo i giudici, fino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, l’Amministrazione non deve intraprendere iniziative repressive, che vanificherebbero l’eventuale rilascio del titolo abilitativo.
L’ordine di demolizione non è un implicito rigetto del condono
Il Comune, si legge nel testo della sentenza, ha l’obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell'abuso edilizio. L’ordine di demolizione non costituisce “un implicito rigetto della domanda di condono”.Se, infatti, la domanda di condono viene accettata, la costruzione diventa “lecita urbanisticamente”. Solo in caso di diniego del condono, hanno concluso i giudici, l’Amministrazione è tenuta ad emettere l’ordine di demolizione o il provvedimento sanzionatorio previsto per il caso trattato.
I giudici hanno quindi annullato l’ordine di demolizione e imposto al Comune di valutare prima la domanda di condono.
Risparmio energetico, da oggi le domande per 100 milioni di euro alle imprese del Sud
di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/04/finanziamenti/risparmio-energetico-da-oggi-le-domande-per-100-milioni-di-euro-alle-imprese-del-sud_57714_18.html
Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per ridurre consumi energetici ed emissioni di gas nelle aree produttive
Da oggi le imprese del Sud possono presentare domanda di contributo per il bando previsto dal DM 7 dicembre 2016 che promuove, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, l’efficientamento energetico delle aziende in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
Per presentare domanda di agevolazione è necessario necessario:
1. registrarsi alla piattaforma dedicata ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario
2. una volta registrati, accedere all’area riservata per compilare direttamente online la domanda.
Invitalia, ricevute le domande, valuterà i progetti e procederà all’erogazione delle agevolazioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Possono accedere alle agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che realizzano programmi di sviluppo riferibili ai settori d’impresa qualificabili come energivori.
È previsto, inoltre, che possano beneficiare delle agevolazioni anche le imprese, di qualunque dimensione, qualificabili come a forte consumo di energia e rientranti nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Tra le attività ammissibili, indicate nell’allegato al DM, quelle per la: fabbricazione di porte e finestre in legno, fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia, realizzazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta, produzione di cemento, calce e gesso, trattamento dei rifiuti ecc.
Tra le varie tipologie di finanziamento sono previsti:
- contributo a fondo perduto in conto impianti;
- contributo a fondo perduto alla spesa;
- finanziamento agevolato;
- contributo in conto interessi.
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione d’impresa.
Risparmio energetico: domande per l’agevolazione
Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 12.00 di oggi esclusivamente online, attraverso la piattaforma Invitalia dedicata. L’impresa (o la rete di imprese) proponente può presentare domanda online attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.Per presentare domanda di agevolazione è necessario necessario:
1. registrarsi alla piattaforma dedicata ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario
2. una volta registrati, accedere all’area riservata per compilare direttamente online la domanda.
Invitalia, ricevute le domande, valuterà i progetti e procederà all’erogazione delle agevolazioni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Efficienza energetica: cosa prevede il bando
Il bando incentiva programmi di sviluppo che consentano la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive del Sud.Possono accedere alle agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che realizzano programmi di sviluppo riferibili ai settori d’impresa qualificabili come energivori.
È previsto, inoltre, che possano beneficiare delle agevolazioni anche le imprese, di qualunque dimensione, qualificabili come a forte consumo di energia e rientranti nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Tra le attività ammissibili, indicate nell’allegato al DM, quelle per la: fabbricazione di porte e finestre in legno, fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia, realizzazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta, produzione di cemento, calce e gesso, trattamento dei rifiuti ecc.
Risparmio energetico: tipologia di finanziamento
L’investimento minimo dovrà essere di 20 milioni di euro e potrà essere realizzato nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, con esclusione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.Tra le varie tipologie di finanziamento sono previsti:
- contributo a fondo perduto in conto impianti;
- contributo a fondo perduto alla spesa;
- finanziamento agevolato;
- contributo in conto interessi.
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione d’impresa.
Arriva la sanatoria per le liti fiscali
Pubblicato il: 24/04/2017 21:22
Primo step della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Nel decreto legge che contiene la manovra di primavera viene dato un anticipo per bloccare l'aumento Iva nel 2018. Nel testo del provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si legge che l'aliquota agevolata al 10% aumenterà di 1,5 punti (in sostituzione dei precedenti 3 punti).
Arriva inoltre la sanatoria per le cause pendenti ''in ogni stato di grado e giudizio'' tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti. E' quanto si legge nel decreto legge omnibus. Le controversie potranno essere definite con il pagamento di tutti gli importi dell'atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto. Le domande andranno presentate entro il 30 settembre.
La manovra di primavera avrà degli effetti ''migliorativi'' nel 2017 sul'indebitamento netto pari a 3,1 miliardi di euro e sul saldo netto da finanziare pari a 2,4 miliardi.
Il provvedimento è composto da 67 articoli e si divide in cinque capitoli: disposizioni in materia di entrate; disposizioni in materia di giustizia tributaria; disposizioni in materia di enti territoriali; interventi in favore delle zone terremotate; misure per lo sviluppo. Del primo capitolo (entrate) fa parte l'estensione dell'ambito di applicazione dello split payment, il meccanismo della scissione di pagamenti Iva, a tutte le amministrazioni, gli enti e soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, le società controllate dallo Stato e dagli enti territoriali, e le società quotate inserite nell'indice Ftse mib della borsa Italia. Inoltre vengono introdotte misure per contrastare le compensazioni fiscali indebite; viene incrementato il prelievo sui giochi e sono modificate le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini Ace (aiuto alla crescita economica).
Il secondo capitolo (giustizia tributaria) è composto da un unico intervento: la definizione agevolata delle controversie tributarie. Il terzo capitolo (enti territoriali) comprende: il riparto del Fondo di solidarietà comunale; il contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari; il contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario; fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni; attribuzione quota investimenti Regioni; trasporto pubblico locale; flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche; spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni; innalzamento turn over e disposizioni personale Province. Il pacchetto del quarto capitolo (interventi a favore delle zone terremotate) contiene il fondo per l’accelerazione della ricostruzione e zona franca.
Mentre l'ultimo capitolo (misure per lo sviluppo) prevede: il potenziamento degli incentivi alle quotazioni con riferimento alle piccole e medie imprese (equity crowfunding); l’estensione temporale delle agevolazioni per le start-up innovative; il contenimento dei costi dei servizi di navigazione aerea forniti dall’Enav negli aeroporti a basso traffico; l’allineamento della disciplina del regime patent box (introdotto dalla legge di stabilità 2015) alle linee guida Ocse. Ci sono poi gli interventi per la qualità del servizio di trasporto pubblico locale ed il rinnovo del materiale rotabile; norme per agevolare la finanza di progetto nell’ammodernamento degli impianti sportivi pubblici.
Nello stesso pacchetto sono contenute anche misure che, da diverso tempo, si cerca di inserire nei provvedimenti più disparati, come le disposizioni per la realizzazione del progetto sportivo 'Ryder Cup 2022' e per quello delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel febbraio 2021. http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2017/04/24/manovra-piu-vicini-stop-aumento-iva-nel_59gYdYzEeq0EJABDfOba6H.html?platform=hootsuite
domenica 23 aprile 2017
Riparte la riforma del Catasto
di Paola Mammarella
http://www.edilportale.com/news/2017/04/normativa/riparte-la-riforma-del-catasto_57694_15.html
Un nuovo disegno di legge delega per determinare il valore degli immobili in base a metri quadri, localizzazione e caratteristiche edilizie
Dopo il nulla di fatto dello scorso anno, la riforma del Catasto torna alla ribalta con un nuovo disegno di legge delegapresentato al Senato.
Non cambiano i princìpi di fondo cui il Governo dovrà attenersi nell’approvazione dei decreti attuativi: invarianza del gettito complessivo e determinazione del valore degli immobili sulla base delle loro caratteristiche reali, vale a dire superficie, localizzazione e caratteristiche edilizie.
Per le unità immobiliari a destinazione speciale, il processo estimativo si baserà sui valori di mercato. Nel caso in cui questi valori siano inutilizzabili, per gli immobili a prevalente destinazione strumentale si userà il criterio del costo. Il criterio reddituale sarà utilizzato per gli immobili per cui la redditività costituisce l’aspetto prevalente.
La differenziazione tra destinazione catastale ordinaria e speciale lascia presupporre che il Governo è intenzionato a riproporre i contenuti della riforma avviata precedentemente e non completata. Tutti gli immobili non sarebbero più raggruppati in categorie e classi, ma in due tipologie di fabbricati: quelli ordinari e quelli speciali. Gli appartamenti verrebbero inseriti tutti nella categoria ordinaria O/1, mentre ville, immobili signorili e artistici avrebbero una regolamentazione diversa.
Sono in ogni caso previsti meccanismi di adeguamento periodico sia dei valori patrimoniali sia delle rendite.
Per le unità immobiliari di interesse storico o artistico saranno calcolate riduzioni del valore patrimoniale e della rendita che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché dei vincoli legislativi sulla destinazione, l’utilizzo, la circolazione giuridica e il restauro.
Per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, saranno previste riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità.
Comuni e Agenzia delle Entrate collaboreranno per individuare immobili non censiti, abusi edilizi ed altre eventuali irregolarità.
Non cambiano i princìpi di fondo cui il Governo dovrà attenersi nell’approvazione dei decreti attuativi: invarianza del gettito complessivo e determinazione del valore degli immobili sulla base delle loro caratteristiche reali, vale a dire superficie, localizzazione e caratteristiche edilizie.
Riforma del Catasto e valore patrimoniale degli immobili
Ad ogni immobile dovrà essere attribuito un valore patrimoniale medio ordinario. Per gli immobili a destinazione catastale ordinaria il valore sarà determinato utilizzando il metro quadro come unità di consistenza e funzioni statistiche in grado di esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie.Per le unità immobiliari a destinazione speciale, il processo estimativo si baserà sui valori di mercato. Nel caso in cui questi valori siano inutilizzabili, per gli immobili a prevalente destinazione strumentale si userà il criterio del costo. Il criterio reddituale sarà utilizzato per gli immobili per cui la redditività costituisce l’aspetto prevalente.
La differenziazione tra destinazione catastale ordinaria e speciale lascia presupporre che il Governo è intenzionato a riproporre i contenuti della riforma avviata precedentemente e non completata. Tutti gli immobili non sarebbero più raggruppati in categorie e classi, ma in due tipologie di fabbricati: quelli ordinari e quelli speciali. Gli appartamenti verrebbero inseriti tutti nella categoria ordinaria O/1, mentre ville, immobili signorili e artistici avrebbero una regolamentazione diversa.
Riforma del Catasto e rendita degli immobili
La rendita media ordinaria delle unità immobiliari sarà calcolata mediante funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie. In mancanza di un consolidato mercato delle locazioni, ai valori patrimoniali si applicheranno specifici saggi di redditività desumibili dal mercato.Sono in ogni caso previsti meccanismi di adeguamento periodico sia dei valori patrimoniali sia delle rendite.
Per le unità immobiliari di interesse storico o artistico saranno calcolate riduzioni del valore patrimoniale e della rendita che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché dei vincoli legislativi sulla destinazione, l’utilizzo, la circolazione giuridica e il restauro.
Riforma del catasto e riqualificazione degli edifici
Il testo presentato in Senato delega il Governo anche a prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.Per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, saranno previste riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità.
Comuni e Agenzia delle Entrate collaboreranno per individuare immobili non censiti, abusi edilizi ed altre eventuali irregolarità.
Geometri, negli ultimi 10 anni hanno fatturato quasi 32 mila euro annui
di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/04/professione/geometri-negli-ultimi-10-anni-hanno-fatturato-quasi-32-mila-euro-annui_57688_33.html
Quadruplicate le certificazioni energetiche e aumentati rilievi architettonici e direzione lavori
Negli ultimi 10 anni il fatturato dei geometri si è mantenuto stabile su circa 32 mila euro, superando il PIL medio nazionale procapite, grazie alla diversificazione dei clienti e all'acquisizione di competenze multidisciplinari.
Questi gli aspetti evidenziati da due ricerche, una condotta dall’Università degli Studi di Genova e una realizzata dal Future Concept Lab di Milano, presentate a Roma lo scorso 20 aprile durante l’evento “Valore Geometra”, organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, dalla Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri liberi professionisti e dalla Fondazione Geometri Italiani.
Per quanto concerne il livello di reddito, dalla ricerca emerge come il 60% del campione ritenga il reddito del 2016 non inferiore a quello dell’anno precedente, guardando anche al futuro con ottimismo.
Dall’analisi si evince che il geometra svolge attività diverse dal passato: nel 2016, rispetto al 2006, sono diminuite le pratiche catastali (dal 48,1% al 45,6%) ma sono aumentate le attività di certificazione energetica (in media quattro volte maggiori) ed acustica, rilievi architettonici, direzione lavori, dichiarazioni di successione e pratiche fiscali e burocratiche.
Inoltre l’interlocutore non è più solo la Pubblica Amministrazione, ma anche condomìni, imprese, Enti territoriali, privati e l’autorità giudiziaria.
Emerge in sintesi, dalla ricerca Future Concept Lab, come in futuro per i geometri sarà importante far convergere e consolidare azioni diverse:
- essere un facilitatore dello sviluppo, accompagnando i cittadini nel dare la giusta importanza alla prevenzione e alla sicurezza dei propri ambienti di vita;
- essere un consulente globale, aprendosi a logiche collaborative, anche intergenerazionali su tematiche di urgenza sociale (monitoraggio e prevenzione rischi sismici, incendio, cantieri temporanei...);
- godere di un upgrade professionale, affermando le capacità acquisite nel trovare “soluzioni” sul campo;
- raggiungere un profilo culturalmente evoluto, ampliando le proprie competenze culturali con le competenze specifiche, per avere un quadro completo del contesto socio-ambientale odierno.
Questi gli aspetti evidenziati da due ricerche, una condotta dall’Università degli Studi di Genova e una realizzata dal Future Concept Lab di Milano, presentate a Roma lo scorso 20 aprile durante l’evento “Valore Geometra”, organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, dalla Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri liberi professionisti e dalla Fondazione Geometri Italiani.
Fatturati geometri: positivi negli ultimi 10 anni
La ricerca dell’Università di Genova (condotta sulla base dei dati statistici forniti dalla Cassa Geometri relativi all’evoluzione del fatturato e dei redditi dei geometri in un arco temporale compreso fra il 2006 ed il 2016 e arricchita da 17.857 risposte ad un questionario mirato) dimostra che il geometra ha conservato mediamente un livello di fatturato superiore al Pil pro capite italiano: a fronte di un Pil pro capite italiano di 27.027 euro, il fatturato del geometra è stato il 31.832 euro con una differenza media di 4.805 euro in favore dei geometri.Per quanto concerne il livello di reddito, dalla ricerca emerge come il 60% del campione ritenga il reddito del 2016 non inferiore a quello dell’anno precedente, guardando anche al futuro con ottimismo.
Geometri: una professione multidisciplinare
Secondo lo studio “la professione del geometra nell'arco degli ultimi 10 anni ha saputo affrontare le difficoltà modificando la tipologia di servizi offerti, esaltando la propria figura di professione polifunzionale e orientandosi alla consulenza”.Dall’analisi si evince che il geometra svolge attività diverse dal passato: nel 2016, rispetto al 2006, sono diminuite le pratiche catastali (dal 48,1% al 45,6%) ma sono aumentate le attività di certificazione energetica (in media quattro volte maggiori) ed acustica, rilievi architettonici, direzione lavori, dichiarazioni di successione e pratiche fiscali e burocratiche.
Inoltre l’interlocutore non è più solo la Pubblica Amministrazione, ma anche condomìni, imprese, Enti territoriali, privati e l’autorità giudiziaria.
La situazione dei giovani geometri
La ricerca analizza anche la situazione dei giovani geometri rispetto ai giovani italiani: mentre a livello nazionale quasi due giovani su tre (il 67,3%) sono ancora a casa, la metà dei geometri under 35 (campione analizzato) è economicamente indipendente. Di questi il 10,6% può permettersi di vivere da solo e il 39% con un nuovo nucleo familiare.Il futuro della professione
La ricerca condotta da Future Concept Lab si è, invece, soffermata sugli highlights che delineano in prospettiva futura l’identità dei geometri professionisti. In particolare per gli intervistati, “in futuro fare il geometra vuol dire soprattutto” essere un consulente a 360°, flessibile e polivalente, esperto in molti ambiti, diversi e collegati tra loro (47,4%) e, a seguire, un esperto del proprio territorio, che ne conosce tutti gli aspetti e in grado di fornire anche un servizio alla comunità (27,7%) un problem solver, in grado di trovare soluzioni veloci, efficaci e precise (21,9%) e un esperto delle tematiche della sostenibilità, utile per i privati e per le comunità (3,0%).Emerge in sintesi, dalla ricerca Future Concept Lab, come in futuro per i geometri sarà importante far convergere e consolidare azioni diverse:
- essere un facilitatore dello sviluppo, accompagnando i cittadini nel dare la giusta importanza alla prevenzione e alla sicurezza dei propri ambienti di vita;
- essere un consulente globale, aprendosi a logiche collaborative, anche intergenerazionali su tematiche di urgenza sociale (monitoraggio e prevenzione rischi sismici, incendio, cantieri temporanei...);
- godere di un upgrade professionale, affermando le capacità acquisite nel trovare “soluzioni” sul campo;
- raggiungere un profilo culturalmente evoluto, ampliando le proprie competenze culturali con le competenze specifiche, per avere un quadro completo del contesto socio-ambientale odierno.
Post-sisma, 3 miliardi di euro in 3 anni per la ricostruzione
di Alessandra Marra
http://www.edilportale.com/news/2017/04/normativa/post-sisma-3-miliardi-di-euro-in-3-anni-per-la-ricostruzione_57693_15.html
Le risorse finanzieranno le verifiche antisismiche dei Comuni in zona sismica 1 e la messa in sicurezza degli edifici nel cratere
Il Governo ha stanziato nella Manovrina 2017, tre miliardi di euro (1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019) per la messa in sicurezza e la ricostruzione del Centro Italia.
L’utilizzo di questo Fondo sarà disciplinato da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione o del Dipartimento Casa Italia, di recente istituzione presso Palazzo Chigi.
Le risorse sono destinate ad interventi nei Comuni del cratere e nei Comuni delle zone a rischio sismico 1.
Nei Comuni del cratere saranno finanziati:
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
- gli interventi di ricostruzione privata.
Nei Comuni delle zone a rischio sismico 1 saranno finanziate:
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e i relativi progetti di adeguamento;
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati.
Inoltre, per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, è stato incrementato con 327 milioni di euro (63 milioni di euro per l’anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019) il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da sisma, istituito dall’articolo 4, comma 1 del DL 189/2016 con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016.
Post-sisma: fondo per la messa in sicurezza dei Comuni
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di quasi 2 miliardi di euro (491 milioni di euro per l’anno 2017, 717 milioni di euro per l’anno 2018 e 700 milioni di euro per l’anno 2019).L’utilizzo di questo Fondo sarà disciplinato da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione o del Dipartimento Casa Italia, di recente istituzione presso Palazzo Chigi.
Le risorse sono destinate ad interventi nei Comuni del cratere e nei Comuni delle zone a rischio sismico 1.
Nei Comuni del cratere saranno finanziati:
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
- gli interventi di ricostruzione privata.
Nei Comuni delle zone a rischio sismico 1 saranno finanziate:
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e i relativi progetti di adeguamento;
- le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati.
Nuove risorse per la ricostruzione delle aree terremotate
Per consentire l’avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici, il Governo autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2017.Inoltre, per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, è stato incrementato con 327 milioni di euro (63 milioni di euro per l’anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019) il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da sisma, istituito dall’articolo 4, comma 1 del DL 189/2016 con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016.
Terremoto: zone franche urbane
Infine, la Manovrina prevede iniziative di sostegno al reddito e all’attività delle imprese attraverso la creazione delle Zone franche nei Comuni del cratere. A seconda dei danni subìti, le imprese potranno beneficiare dell’esenzione Ires e Irpef, fino a 100 mila euro di reddito annuo, dell’Irap su una produzione fino a 300 mila euro annui, dell’Imu e dei contributi previdenziali e assistenziali.giovedì 20 aprile 2017
Autorizzazione paesaggistica, dall’Anci una guida alle semplificazioni
di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/04/normativa/autorizzazione-paesaggistica-dall-anci-una-guida-alle-semplificazioni_57660_15.html
Nel vademecum i procedimenti richiesti per ogni intervento e la modulistica in raccordo con i provvedimenti edilizi
Come cambiano le norme sull’autorizzazione paesaggistica alla luce del DPR 31/2017 e come si coordinano con i procedimenti che disciplinano gli interventi edilizi.
Questo il contenuto del Vademecum sull’autorizzazione paesaggistica pubblicato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) per fornire, ad amministrazioni locali e professionisti, gli strumenti utili a rendere realmente efficaci le principali semplificazioni introdotte.
Dopo un’analisi approfondita dell’attuale quadro normativo sulla materia, la guida entra nel dettaglio individuando i 31 casi in cui l'autorizzazione paesaggistica non è necessaria: gli interventi interni agli edifici, o quelli che comunque non comportano importanti modificazioni dell’aspetto esteriore degli edifici stessi.
Inoltre, vengono analizzati i casi per i quali è possibile avvalersi del procedimento semplificato (soprattutto opere di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico).
Completa il quadro l’operazione di raccordo tra le procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie e le disposizioni per la tutela del paesaggio.
A seconda dell’intervento che s’intraprende sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
- intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve);
- autorizzazione paesaggistica semplificata con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
Il DPR 31/2017 individua con precisione 31 interventi liberi e 42 di modesta entità che possono seguire l'iter semplificato.
Nell’Allegato A vengono definiti i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Tra questi ci sono, ad esempio, i lavori per il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica che non comportano modifiche sostanziali, ma anche le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche.
Nell’Allegato B ci sono, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata. Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.
Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'Allegato B sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario.
L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità deve essere compilata, anche in modalità telematica, secondo il modello semplificato dell'Allegato C e deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo l'Allegato D.
Questo il contenuto del Vademecum sull’autorizzazione paesaggistica pubblicato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) per fornire, ad amministrazioni locali e professionisti, gli strumenti utili a rendere realmente efficaci le principali semplificazioni introdotte.
Autorizzazione paesaggistica: i contenuti della guida
Accanto alla descrizione dei procedimenti richiesti per le singole fattispecie di intervento, il volume contiene anche tutta la modulistica necessaria come strumento di supporto per i Comuni e utile per la realizzazione di linee guida per operatori e cittadini, da pubblicare eventualmente sui siti istituzionali delle amministrazioni locali.Dopo un’analisi approfondita dell’attuale quadro normativo sulla materia, la guida entra nel dettaglio individuando i 31 casi in cui l'autorizzazione paesaggistica non è necessaria: gli interventi interni agli edifici, o quelli che comunque non comportano importanti modificazioni dell’aspetto esteriore degli edifici stessi.
Inoltre, vengono analizzati i casi per i quali è possibile avvalersi del procedimento semplificato (soprattutto opere di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico).
Completa il quadro l’operazione di raccordo tra le procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie e le disposizioni per la tutela del paesaggio.
Autorizzazione paesaggistica: le semplificazioni del DPR 31/2017
Il DPR 31/2017 sull'autorizzazione paesaggistica semplificata, in vigore dallo scorso 6 aprile, allarga le attività edilizie libere dal nullaosta e velocizza l’iter procedurale grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze.A seconda dell’intervento che s’intraprende sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
- intervento libero: senza obbligo di autorizzazione paesaggistica ma solo richiesta del titolo edilizio (quando serve);
- autorizzazione paesaggistica semplificata con modelli unificati e iter procedurale da concludersi entro il termine massimi di 60 giorni;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria: per interventi significativi e con iter procedurale più lungo (fino ad un massimo di 120 giorni).
Il DPR 31/2017 individua con precisione 31 interventi liberi e 42 di modesta entità che possono seguire l'iter semplificato.
Nell’Allegato A vengono definiti i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Tra questi ci sono, ad esempio, i lavori per il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica che non comportano modifiche sostanziali, ma anche le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche.
Nell’Allegato B ci sono, invece, gli interventi considerati ad impatto lieve, che usufruiscono di una procedura semplificata. Si tratta, ad esempio, di interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportano innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio, ma anche della realizzazione di tettoie e porticati.
Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'Allegato B sono assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato. Qualora con l'istanza di rinnovo siano chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario.
L'istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità deve essere compilata, anche in modalità telematica, secondo il modello semplificato dell'Allegato C e deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo l'Allegato D.
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