giovedì 4 luglio 2013

Sicurezza sul lavoro, tutte le semplificazioni del decreto del fare

Negli interventi edilizi nei luoghi di lavoro comunicazioni solo se l'attività richiede più di tre lavoratori di Paola Mammarella 04/07/2013 - Comunicazioni sugli interventi edilizi nei luoghi di lavoro, utilizzo delle attrezzature e valutazione dei rischi nelle attività a basso rischio infortunistico. Sono le semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro introdotte dal Decreto legge “del fare” 69/2013. Luoghi di lavoro In caso di costruzione e di realizzazione di edifici da adibire a lavorazioni industriali, di ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti, deve essere comunicata all'organo di vigilanza competente per territorio una descrizione delle lavorazioni, delle modalità di esecuzione, delle caratteristiche dei locali e degli impianti. La comunicazione, obbligatoria solo per i luoghi di lavoro dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, va effettuata dal datore di lavoro nell'ambito delle istanze presentate allo sportello unico per le attività produttive. Uso delle attrezzature di lavoro Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. La prima verifica è effettuata dall'Inail, che provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, il datore di lavoro può avvalersi delle Asl, dell’Arpa o di soggetti pubblici e privati abilitati. Valutazione dei rischi In base alle modifiche apportate al D.lgs. 81/2008, nei settori a basso rischio infortunistico, i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate in base ai profili di rischio del settore, come previsto dal DM 30 novembre 2012 (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/05/sicurezza/valutazione-rischi-pmi-dal-1%C2%B0-giugno-solo-con-procedure-standard_33677_22.html). Duvri Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, i datori di lavoro e i subappaltatori cooperano per l’attuazione di misure di prevenzione e sicurezza, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di diverse imprese. Per questo motivo il committente elabora il Duvri, Documento unico di valutazione dei rischi o, nei settori a basso rischio infortunistico, individua un incaricato che sopraintende alle attività di sicurezza e coordinamento dei lavori. L’individuazione dell’incaricato deve essere indicata nel contratto di appalto. L’obbligo di redigere il documento non vale invece per i servizi di natura intellettuale, la fornitura di materiali e attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non supera i dieci uomini giorno, a patto che non ci siano rischi per la presenza di elementi cancerogeni (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/06/sicurezza/duvri-facoltativo-nei-settori-a-basso-rischio_34279_22.html). (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/07/normativa/sicurezza-sul-lavoro-tutte-le-semplificazioni-del-decreto-del-fare_34427_15.html

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