lunedì 1 luglio 2013

Piani urbanistici particolareggiati, sempre valido il bonus

Agenzia delle Entrate: imposta registro all'1%, ipotecaria e catastale in misura fissa anche senza atto integrativo dopo l'acquisto di Paola Mammarella 01/07/2013 - Il trasferimento di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati gode delle agevolazioni fiscali anche se non vengono richieste al momento dell’atto di acquisto e se non è successivamente presentato un atto integrativo. Per avere diritto al bonus non devono essere decaduti i termini per la presentazione delle istanze di rimborso e l’utilizzazione edificatoria deve avvenire entro cinque anni. Si è espressa in questi termini l’Agenzia delle Entrate, che con la Risoluzione 40/E (vedere http://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2013/40-e/agenzia-delle-entrate-art.-33-comma-3-della-legge-n.-388-del-2000-mancata-richiesta-dell-agevolazione_14567.html) di giovedì scorso ha chiarito la situazione di molti contribuenti alle prese con contenziosi con il Fisco. In cosa consistono le agevolazioni In base alla Legge 338/2000, chi acquista un bene immobile situato in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati paga l’imposta di registro all’1% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Come finora è stata gestita la situazione Con la Risoluzione 110/E/2006, l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che quando l’agevolazione non è richiesta è possibile redigere un atto integrativo. Se ci sono i requisiti, infatti, il beneficio fiscale non può essere negato solo per la tempistica con cui è presentata la dichiarazione. Finora, però, in mancanza dell’atto integrativo, le istanze dei contribuenti, interessati a recuperare le maggiori imposte versate alla stipula dell’atto di trasferimento, sono state spesso rigettate. Il nuovo orientamento Con la sentenza 14117/2010 la Cassazione ha ribadito che l’agevolazione non può essere persa irrevocabilmente se non è richiesta al momento in cui scatta l’imposizione. In caso contrario il legislatore lo specifica in modo esplicito. Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che le istanze di rimborso devono essere accolte anche in mancanza dell’atto integrativo. L’agevolazione, ha concluso il Fisco, decade solo se trascorre il termine previsto per la presentazione dell’istanza di rimborso e se l’area non è utilizzata a fini edificatori entro cinque anni. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/07/normativa/piani-urbanistici-particolareggiati-sempre-valido-il-bonus_34341_15.html

Nessun commento:

Posta un commento