venerdì 26 luglio 2013

Ok della Camera al Decreto Fare: tutte le novità per il settore edile Scia per i cambi di sagoma, Durc valido 120 giorni

e credito più facile per i professionisti. In forse l’obbligo di assicurazione dal 15 agosto 2013 di Paola Mammarella 26/07/2013 - Primo giro di boa per il ddl “del fare”. E' stato approvato dalla Camera il testo che introduce una serie di novità per professionisti ed imprese del settore edile.Queste, in sintesi, le misure approvate, che passano ora al vaglio del Senato. Scia e ristrutturazioni Le demolizioni e ricostruzioni con modifica della sagoma possono essere realizzate con Scia, Segnalazione certificata di inizio attività. Si tratta di una novità di rilievo dato che finora, per essere considerati ristrutturazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione dovevano essere effettuati rispettando il volume e la sagoma preesistente. In caso contrario era infatti richiesto il permesso di costruire. Le semplificazioni introdotte dal decreto del fare hanno però dei limiti: i Comuni, entro fine 2013, devono individuare le zone dei centri storici che intendono escludere dalle nuove regole. Nelle aree dei centri storici in cui è possibile il cambiamento della sagoma, gli interventi non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della Scia. I titoli abilitativi già rilasciati saranno prorogati di due anni. Durc La durata del Durc passa da 90 a 120 giorni, non più a 180 giorni. Fino al 31 dicembre 2014, l’estensione della validità del Durc da 90 a 120 giorni si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati. Il Durc sarà valido 120 giorni e non un mese anche per fruire di benefici normativi e contributivi. Ciò significa che per accedere a finanziamenti o agevolazioni, per le quali è necessario dimostrare la regolarità contributiva, il Durc non dovrà essere richiesto più volte. In precedenza poteva infatti succedere che, a causa della lunghezza del procedimento, il Durc, della durata di un mese, scadesse e fosse necessario richiederne uno nuovo. Fondo centrale di garanzia per i professionisti Gli interventi del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ai professionisti viene così facilitato l’acceso al credito dato che il fondo concede un garanzia pubblica utile ad ottenere un finanziamento. Il fondo non mette a disposizione risorse ma, fornendo garanzie che si sommano a quelle già in possesso dei professionisti, li aiuta ad ottenere dalle banche i finanziamenti necessari per il proseguimento o il miglioramento della propria attività. Assicurazione professionale L’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale, che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività, scatterà dal 15 agosto 2013. Dal prossimo mese i professionisti dovranno stipulare un’assicurazione e, al momento dell’assunzione di un incarico, dovranno renderne noti al cliente gli estremi e il massimale (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/07/professione/assicurazione-professionale-obbligatoria-salta-il-rinvio-al-2014_34696_33.html ). Anche se la norma ha ottenuto la fiducia della Camera, la situazione potrebbe nuovamente cambiare perchè l'Aula ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di una proroga al 15 agosto 2014 (Leggi Tutto http://www.edilportale.com/news/2013/07/professione/assicurazione-professionale-nuovo-spiraglio-per-la-proroga_34828_33.html). Ricordiamo infatti che inizialmente l'obbligo di stipulare l'assicurazione professionale doveva essere prorogato, ma durante la discussione lo slittamento è stato accordato solo alle professioni sanitarie. Durt La responsabilità solidale è esclusa se l’appaltatore verifica la corretta esecuzione degli adempimenti attraverso l’acquisizione del Durt, Documento unico di regolarità tributaria, del subappaltatore. Fino all’acquisizione del Durt l’appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo. La disposizione non è stata accolta con favore dall’Ance, Associazione nazionale dei costruttori edili, che vede nell’adempimento un nuovo ostacolo burocratico. Per questi motivi l'associazione ha annunciato nuove proteste e la norma potrebbe essere eliminata in Senato. Appalti pubblici Nei lavori appaltati con gare bandite dopo l’entrata in vigore del ddl e fino al 21 dicembre 2014, l'ente pubblico potrà anticipare all’appaltatore il 10% dell’importo contrattuale a patto che ciò sia previsto dal disciplinare di gara. Le Stazioni Appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti per favorire la partecipazione delle piccole medie imprese e fornire una motivazione nel caso in cui decidano di non farlo. Per ottenere la qualificazione Soa si prendono in considerazione i dieci anni precedenti sl contratto con la Soa e non i cinque migliori anni del decennio. Sicurezza Il testo contiene una serie di misure per favorire la sicurezza. Negli appalti, il prezzo più basso deve essere valutato al netto del costo del personale e delle misure per la sicurezza sul lavoro. La redazione del Duvri non sarà richiesta per le attività fino a cinque uomini/giorno. La versione iniziale prevedeva invece un limite di dieci uomini/giorno. Ritardi delle PA Per i ritardi nella conclusione dei procedimenti, la Pubblica Amministrazione riconosce al privato 30 euro al giorno di indennizzo, fino a un massimo di 2 mila euro. Amianto nelle scuole Per il 2014 sono stanziati 150 milioni di euro per interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza delle scuole statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto. Le risorse si sommeranno ai 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 messi a disposizione dall’Inail per un piano da attuare sulla base della programmazione condivisa tra Miur, Regioni ed enti locali. Terre e rocce da scavo Il testo approvato semplifica la gestione delle terre e rocce da scavo estratte dai piccoli cantieri e da quelli non sottoposti a Via e Aia, che potranno essere considerati sottoprodotti e non rifiuti se possono essere utilizzati nello stesso o in un altro processo produttivo senza ulteriori trattamenti, senza implicare rischi per la salute e la sicurezza. (riproduzione riservata)

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