mercoledì 31 luglio 2013
Conto Termico, arriva il contratto tipo Dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas i riferimenti normativi per l’accesso agli incentivi
di Paola Mammarella 01/08/2013 - Via libera al contratto tipo per usufruire degli incentivi del Conto termico. Con la Delibera 338/2013/R/Fer, l’Aeeg, Autorità per l’energia elettrica e il gas, ha fornito il riferimento normativo cui rifarsi per accedere agli incentivi previsti dal Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 per gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il contratto regola il rapporto tra il Gse, Gestore dei servizi energetici, in qualità di soggetto attuatore del decreto, che deve verificare il rispetto dei requisiti per l’accesso agli incentivi, e il soggetto responsabile, cioè chi fa domanda per gli incentivi. Il soggetto responsabile può essere di sei tipi: pubblica Amministrazione, persona fisica, persona fisica nata all’estero, persona fisica titolare di una ditta individuale, persona fisica con Partita Iva e persona giuridica.
Il soggetto responsabile deve usare solo le applicazioni informatiche predisposte dal Gse e comunicare eventuali variazioni solo attraverso il portale informatico dedicato. Allo stesso tempo, il Gse è responsabile del monitoraggio del processo di assegnazione degli incentivi, dell’erogazione e dell’eventuale revoca.
Il soggetto responsabile può cedere il credito dell’incentivo secondo le condizioni stabilite dal Gse per minimizzare i costi delle procedure di gestione. Sull’ammontare dell’incentivo, che deve essere riportato nella tabella riepilogativa, il Gse può trattenere fino a 150 euro come copertura delle attività svolte.
La prima rata viene erogata l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la data di attivazione del contratto. Le altre rate avranno cadenza annuale. Se l’importo dell’incentivo non supera i 600 euro, la somma viene erogata in un’unica rata. In caso di ritardi nei pagamenti sono riconosciuti interessi moratori.
In presenza di dichiarazioni mendaci, gli incentivi vengono bloccati per dieci anni e sono recuperate le somme indebitamente percepite. Viene inoltre interdetta la persona che ha presentato richiesta, ma anche il legale rappresentante che l’ha sottoscritta, il soggetto responsabile, il direttore tecnico, i soci e gli amministratori con potere di rappresentanza.
Il contratto si risolve se il soggetto responsabile incorre nel divieto di cumulo o se si rifiuta di far eseguire i controlli. In questi casi, il Gse può sospendere l’erogazione per esigenze cautelari fino al compimento degli accertamenti.
(riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/08/risparmio-energetico/conto-termico-arriva-il-contratto-tipo_34916_27.html
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