giovedì 18 luglio 2013

Il Consiglio di Stato fissa i paletti all’affidamento diretto di incarichi fra Pubbliche Amministrazioni

Attività che possono essere svolte da operatori privati e che vengono pagate vanno affidate con appalto pubblico di Rossella Calabrese 18/07/2013 - Un incarico da parte di una pubblica amministrazione che prevede un corrispettivo e che riguarda attività che possono essere svolte da operatori privati deve essere affidato con appalto pubblico e non attraverso un accordo di collaborazione.Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni della sentenza 3849 del 15 luglio 2013 del Consiglio di Stato che, confermando la precedente pronuncia 416/2010 del Tar Puglia, afferma alcuni importanti principi in tema di legittimità degli accordi fra Amministrazioni. Della sentenza dà notizia con soddisfazione l’Oice, parte in causa nel procedimento. “La pronuncia - spiega l’Oice - riguardava un affidamento da 200.000 euro disposto in via diretta dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce all’Università del Salento per lo svolgimento di verifiche sulla vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere”. I giudici hanno affermato che “la presenza di un corrispettivo e il fatto che le attività oggetto dell’accordo siano reperibili presso operatori privati, oltre all’elemento della mancanza di un interesse comune fra le due amministrazioni, fanno sì che si debba procedere con appalto pubblico e che non si possa utilizzare lo strumento degli accordi di collaborazione previsti dall’articolo 15 della Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. “Siamo particolarmente soddisfatti - ha dichiarato il vice presidente vicario OICE, Luigi Iperti - che si sia finalmente affermato un principio sacrosanto e cioè che, soprattutto in tempi come questi, la logica della concorrenza e del mercato debba sempre prevalere nell’interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica e alla migliore qualità, frutto necessariamente di un confronto concorrenziale”. “Importante, per l’OICE, è la ridefinizione dei limiti degli accordi fra Amministrazioni: “La norma della legge 241/1990 - ha continuato Iperti - può essere utilizzata soltanto quando vi sia un interesse realmente in comune fra due amministrazioni e non sia previsto un corrispettivo; questo dicono sia il Tar, sia la Corte di Giustizia (leggi tutto), sia il Consiglio di Stato; in tutti gli altri casi occorre fare ricorso al mercato ed esperire una gara pubblica, sia sotto sia sopra soglia comunitaria”. “Sulla base di questo principio - ha concluso - è nostro auspicio che sia dato un taglio netto alla pratica degli affidamenti diretti e in house che, spesso, prevedono prezzi del tutto fuori mercato e senza alcuna garanzia qualitativa. L’OICE, dopo questa importante vittoria non mancherà di monitorare che la sentenza sia rispettata su tutto il territorio nazionale”. (riproduzione riservata)http://www.edilportale.com/news/2013/07/appalti/il-consiglio-di-stato-fissa-i-paletti-all-affidamento-diretto-di-incarichi-fra-pubbliche-amministrazioni_34657_51.html

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