lunedì 15 luglio 2013

Nel Decreto del Fare misure antisismiche per gli edifici pubblici specie per le scuole

La Camera chiede un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella sicurezza delle scuole di Paola Mammarella 15/07/2013 - Adeguamento antisismico degli edifici pubblici, monitoraggio sull’uso dei fondi stanziati per il completamento delle infrastrutture strategiche e disposizioni in materia di terre e rocce da scavo. Sono alcune delle condizioni cui la Commissione Ambiente della Camera ha subordinato il suo parere favorevole sul DL “del fare” 69/2013. Programma 6000 campanili Nell’ambito del programma “6000 campanili”, in base al quale le risorse del fondo sono destinate all’adeguamento, alla ristrutturazione e alla nuova costruzione di edifici pubblici e reti viarie, i progetti potranno riguardare anche l’adozione di misure antisismiche. Scende inoltre da 500 mila euro a 300 mila euro il contributo minimo che può essere richiesto per la realizzazione di un singolo progetto. http://www.edilportale.com/news/2013/07/normativa/nel-decreto-del-fare-misure-antisismiche-per-gli-edifici-pubblici_34575_15.html Infrastrutture strategiche Secondo la Commissione Ambiente, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti deve presentare ogni sei mesi al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull’utilizzo del fondo da 2 miliardi di euro istituito per lo sblocco dei cantieri. Sicurezza degli edifici scolastici Per la messa in sicurezza delle scuole, la Commissione Ambiente ha chiesto un maggiore coinvolgimento degli enti locali. Gli interventi finanziati dall’Inail dal 2014 al 2016 dovranno infatti essere effettuati secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle Infrastrutture, e la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali. Terre e rocce da scavo Se le osservazioni della Commissione Ambiente saranno confermate, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati saranno considerati sottoprodotti se il produttore dimostrerà: - che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; - che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione; - che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime; - che non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Il produttore potrà infine autocertificare il rispetto delle condizioni, precisando le quantità e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono superare due anni dalla data di produzione, e il sito di deposito. (riproduzione riservata)

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